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Sicurstrada 11/05/2007

Il quesito del giorno - Va contestato l’art.7 del D.Lvo 21.11.05 al conducente di autocarro con licenza conto terzi che circola da scarico?

Gentile redazione, in merito alla normativa sul riassetto dell’autotrasporto in conto terzi, D. L.vo 21 novembre 2005 n° 286, vorrei sapere se al proprietario del mezzo (vettore) va contestato l’articolo 7 del suddetto D. L.vo 21 novembre 2005 n° 286 (concorso nelle violazioni commesse dal conducente), nel caso in cui viene cotestato l’art. 142 e 174 c.d.s., al conducente dell’autocarro con licenza in conto terzi CHE CIRCOLA DA SCARICO (rientro in sede per altra commissione).
Ringrazio anticipatamente.


E-mail: Ancona

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(ASAPS) L’articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 286/2005 prescrive che "Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde delle violazioni di tali disposizioni".

Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che “tali violazioni sono attribuite al vettore solo qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate”.

Laddove il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del Codice della Strada o di mancata osservanza dei temi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 del Codice della Strada, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente o in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.

Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore e il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.

Si precisa che la violazione ricorre anche se il veicolo viaggia a vuoto, ovvero sia in fase di rientro in sede al termine del conferimento del carico trasportato. (ASAPS)

© asaps.it
Venerdì, 11 Maggio 2007
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