Gentile Redazione, vorrei sapere: quali sanzioni
bisogna applicare in caso di rimorchio che riporta targa ripetitrice diversa
dalla motrice?
Mail-Capoterra
(Cagliari)
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(Asaps). La disciplina delle targhe per le macchine
agricole si rinviene nell’art. 113 del Codice che, per quanto riguarda le
sanzioni, amministrative ed accessorie, rimanda a quelle stabilite dagli
articolo 100, 101 e 102.
Per rispondere al quesito, quindi, dato che il secondo comma
dall’art.113 prevede che: "L’ultimo elemento del convoglio di
macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della
macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della
targa di immatricolazione di quest’ultima".
Per cui, va innazitutto verificato che la targa del macchina traente risulti
occultata dall’elemento trainato e, là dove questa ipotesi sia realizzata e
manca la targa ripetitrice, la sanzione è quella stabilita dal comma 11°
dell’art. 100 che, nel richiamare l’inosservanza delle disposizioni dettate dal
comma 4, prevede la sanzione amministrativa di euro 74,00.
Va precisato però, che per effetto di quanto disposto dall’art. 202, comma
3-bis., non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Pertanto il verbale va
trasmesso alla prefettura competente entro il 10° giorno dalla contestazione. (Asaps)
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