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Articoli 19/06/2007

Le targhe di immatricolazione… queste illustri sconosciute!

In alcune occasioni mi è capitato di dover rispondere a quesiti concernenti le targhe di immatricolazione di altri paesi, nelle stesse circostanze nulla, o quasi nulla, mi veniva chiesto riguardo gli stessi segni di riconoscimento di casa nostra… Eppure in alcuni ambiti operativi, come certamente è già capitato a tanti altri colleghi, mi sono imbattuto in prima persona in situazioni in cui quella “strana” targa nazionale, non era proprio come quella le cui specifiche sono dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento… Quanti di noi sono in grado di riconoscere una targa originale? Quanti di noi sono in grado di distinguere una targa falsa da una originale? Ma soprattutto, quanti di noi conoscono veramente le targhe d’immatricolazione del nostro Paese? Questi sono i quesiti cui spesso è molto difficile rispondere… attraverso le pagine di questa rivista, con la consueta caratteristica che ormai da qualche tempo assumono i pezzi a mia firma, ovvero senza alcuna pretesa di esaurire l’argomento, richiamando un po’ il contenuto dell’articolo apparso su “il Centauro” n. 107, dove ho affrontato una rapida disamina concernente “Il clone della targa, o presunto tale”, in questa sede ricorrendo a schemi, immagini e tabelle riepilogative, con le ragionevoli limitazioni legate a questioni di riservatezza in materia di indagini nello specifico settore di intervento della Specialità, cercherò di offrire ai lettori quanti più elementi possibili di riscontro nell’ambito di un accurato controllo su strada, con la finalità precipua di fornire una sintesi di quelli che sono gli elementi essenziali da conoscere, e riconoscere, in ordine alle impronte autentificatrici, tali sono da considerare le targhe d’immatricolazione secondo la lettera del vigente codice penale, per quanto attiene gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Sostanzialmente, ed oserei dire intuitivamente, nel discostarsi da quelle che possono essere le definizioni di natura squisitamente codicistica, le targhe di immatricolazione dei veicoli stradali possono essere definite come quei segni distintivi presenti sui veicoli a motore che, per le particolari peculiarità che presentano, a seconda delle caratteristiche dimensionali e cromatiche, sono destinate ad “identificare” immediatamente solo e soltanto quel dato veicolo. Anche se l’attuale disciplina non attribuisce alla targa di immatricolazione lo status di dato identificativo nel senso “stretto” del termine, così come invece avviene per i segni d’identificazione dettati dall’Art. 74 del C.d.S., l’ordinamento italiano considera la targa di immatricolazione di un veicolo come “l’impronta autentificatrice o certificatrice”, che viene rilasciata a cura e con sigillo dello Stato, dall’autorità preposta, a seguito di un iter afferente le operazioni di immatricolazione. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei rimorchi e dei ciclomotori Al termine dell’iter burocratico prescritto per immatricolare un veicolo stradale, questo viene dotato di una carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione tutte con caratteristiche rifrangenti che, agli effetti della vigente normativa, sono:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli (Art. 100, comma 1, C.d.S.);
b) quella posteriore dei motoveicoli (Art. 100, comma 3, C.d.S.);
c) quella posteriore delle macchine agricole semoventi (Art. 100, comma 2, C.d.S.);
d) quella posteriore dei rimorchi agricoli (Art. 113, comma 3, C.d.S.);
e) quella posteriore delle macchine operatrici semoventi (Art. 114, comma 4, C.d.S.);
f) quella posteriore delle macchine operatrici trainate (Art. 114, comma 4, C.d.S.).


Criteri per la formazione dei dati delle targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

A) Targa per autoveicoli, anteriore e posteriore:



B) Targa per rimorchi per autoveicoli (posteriore):
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C) Targa per motoveicoli (posteriore):
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D) Targhe ripetitrici per rimorchi e carrelli appendice:
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Riassumendo:


*i carrelli appendice non sono considerati veicoli a se stanti e non seguono la procedura d’immatricolazione prevista per i rimorchi, per tanto sono privi di una targa propria d’immatricolazione, quando sono agganciati ad una motrice devono essere muniti di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

 
Targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
L’Art. 100 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che tutti gli autoveicoli debbano essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione, parimenti i motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione, detti veicoli ed i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
Caratteristiche costruttive delle targhe per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi
Le targhe di immatricolazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono realizzate dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, mediante azione meccanica di imbutitura a freddo dei caratteri alfanumerici della profondità di 1,4 mm +/- 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, su di un supporto metallico in lamiera di alluminio tipo A1 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 +/- 0,05 mm, piano all’origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719. Detto supporto metallico è ricoperto da idonea pellicola retroriflettente autoadesiva del tipo riconosciuto dal Provveditorato Generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti.

Particolari - obbligatori e facoltativi - presenti nelle targhe di immaticolazione nazionali:

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Colorazione del fondo retroriflettente delle targhe per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ripetitrici
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Elementi cromatici presenti nelle targhe per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ripetitrici


Caratteri numerici ed alfabetici utilizzati per la formazione delle targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
I caratteri numerici impiegati nella formazione della targhe di cui alle lettere da A) a D), assumono tutti valori da 0 (zero) a 9 (nove). La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono esclusivamente:
A B C D E F G H J K L M N P R S T V W X Y Z
Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può richiedere, per le targhe di immatricolazione per autoveicoli e motoveicoli, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dalla Direzione Generale della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre, una specifica combinazione alfanumerica, così detta targa “personalizzata”. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa ai sensi dell’articolo 102, comma 3.
Dopo un po’ di “dottrina”… alcuni aspetti operativi!
Fin qui sono state tratteggiate le linee essenziali per quanto attiene alle targhe d’immatricolazione emesse dai preposti organismi del nostro Paese. Sebbene, come accennato in premessa, la disamina risulti forse un po’ troppo viziata da ragioni di riservatezza, ho voluto provocatoriamente affrontare un argomento che spesso e volentieri, nell’ambito dei controlli cui siamo preposti, viene sottovalutato. Con minima strumentazione alla portata di tutti, costituita da un calibro ventesimale, un righello, un lentino e perché no una piccola torcia, “perdendo”, se così si può dire, i canonici cinque minuti in più nell’ambito di un controllo su strada, conoscendo le peculiarità intrinseche che devono mostrare le targhe d’immatricolazione, è possibile risalire a situazioni connesse ai fenomeni del riciclaggio di veicoli stradali, ovvero a casi meno complessi ma che, ad ogni modo, configurano delitti perseguibili d’ufficio quali le condotte connesse alla manomissione o all’alterazione della sequenza alfanumerica costituente la targa d’immatricolazione. Condotte queste che per lo più sono da ricondurre ad atteggiamenti “irriguardosi” verso se stessi da parte di taluni utenti della strada i quali, credendo di essere più furbi, pongono in essere determinate condotte con la sola finalità di sfuggire ai controlli remoti con le apparecchiature in dotazione ai corpi e/o servizi di polizia stradale… Ma per renderci ancor di più conto del fenomeno, attraverso una brevissima carrellata di immagini rigorosamente tratte da casi realmente “vissuti”, vediamo cosa è stato “sorpreso” a circolare per le strade del nostro Paese… C’è da chiedersi allora, laddove le fattispecie riscontrate non siano da porre in relazione a delitti di terrorismo, eversione, furto e riciclaggio di veicoli: - C’è un senso, una logica, nel porre in atto queste condotte che – ricordiamolo - delineano un’ipotesi di reato? Vale la pena di beccarsi una bella denuncia penale - con relativi sequestri delle targhe manomesse e fermo del veicolo sulle quali sono montate - per evitare di essere pizzicati da un autovelox o da un tutor, solo per correre sulle nostre strade ed autostrade per guadagnare, a conti fatti, poche manciate di minuti? Se qualcuno sostiene tali affermazioni, evidentemente c’è chi non la pensa come noi di Asaps e di tutti coloro i quali credono nella sicurezza stradale! In questa sede nessuno ha la pretesa o la presunzione di voler insegnare il mestiere a chicchessia ma, in un contesto operativo dove della specificità d’intervento quale quella autostradale, tanto per fare un esempio, che mi riguarda molto da vicino, e della specializzazione, dobbiamo fare una bandiera, ritengo che tutti coloro che si occupano attivamente e seriamente di polizia stradale, intesa nel senso più ampio del termine, debbano prendere coscienza delle, definiamole così, fenomenologie in “voga” perché “chiunque fa uso di una targa apocrifa, sia essa alterata, contraffatta, clonata o falsa, ha l’intenzione di violare la Legge”… Sulla strada ci siamo solo noi dei servizi di polizia stradale previsti dall’Articolo 12 del C.d.S., e sulle autostrade c’è solo la Polizia Stradale… se questi controlli non li facciamo noi, forse, non li farà mai nessuno…

* Ispettore Capo della Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale La Spezia Referente Provinciale A.S.A.P.S.
Referente Nazionale di World’s Vehicle Documents
Iscritto nell’albo nazionale docenti I.S.O.Po.L.  

[Per ogni approfondimento sull’argomento]

Gianluca Fazzolari

“Il clone della targa, o presunto tale. Targa clonata, sì… forse…bho…!?”
da “IL CENTAURO” anno 12 numero 107 novembre 2006


Raffaele Chianca

“Viaggio nel mondo delle targhe. La loro storia, le targhe attuali e quelle false”
da “IL CENTAURO” anno 8 numero 73 novembre/dicembre 2002


Raffaele Chianca – Gianluca Fazzolari

“Le targhe dei veicoli” dal sito www.vehicle-documents.it
Ad eccezione della foto 1, tratta dal sito www.asaps.it, schemi, immagini, foto e tabelle sona a cura dell’autore.


© asaps.it

di Gianluca Fazzolari

da "il Centauro"
Martedì, 19 Giugno 2007
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