Ministero
dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale
e per gli Uffici territoriali del Governo
CIRCOLARE n. 24
Prot. n. M/2413/13
Roma, 16 maggio 2007
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
e, p. c.
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale della Polizia Stradale,
Ferroviaria, di Frontiera e Postale
S E D E
OGGETTO: Competenza a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento
nel caso in cui il verbale di contestazione di
violazioni al Codice della Strada sia stato elevato da Agenti della Polizia Locale.
E’ stato
chiesto, da più parti, di conoscere l’avviso di questo Ministero in merito al
problema della individuazione dell’Autorità competente a concedere il beneficio
della rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel
caso in cui il verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada
sia stato elevato da Agenti della Polizia Locale. E’ stata
interpellata, al riguardo, anche l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, con
parere del 14 marzo 2007, ha osservato che, nell’ipotesi in cui il verbale
elevato da Agenti della Polizia Locale abbia acquistato efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S - perché il contravventore non
ha proposto ricorso amministrativo, prestandovi in tal modo acquiescenza, o lo
ha impugnato davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. – “il
Prefetto è privo di qualsiasi competenza procedimentale e provvedimentale e non
potrà, pertanto, essere investito dell’istanza ex art. 26/1° Legge n.
689/1981”. Secondo il predetto Organo
legale, in siffatta ipotesi, competente a concedere il beneficio della
rateizzazione “parrebbe essere il soggetto titolare del diritto cioè l’autorità
amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo
art. 27/1° Legge n. 689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata
accertata dagli agenti della Polizia Locale, i Comuni o la Provincia cui i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell’art.
208 C.d.S.” “Peraltro –
aggiunge l’Avvocatura Generale – l’esecuzione parziale della obbligazione
pecuniaria sorta da illecito amministrativo, nella forma della rateizzazione,
se disposta dal Prefetto, verrebbe ad interferire sulla gestione delle entrate
degli Enti Locali, i quali, alla luce dell’art. 393 D.P.R. 16.12.1992, n. 495
(Reg. del C.d.S.), sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma
del citato art. 208 C.d.S.”. L’orientamento
di cui sopra appare condivisibile, per cui, nell’ipotesi in cui il verbale di
contestazione elevato da Agenti della Polizia Locale abbia acquistato efficacia
di titolo esecutivo, la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione
della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in conseguenza della
violazione di norme del Codice della Strada è da individuare nell’Ente
destinatario dei proventi della stessa sanzione.
IL
DIRETTORE CENTRALE (Penta)
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