Violenza negli stadi: ulteriori misure di contrasto
Decreto Legge 17.08.2005 n° 162 , G.U. 18.08.2005
Violenza
negli stadi: ulteriori misure di contrasto
Decreto Legge 17.08.2005 n° 162 , G.U. 18.08.2005
Approvate
ulteriori misure di contrasto degli episodi di violenza in occasione
di manifestazioni sportive, in vista dell’imminente avvio della
nuova stagione calcistica, previsto per la fine di agosto.
E’ quanto prevede il decreto-legge n. 162 del 17 agosto 2005 che adegua
l’ordinamento agli obblighi europei in materia (risoluzione del
Consiglio del 17 novembre 2003, Convenzione europea sulla violenza
ed i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive)
e istituisce presso il Ministero dell’interno l’Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive con l’obiettivo di monitorare
i fenomeni di violenza e di intolleranza e di promuovere adeguati
interventi di contrasto a tutela di spettatori e Forze dell’ordine.
(Altalex, 26 agosto 2005)
DECRETO-LEGGE
17 agosto 2005, n.162
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive.
(Gazzetta Ufficiale N. 191 del 18 Agosto 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di contrastare gli
episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo
ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente
pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti
dagli organismi dell’Unione europea e da quelli sportivi internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’interno
e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. Alla
legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
divieto di cui al presente comma puo’ essere disposto anche per le
manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente
indicate, ovvero dalle competenti Autorita’ degli altri Stati membri
dell’Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono
in Italia.»;
2) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
prescrizione di cui al comma 2 e’ comunque applicata quando risulta,
anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma
1.»;
3) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano
in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive adottato dalle competenti Autorita’ di uno degli altri Stati
membri dell’Unione europea.»;
4) al comma 7 il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «7.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante
i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni
il giudice puo’ disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al
comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia
durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate
per un periodo da due mesi a due anni.»;
b) all’articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
pena e’ aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena
e’ aumentata fino alla meta’ se dal fatto deriva il mancato regolare
inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva.»;
2) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
pena e’ della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto
deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione
o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
c) dopo l’articolo 6-ter e’ inserito il seguente:«Art. 6-quater
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. - 1. Ai sensi e per
gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati
incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei
titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e quelli incaricati
di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove
si svolgono manifestazioni sportive.».
Art.
2.
Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
1. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l’articolo 1-quinquies sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa’
appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in
cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla
sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alla manifestazione medesima, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore
possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Art. 1-septies. - 1. L’accesso e la permanenza delle persone e delle
cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il
gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni
di legge o di regolamento, dal regolamento d’uso degli impianti medesimi,
predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma
7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso,
ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento
comporta l’allontanamento dall’impianto ed e’ accertata anche sulla
base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi,
e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro.
La sanzione e’ raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche
se lo stesso e’ commesso in altro impianto sportivo. Nell’ipotesi
di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati
il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle
disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto
della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il
Ministero dell’interno e’ istituito l’Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza
commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di
sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma
ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d’uso per la sicurezza
degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni
di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione
con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa’ sportive
per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive
e la pubblica incolumita’;
f) pubblicare un rapporto annuale sull’andamento dei fenomeni di violenza
ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, sono stabilite le linee operative
e le attivita’ strumentali all’espletamento dei compiti di cui al
comma 1, nonche’ l’organizzazione, le modalita’ di funzionamento e
la com-posizione dell’Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione
del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive
nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi ne’ rimborsi
spese e al relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti
di bilancio.».
Art.
3.
Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni
sportive
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
d’intesa con il Ministero dell’interno e con il Ministero per i beni
e le attivita’ culturali, nonche’ in collaborazione con altre amministrazioni
pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone,
nell’ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche
sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma
di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche
della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in
coerenza con le finalita’ dell’educazione alla convivenza civile.
Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche
attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano
dell’offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca si avvale di un
comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne’ rimborsi spese
a qualsiasi titolo dovuti.
Art.
4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi’ 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Approvate ulteriori misure di contrasto degli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, in vista dell’imminente avvio della nuova stagione calcistica, previsto per la fine di agosto.
E’ quanto prevede il decreto-legge n. 162 del 17 agosto 2005 che adegua l’ordinamento agli obblighi europei in materia (risoluzione del Consiglio del 17 novembre 2003, Convenzione europea sulla violenza ed i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive) e istituisce presso il Ministero dell’interno l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive con l’obiettivo di monitorare i fenomeni di violenza e di intolleranza e di promuovere adeguati interventi di contrasto a tutela di spettatori e Forze dell’ordine.
(Altalex, 26 agosto 2005)
DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n.162
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
(Gazzetta Ufficiale N. 191 del 18 Agosto 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell’Unione europea e da quelli sportivi internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma puo’ essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita’ degli altri Stati membri dell’Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.»;
2) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 e’ comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.»;
3) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita’ di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea.»;
4) al comma 7 il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo’ disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni.»;
b) all’articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena e’ aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e’ aumentata fino alla meta’ se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
2) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e’ della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
c) dopo l’articolo 6-ter e’ inserito il seguente:«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive.».
Art. 2.
Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
1. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l’articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa’ appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Art. 1-septies. - 1. L’accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d’uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed e’ accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione e’ raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e’ commesso in altro impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell’interno e’ istituito l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d’uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa’ sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumita’;
f) pubblicare un rapporto annuale sull’andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sono stabilite le linee operative e le attivita’ strumentali all’espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche’ l’organizzazione, le modalita’ di funzionamento e la com-posizione dell’Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi ne’ rimborsi spese e al relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.».
Art. 3.
Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’interno e con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell’ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita’ dell’educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell’offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne’ rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi’ 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli