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Decreti Legge 22/10/2005

Il testo completo del Ddl Senato 3596 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

Norme più severe. Ora il provvedimento passa alla Camera

Il testo completo del Ddl Senato 3596 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

Norme più severe. Ora il provvedimento passa alla Camera

 

(Ddl Senato 19.10.2005)

Ddl Senato 3596 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

 

Articolo 1.

1. All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: "decreto legislativo n. 285 del 1992", sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali del conducente al momento della commessa violazione";

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.";

2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riattribuito, al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore. La riattribuzione è effettuata su domanda dell’interessato rivolta al suddetto organo di polizia. Allo scopo di monitorare e valutare l’efficacia riabilitativa dei corsi e l’efficacia dei rispettivi erogatori, nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono registrati i dati relativi a tutte le altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis , ed i relativi accertatori. Nell’ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

2-bis. La tabella dei punteggi previsti all’articolo 126-bis è così integrata:

Articolo 79, comma 4 3 punti.

2-ter. Il comma 13 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

2-quater. Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel secondo periodo, le parole: "del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro 275,00" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

2-quinquies. Il comma 2, lettera c), dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione."

2-sexies. Dopo il comma 5 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"5-bis) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250".

 

Articolo 1-bis.

All’articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 2, lettera b) il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di carico,

eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità".

 

Articolo 1-bis 2.

All’articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 3 è aggiunto il periodo: "In particolare, il Prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all’utilizzo di sistemi automatici di rilevamento"".

 

Articolo 1-bis 3

(Modifiche all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno."".

 

Articolo 1-bis 4.

(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione"".

 

Articolo 1-bis 5.

Il comma 3 dell’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

"3. per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello dolly. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello dolly, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100daN). Con provvedimento del Dipartimento dei trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli dolly"".

 

Articolo 1-bis 6.

1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l’attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l’impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all’attività agricola principale.

 

Articolo 1-bis 7.

All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente:

"2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2007"".

 

Articolo 1-bis 8.

All’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata"".

 

Articolo 1-bis 9.

(Modifiche all’articolo 75 del Codice della strada)

1. All’articolo 75 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4-bis:

4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2".

 

Articolo 1-bis 10.

(Misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale)

Al comma 1 dell’articolo 78 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all’aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo

 

Articolo 1-bis 11.

1. All’articolo 79 del "Nuovo codice della strada", di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell’articolo 80 e dell’articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter".

2. All’appendice IX, prevista dall’articolo 238 del Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:

Veicoli di cui all’articolo 80, Veicoli di cui all’articolo 80,

comma 4 del codice comma 3 del codice

(revisione annuale) (revisione 4 anni e poi 2 anni)

 

1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura

1.1 Freno di servizio 1.1 Freno di servizio

1.1.1 Stato meccanico 1.1.1 Stato meccanico

1.1.2 Efficienza 1.1.2 Efficienza

1.1.3 Equilibratura 1.1.3 Equilibratura

1.1.4 Pompa a vuoto e compressore 1.1.4. Spessore e stato del disco freno

1.1.5. Spessore e stato del disco freno

1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano

1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico

1.2.2. Efficienza 1.2.2 Efficienza

1.2.3 Equilibratura

1.3. Freno a mano

1.3.1. Stato meccanico

1.3.2. Efficienza

1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio

1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica

1.4.2. Efficienza".

 

Articolo 1-bis 12.

1. All’articolo 84, dopo il comma 4), del Nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l’impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell’articolo 91".

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis, sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all’articolo 91".

All’articolo 91, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "locati", aggiungere la seguente: "anche".

All’articolo 93, comma 2, dopo la parola: "locatario", aggiungere la seguente: "anche".

All’articolo 94, comma 1, dopo la parola: "locazione", aggiungere la seguente: "anche"".

 

Articolo 1-bis 13.

(Modifiche dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente voce: "i velocipedi a tre o a quattro ruote"".

 

Articolo 1-bis 14.

All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 6 le parole "da euro 35,00 a euro 143,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500,00 a euro 2.000,00";

b) al comma 14, nel primo periodo, le parole "dai commi 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5 e 7"; nel secondo periodo le parole "dai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"; nell’ultimo periodo le parole "Alle violazioni previste dai commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9"".

 

Articolo 1-bis 15.

All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui al decreto 31 gennaio 2003 – Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE) – il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all’accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:

a) dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell’impianto elettrico;

b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza"".

 

Articolo 1-bis 16.

(Modifiche all’articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole "al comma 9" con le seguenti: "al comma 6"".

 

Articolo 1-bis 17

1. All’articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies, è sostituito dal seguente:

"2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della Autorità di Polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all’Autorità di Polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente Autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all’articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all’atto contenente il ricorso e l’istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso già siano oggetto di furto o rapina".

2. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI".

3. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 3 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

4. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del Codice della Strada, ai sensi del citato comma 2-sexies, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo".

 

Articolo 1-bis 18.

1. Il comma 7 bis dell’articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l’autorizzazione a potersi recare presso l’ufficio più vicino indicato dall’organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l’organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all’ufficio indicato dall’organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

2. Il comma 4-bis dell’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l’autorizzazione a potersi recare presso l’ufficio più vicino indicato dall’organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l’organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all’ufficio indicato dall’organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

 

Articolo 1-bis 19.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente, se a tre o quattro ruote, possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86".

 

Articolo 1-bis 20.

(Disposizioni in materia di guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti)

1. All’articolo 186, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a). il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino asei mesi e la multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. L’organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.".

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".

2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2".

b) il comma 7 è sostituto dal seguente:

"7. Si applicano le procedure dell’articolo 186, commi 2 e 2-bis";

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell’articolo 186 comma 8".

 

Articolo 1-bis 21.

(Modificazioni all’articolo 189 comma 8 del Nuovo Codice della Strada)

1. Sostituire l’articolo 189, comma 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il seguente:

"8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche di cui all’articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 187".

 

Articolo 1-bis 22.

(Disposizioni in materia di semplificazione del procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie, del ritiro dei documenti, della sospensione della patente di guida e della sospensione della carta di circolazione)

1. All’articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall’organo accertatore, che ne dà comunicazione all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione ovvero al Prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell’articolo 214.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell’ipotesi di ritiro delle autorizzazioni delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall’organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l’adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all’organo di polizia che ha redatto il verbale.";

c) il comma 3 è soppresso.

2. All’articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall’organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all’accertamento della violazione, ne dà comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell’organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al momento dell’accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l’invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione, viene restituita all’interessato dall’organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

c) Sabato, 22 Ottobre 2005

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