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Decreti Legge 23/08/2005

LEGGE 17 agosto 2005, n. 168 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative.

LEGGE 17 agosto 2005, n. 168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

 

1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La tabella 2 di cui al nono comma dell’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, e’ sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.

3. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l’anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di superare la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.

6. All’articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" e’ sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

7. All’articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".

8. All’articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addi’ 17 agosto 200

 

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attività culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


 

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 30 giugno 2005

 

Omissis...

 

 

All’articolo 5:
 

al comma 1 e’ premesso il seguente:
"01. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa e’ personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"";

al comma 1: alla lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: "patente di guida;" sono inserite le seguenti: "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore" e le parole: "di cui al comma 1-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis";
 

alla lettera b), il capoverso 1-quater e’ sostituito dal seguente:
"1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale";
 

dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei
requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e’ effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori)".
 

Dopo l’articolo 5, e’ inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Modificazioni al codice della strada). - 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

a) dopo l’articolo 130, e’ inserito il seguente:
"ART. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e’ revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale";

b) all’articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi";
c) all’articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,";
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
"2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e’ un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove e’ custodito per trenta giorni. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e’ fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo’ chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e’ stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E’ sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l’autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche’ la sua rimozione e il
trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili";

d) all’articolo 214:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,";

2) dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente:
"1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e’ un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e’ trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater,
e quelle per il pagamento delle spese di custodia";

3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";

4) al comma 8, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: "E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo"".
 

All’articolo 9:
al comma 1, alinea, le parole: "del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto";
 

al comma 2, capoverso, al primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: "per un ulteriore mandato di", la parola: "due" e’ sostituita dalla seguente: "quattro";
 

dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
"2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall’articolo 42 quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell’incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo
il termine dell’incarico";
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari".
 

Dopo l’articolo 9, e’ inserito il seguente:
"ART. 9-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

a) all’articolo 13 (L), il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
"6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";
 

b) all’articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
 

c) l’articolo 15 (R) e’ sostituito dal seguente:
"ART. 15 (L). - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa e’ diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresi’, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a
modificare il valore della causa";
 

d) all’articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
"d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e
92";
 

e) all’articolo 113 (L), il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato puo’ proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’articolo 97";
 

f) l’articolo 150 (L) e’ sostituito dal seguente:
"ART. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati e’ disposta dal magistrato d’ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo; e’ comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e’ diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e’ redatto verbale.
2. La restituzione e’ concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e’ comunicato all’avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e’ data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende";
 

g) l’articolo 151 (L) e’ sostituito dal seguente:
"ART. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e’ ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del
provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e’ disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e’ comunicato all’avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell’albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L’elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l’avente diritto non ha comunque provveduto
al ritiro";
 

h) l’articolo 154 (L) e’ sostituito dal seguente:
"ART. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all’articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 150, comma 4, senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l’avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e’ ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e’ passata in giudicato o il provvedimento e’ divenuto
definitivo";
 

i) all’articolo 248 (R), il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese"".


Omissis...

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 23 Agosto 2005
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