La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La
tabella 2 di cui al nono comma dell’articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive
modificazioni, e’ sostituita dalla tabella di cui
all’allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
3. All’onere derivante
dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l’anno
2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare
la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea per non
corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli
fuori uso, il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi
1 e 2 dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
6.
All’articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola:
"dodici" e’ sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7.
All’articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole:
"dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".
8.
All’articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n.
239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto
mesi".
9. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a La Maddalena, addi’ 17 agosto 200
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Lunardi, Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i
beni e le
attività culturali
Castelli, Ministro della
giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle
politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Modificazioni
apportate in sede di conversione
al decreto-legge 30 giugno
2005
Omissis...
All’articolo
5:
al comma 1 e’
premesso il seguente:
"01. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: "La targa e’ personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a
un solo veicolo"";
al comma 1: alla
lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: "patente di guida;" sono
inserite le seguenti: "coloro che, titolari di patente di guida, hanno
avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma
9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore" e le parole: "di cui
al comma 1-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e dall’attestazione di
frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo
le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma
11-bis";
alla lettera b), il
capoverso 1-quater e’ sostituito dal seguente:
"1-quater. I
requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono
quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà
essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non
ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina
generale";
dopo il comma 1, e’
aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli istituti della revisione,
sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129,
130 e 219 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla
verifica dei
requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei
ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della
patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto.
La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori e’ effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in
materia di targatura e di requisiti per la guida dei
ciclomotori)".
Dopo l’articolo 5,
e’ inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Modificazioni al codice
della strada). - 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
l’articolo 130, e’ inserito il seguente:
"ART. 130-bis. - (Revoca della
patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre
persone). - 1. La patente di guida e’ revocata ai sensi e con gli effetti
di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare
sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate
o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora
la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora
dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio
del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi
dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale";
b) all’articolo
208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono
inserite le seguenti: "per consentire agli organi di polizia locale di
effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici
finalizzati all’educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai
medesimi proventi";
c) all’articolo 213:
1) al comma 2, sono
premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma
2-quinquies,";
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i
seguenti:
"2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo e’ un ciclomotore o un motociclo,
l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove e’
custodito per trenta giorni. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione.
Decorsi trenta giorni dal momento in
cui il veicolo e’ fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai
sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo’ chiederne
l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le
disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo e’ stato sottoposto a sequestro
amministrativo.
2-sexies. E’ sempre disposta la confisca in tutti i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169,
commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne,
sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi
l’autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro
del veicolo, nonche’ la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo
di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui sia
custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto
previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili";
d) all’articolo
214:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto
previsto dal comma 1-ter,";
2) dopo il comma
1-bis, e’ inserito il seguente:
"1-ter. Quando oggetto della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo e’ un ciclomotore o un
motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione
del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste
dal regolamento. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione e’ trattenuto presso
l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater,
e
quelle per il pagamento delle spese di custodia";
3) al comma 2, sono
premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";
4) al comma 8,
l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: "E’ disposta, inoltre, la
confisca del veicolo"".
All’articolo
9:
al comma 1, alinea, le parole: "del decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto";
al comma 2, capoverso,
al primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: "per un ulteriore
mandato di", la parola: "due" e’ sostituita dalla seguente:
"quattro";
dopo il comma 2, e’
aggiunto il seguente:
"2-bis. In attesa della riforma organica della
magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto
dall’articolo 42 quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di
tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche per effetto di proroga nell’incarico, sono
ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo
il
termine dell’incarico";
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori
onorari".
Dopo l’articolo 9, e’
inserito il seguente:
"ART. 9-bis. - (Modifiche al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1.
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13
(L), il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
"6. Se manca la
dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 1, lettera g)";
b) all’articolo 14
(L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti:
"senza tener conto degli interessi,";
c) l’articolo 15 (R)
e’ sostituito dal seguente:
"ART. 15 (L). - (Controllo in ordine alla
dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il
funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine
al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di
versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa e’
diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il
funzionario procede, altresi’, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta
che viene introdotta nel processo una domanda idonea a
modificare il
valore della causa";
d) all’articolo 112
(L), al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
"d)
d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in
ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del
processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e
92";
e) all’articolo 113
(L), il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
"1. Contro il decreto che
decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1,
dell’articolo 112, l’interessato puo’ proporre ricorso per cassazione,
senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi
dell’articolo 97";
f) l’articolo 150 (L)
e’ sostituito dal seguente:
"ART. 150 (L). - (Restituzione di beni
sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati e’ disposta dal
magistrato d’ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo; e’
comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e’ diventata
inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e’ redatto verbale.
2. La
restituzione e’ concessa a condizione che prima siano pagate le spese per
la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano
stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a
procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate
appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro
sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice di procedura
penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso
dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al
trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la
comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di
restituzione e’ comunicato all’avente diritto ed al custode. Con il
medesimo provvedimento e’ data comunicazione che le spese di custodia e
conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell’avente
diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre
mesi dalla rituale comunicazione senza che l’avente diritto abbia
provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle
ammende";
g) l’articolo 151 (L)
e’ sostituito dal seguente:
"ART. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di
mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se
l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a
terzi, ovvero alla cancelleria, e’ ignoto o irreperibile, il cancelliere
presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose
sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data
del
provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita
delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita
ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e’ disposta dal
magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza
pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento
e’ comunicato all’avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la
vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell’albo del
tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L’elenco
dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne
dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate
dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.
7.
Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i
quali l’avente diritto non ha comunque provveduto
al
ritiro";
h) l’articolo 154 (L)
e’ sostituito dal seguente:
"ART. 154 (L). - (Destinazione del ricavato
della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita
delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme
ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le
spese di cui all’articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono
devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale
comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 150, comma 4, senza che
l’avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l’avente diritto
alla restituzione di somme o di valori sequestrati e’ ignoto o
irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende
decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e’ passata in giudicato o
il provvedimento e’ divenuto
definitivo";
i) all’articolo 248
(R), il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui
all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega
il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla
parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito
al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il
valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con
espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito
degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un
mese"".
Omissis...