In alcune
occasioni mi è capitato di dover rispondere a quesiti concernenti le targhe di
immatricolazione di altri paesi, nelle stesse circostanze nulla, o quasi nulla,
mi veniva chiesto riguardo gli stessi segni di riconoscimento di casa nostra…
Eppure in alcuni ambiti operativi, come certamente è già capitato a tanti altri
colleghi, mi sono imbattuto in prima persona in situazioni in cui quella
“strana” targa nazionale, non era proprio come quella le cui specifiche sono
dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento… Quanti di noi sono
in grado di riconoscere una targa originale? Quanti di noi sono in grado di
distinguere una targa falsa da una originale? Ma soprattutto, quanti di noi
conoscono veramente le targhe d’immatricolazione del nostro Paese? Questi sono
i quesiti cui spesso è molto difficile rispondere… attraverso le pagine di
questa rivista, con la consueta caratteristica che ormai da qualche tempo assumono
i pezzi a mia firma, ovvero senza alcuna pretesa di esaurire l’argomento,
richiamando un po’ il contenuto dell’articolo apparso su “il Centauro” n. 107,
dove ho affrontato una rapida disamina concernente “Il clone della targa, o
presunto tale”, in questa sede ricorrendo a schemi, immagini e tabelle
riepilogative, con le ragionevoli limitazioni legate a questioni di
riservatezza in materia di indagini nello specifico settore di intervento della
Specialità, cercherò di offrire ai lettori quanti più elementi possibili di
riscontro nell’ambito di un accurato controllo su strada, con la finalità
precipua di fornire una sintesi di quelli che sono gli elementi essenziali da
conoscere, e riconoscere, in ordine alle impronte autentificatrici, tali sono
da considerare le targhe d’immatricolazione secondo la lettera del vigente
codice penale, per quanto attiene gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
Sostanzialmente, ed oserei dire intuitivamente, nel discostarsi da quelle che
possono essere le definizioni di natura squisitamente codicistica, le targhe di
immatricolazione dei veicoli stradali possono essere definite come quei segni
distintivi presenti sui veicoli a motore che, per le particolari peculiarità
che presentano, a seconda delle caratteristiche dimensionali e cromatiche, sono
destinate ad “identificare” immediatamente solo e soltanto quel dato veicolo.
Anche se l’attuale disciplina non attribuisce alla targa di immatricolazione lo
status di dato identificativo nel senso “stretto” del termine, così come invece
avviene per i segni d’identificazione dettati dall’Art. 74 del C.d.S.,
l’ordinamento italiano considera la targa di immatricolazione di un veicolo
come “l’impronta autentificatrice o certificatrice”, che viene rilasciata a
cura e con sigillo dello Stato, dall’autorità preposta, a seguito di un iter
afferente le operazioni di immatricolazione. Targhe di immatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei rimorchi e dei ciclomotori Al
termine dell’iter burocratico prescritto per immatricolare un veicolo stradale,
questo viene dotato di una carta di circolazione e delle targhe di
immatricolazione tutte con caratteristiche rifrangenti che, agli effetti
della vigente normativa, sono:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli (Art. 100, comma 1,
C.d.S.);
b) quella posteriore dei motoveicoli (Art. 100, comma 3, C.d.S.);
c) quella posteriore delle macchine agricole semoventi (Art. 100, comma 2,
C.d.S.);
d) quella posteriore dei rimorchi agricoli (Art. 113, comma 3, C.d.S.);
e) quella posteriore delle macchine operatrici semoventi (Art. 114, comma 4,
C.d.S.);
f) quella posteriore delle macchine operatrici trainate (Art. 114, comma 4,
C.d.S.).
Criteri per la
formazione dei dati delle targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi A) Targa per autoveicoli, anteriore e posteriore:
B) Targa per rimorchi per autoveicoli (posteriore):
C) Targa per motoveicoli (posteriore): {foto3c}
D) Targhe ripetitrici per rimorchi e carrelli appendice: {foto4c}
Riassumendo:
*i carrelli appendice non sono considerati veicoli a se stanti e non seguono
la procedura d’immatricolazione prevista per i rimorchi, per tanto sono privi
di una targa propria d’immatricolazione, quando sono agganciati ad una motrice
devono essere muniti di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione
della motrice stessa.
Targhe
per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
L’Art. 100 del
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che tutti gli autoveicoli debbano
essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati
di immatricolazione, parimenti i motoveicoli devono essere muniti
posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi
devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione, detti veicoli ed i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Caratteristiche
costruttive delle targhe per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi
Le targhe di immatricolazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono
realizzate dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, mediante azione
meccanica di imbutitura a freddo dei caratteri alfanumerici della profondità di
1,4 mm +/- 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è
stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per i riquadri
rettangolari delle targhe ripetitrici, su di un supporto metallico in lamiera
di alluminio tipo A1 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o
H24, dello spessore di 1,00 +/- 0,05 mm, piano all’origine e sottoposto a
trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo
UNI 4719. Detto supporto metallico è ricoperto da idonea pellicola
retroriflettente autoadesiva del tipo riconosciuto dal Provveditorato Generale
dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati
dal Ministero dei trasporti.
Particolari - obbligatori e facoltativi - presenti nelle targhe di
immaticolazione nazionali: {foto5c}
Colorazione del fondo
retroriflettente delle targhe per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
ripetitrici {foto6c}
Elementi cromatici presenti nelle targhe per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
e ripetitrici
Caratteri numerici ed alfabetici utilizzati per la formazione delle targhe
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
I caratteri numerici impiegati nella formazione della targhe di cui alle
lettere da A) a D), assumono tutti valori da 0 (zero) a 9
(nove). La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la
sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, progrediscono in
successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento
della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono esclusivamente:
A B C D E F G H J K L M N P R S T V W X Y Z
Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l’intestatario della carta di circolazione può richiedere, per le targhe di
immatricolazione per autoveicoli e motoveicoli, ai costi fissati con il
decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dalla
Direzione Generale della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre,
una specifica combinazione alfanumerica, così detta targa “personalizzata”.
Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere
verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle
targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di
trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è
consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura
dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni
contenute nella targa; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i
caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa ai
sensi dell’articolo 102, comma 3.
Dopo un po’ di “dottrina”… alcuni aspetti operativi!
Fin qui sono state tratteggiate le linee essenziali per quanto attiene alle
targhe d’immatricolazione emesse dai preposti organismi del nostro Paese.
Sebbene, come accennato in premessa, la disamina risulti forse un po’ troppo
viziata da ragioni di riservatezza, ho voluto provocatoriamente affrontare un
argomento che spesso e volentieri, nell’ambito dei controlli cui siamo
preposti, viene sottovalutato. Con minima strumentazione alla portata di tutti,
costituita da un calibro ventesimale, un righello, un lentino e perché no una
piccola torcia, “perdendo”, se così si può dire, i canonici cinque minuti in
più nell’ambito di un controllo su strada, conoscendo le peculiarità
intrinseche che devono mostrare le targhe d’immatricolazione, è possibile
risalire a situazioni connesse ai fenomeni del riciclaggio di veicoli stradali,
ovvero a casi meno complessi ma che, ad ogni modo, configurano delitti
perseguibili d’ufficio quali le condotte connesse alla manomissione o
all’alterazione della sequenza alfanumerica costituente la targa
d’immatricolazione. Condotte queste che per lo più sono da ricondurre ad
atteggiamenti “irriguardosi” verso se stessi da parte di taluni utenti della
strada i quali, credendo di essere più furbi, pongono in essere determinate
condotte con la sola finalità di sfuggire ai controlli remoti con le
apparecchiature in dotazione ai corpi e/o servizi di polizia stradale… Ma per
renderci ancor di più conto del fenomeno, attraverso una brevissima carrellata
di immagini rigorosamente tratte da casi realmente “vissuti”, vediamo cosa è
stato “sorpreso” a circolare per le strade del nostro Paese… C’è da chiedersi
allora, laddove le fattispecie riscontrate non siano da porre in relazione a
delitti di terrorismo, eversione, furto e riciclaggio di veicoli: - C’è un
senso, una logica, nel porre in atto queste condotte che – ricordiamolo -
delineano un’ipotesi di reato? Vale la pena di beccarsi una bella denuncia
penale - con relativi sequestri delle targhe manomesse e fermo del veicolo
sulle quali sono montate - per evitare di essere pizzicati da un autovelox o
da un tutor, solo per correre sulle nostre strade ed autostrade per guadagnare,
a conti fatti, poche manciate di minuti? Se qualcuno sostiene tali
affermazioni, evidentemente c’è chi non la pensa come noi di Asaps e di tutti
coloro i quali credono nella sicurezza stradale! In questa sede nessuno ha la
pretesa o la presunzione di voler insegnare il mestiere a chicchessia ma, in un
contesto operativo dove della specificità d’intervento quale quella autostradale,
tanto per fare un esempio, che mi riguarda molto da vicino, e della
specializzazione, dobbiamo fare una bandiera, ritengo che tutti coloro che si
occupano attivamente e seriamente di polizia stradale, intesa nel senso più
ampio del termine, debbano prendere coscienza delle, definiamole così,
fenomenologie in “voga” perché “chiunque fa uso di una targa apocrifa, sia
essa alterata, contraffatta, clonata o falsa, ha l’intenzione di violare la
Legge”… Sulla strada ci siamo solo noi dei servizi di polizia stradale
previsti dall’Articolo 12 del C.d.S., e sulle autostrade c’è solo la Polizia
Stradale… se questi controlli non li facciamo noi, forse, non li farà mai
nessuno…
* Ispettore Capo della Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale La Spezia Referente Provinciale A.S.A.P.S.
Referente Nazionale di World’s Vehicle Documents
Iscritto nell’albo nazionale docenti I.S.O.Po.L.
[Per ogni
approfondimento sull’argomento]
Gianluca
Fazzolari “Il
clone della targa, o presunto tale. Targa clonata, sì… forse…bho…!?” da
“IL CENTAURO” anno 12 numero 107 novembre 2006
Raffaele
Chianca “Viaggio
nel mondo delle targhe. La loro storia, le targhe attuali e quelle false” da
“IL CENTAURO” anno 8 numero 73 novembre/dicembre 2002
Raffaele
Chianca – Gianluca Fazzolari “Le
targhe dei veicoli” dal
sito www.vehicle-documents.it Ad
eccezione della foto 1, tratta dal sito www.asaps.it, schemi,
immagini, foto e tabelle sona a cura dell’autore.
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