Massime di Giurisprudenza - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ex art. 223 c.s. – Natura cautelare – Configurabilità – Sussistenza – Condizioni – Sospensione della patente ex art. 218 c.s. – Sanzione accessoria definitiva – Differenze – Conseguenze
(Cass. Civ., Sez. II, 24 agosto 2005, n. 17205)
In tema
di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il
provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida,
previsto dall’art. 223 c.s. a tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine
pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi – sul piano delle
finalità e dei presupposti – dalla sospensione della patente stabilità
dall’art. 218 quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal giudice penale
o dal Prefetto all’esito del relativo accertamento a seconda che sia stato
commesso un reato o un illecito amministrativo. Ne consegue che l’adozione
della misura cautelare non è condizionata all’inizio o alla procedibilità
dell’azione penale né è soggetta ai termini previsti dall’art. 223 citato,
essendo sufficiente che non sia emessa a tale distanza dal fatto da essere
venute meno le esigenze cautelari cui è preordinata.