Gentile
redazione, in merito alla normativa sul riassetto dell’autotrasporto in conto
terzi, D. L.vo 21 novembre 2005 n° 286, vorrei sapere se al proprietario del
mezzo (vettore) va contestato l’articolo 7 del suddetto D. L.vo 21 novembre
2005 n° 286 (concorso nelle violazioni commesse dal conducente), nel caso in
cui viene
*** Alla luce di quanto
esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che “tali
violazioni sono attribuite al vettore solo qualora le modalità di esecuzione
della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino
incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla
sicurezza della circolazione stradale violate”. Laddove il contratto di
trasporto non sia stipulato in forma scritta, in caso di accertato superamento,
da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto,
dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del Codice della Strada o di
mancata osservanza dei temi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 del
Codice della Strada, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno
accertato le violazioni, il committente o in mancanza, il vettore, sono tenuti
a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle
istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della
specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è
stata accertata la violazione. Qualora
non venga fornita tale documentazione, il vettore e il committente sono sempre
obbligati in concorso con l’autore della violazione. |
|
|
© asaps.it |