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Decreti Legge 24/09/2005

Le modifiche all’inappellabilità delle sentenze

(Ddl Camera 21.9.2005)
da CittadinoLex
Il provvedimento dovrà essere di nuovo esaminato dal Senato
Le modifiche all’inappellabilità delle sentenze
(Ddl Camera 21.9.2005)
 

Approvato alla Camera, il 21 settembre, il ddl di modifica al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il provvedimento esce ridimensionato rispetto al testo approvato dal Senato, dopo che il governo – il 14 settembre – è stato battuto ed è stato cassato l’articolo 2 del provvedimento, che prevedeva, appunto, l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Nel testo – che torna al Senato per il nuovo esame – restano una serie di norme di modifica, tra le quali l’inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda. (23 settembre 2005)
 
Ddl Camera 4604 - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: ´decreto legislativo n. 285 del 1992ª, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: ´La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.ª;
b) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: ´Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.ª;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e’ riattribuito, previa istanza da parte dell’interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia’ sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

Art. 1.

 

1. L’articolo 593 del codice di procedura penale Ë sostituito dal seguente:
"Art. 593. (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali Ë stata applicata la sola pena dell’ammenda".

 

Art. 2.

(soppresso)

 

Art. 3.

(soppresso)

 

Art. 4

 

1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.

Art. 5.

 

1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, Ë inserito il seguente:
"1-bis. Il pubblico ministero , al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si Ë pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".

 

Art. 6.

 

1. L’articolo 428 del codice di procedura penale Ë sostituito dal seguente:
"Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa puÚ proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullitý previsti dall’articolo 419, comma 7 La persona offesa costituita parte civile puÚ proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale.
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127".

 

Art. 7.

 

1. Il comma 1 dell’articolo 533 del codice di procedura penale Ë sostituito dal seguente:
"1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di lý di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza".

Art. 8.

 

1. L’articolo 580 del codice di procedura penale Ë sostituito dal seguente:
"Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello".

 

Art. 9.

 

1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) Ë sostituita dalla seguente:
"d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile";
b) la lettera e) Ë sostituita dalla seguente:
"e) se manca o Ë contraddittoria o Ë manifestamente illogica la motivazione".

 

Art. 10.

1. 1. Il comma 1 dell’articolo 652 del codice di procedura penale Ë sostituito dal seguente:
"1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto Ë stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltý legittima".

 

Art. 11.

 

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell’articolo 623 del codice di procedura penale.


Sabato, 24 Settembre 2005
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