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Ministero dell’interno - Competenza a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento nel caso in cui il verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada sia stato elevato da Agenti della Polizia Locale

(Circolare n. M/2413/13 del 16 maggio 2007)

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale
e per gli Uffici territoriali del Governo

CIRCOLARE n. 24


Prot. n. M/2413/13

Roma, 16 maggio 2007

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO TRENTO 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

e, p. c.

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, di
Frontiera e Postale

S E D E

OGGETTO: Competenza a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento nel caso in cui il verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada sia stato elevato da Agenti della Polizia Locale.

E’ stato chiesto, da più parti, di conoscere l’avviso di questo Ministero in merito al problema della individuazione dell’Autorità competente a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui il verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada sia stato elevato da Agenti della Polizia Locale.
E’ stata interpellata, al riguardo, anche l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, con parere del 14 marzo 2007, ha osservato che, nell’ipotesi in cui il verbale elevato da Agenti della Polizia Locale abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S - perché il contravventore non ha proposto ricorso amministrativo, prestandovi in tal modo acquiescenza, o lo ha impugnato davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. – “il Prefetto è privo di qualsiasi competenza procedimentale e provvedimentale e non potrà, pertanto, essere investito dell’istanza ex art. 26/1° Legge n. 689/1981”.  Secondo il predetto Organo legale, in siffatta ipotesi, competente a concedere il beneficio della rateizzazione “parrebbe essere il soggetto titolare del diritto cioè l’autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27/1° Legge n. 689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia Locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell’art. 208 C.d.S.”
“Peraltro – aggiunge l’Avvocatura Generale – l’esecuzione parziale della obbligazione pecuniaria sorta da illecito amministrativo, nella forma della rateizzazione, se disposta dal Prefetto, verrebbe ad interferire sulla gestione delle entrate degli Enti Locali, i quali, alla luce dell’art. 393 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Reg. del C.d.S.), sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma del citato art. 208 C.d.S.”.
L’orientamento di cui sopra appare condivisibile, per cui, nell’ipotesi in cui il verbale di contestazione elevato da Agenti della Polizia Locale abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo, la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in conseguenza della violazione di norme del Codice della Strada è da individuare nell’Ente destinatario dei proventi della stessa sanzione.


 IL DIRETTORE CENTRALE 
(Penta)
 
© asaps.it
Lunedì, 18 Giugno 2007
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