REPUBBLICA ITALIANA
sul ricorso n.
12091 del 2006 proposto dal CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei
comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori,
in persona del legale rappresentante, dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI
DEL MALATO-AIDMA ONLUS, in persona del legale rappresentante, e dall’associazione
ARTICOLO 32, in persona del legale rappresentante, i rappresentanti agenti
anche in quanto genitori dei figli minori,rappresentati e difesi dall’avv.
prof. Carlo Rienzi, elettivamente domiciliati presso l’Ufficio legale del
CODACONS in Roma viale G. Mazzini n. 73; CONTRO Il MINISTERO
DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore; il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; del MINISTERO
DELLA SOLIDARIETA SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege; del decreto
ministeriale 4 agosto 2006 recante Modificazione al decreto ministeriale 11
aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso
esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo
Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica ottobre
199n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2006 n. 268;
Con ricorso
notificato il 7 dicembre 2006 e depositato il 21 successivo, le associazioni
indicate in epigrafe hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Ministro della
solidarietà sociale, in data 4 agosto 2006 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 novembre 2006, riguardante la modifica del precedente decreto
ministeriale 11 aprile 2006 in materia di limiti quantitativi massimi,
riferibili ad un uso esclusivamente personale, di sostanze stupefacenti;
decreti adottati in base all’art. 73 comma 1 bis del Testo Unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica ottobre 199n. 309, comma introdotto
dall’art. 4 bis del d.l. 3dicembre 2005 n. 272, convertito in legge dalla legge
21 febbraio 2006 n. 49. Premesse alcune indicazioni sui propri fini statutari, che ricomprendono quello di tutela della salute dei cittadini, ed evidenziato come il decreto impugnato abbia raddoppiato la dose di cannabis da considerarsi per uso esclusivamente personale, le tre associazioni ricorrenti deducono: violazione dei principi ispiratori del DPR 309/90, come modificato dalla legge n. 49/06; violazione dell’art. 32 della Costituzione e dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; eccesso di potere per illogicità manifesta considerato che scientificamente dimostrata la nocività della cannabis, gli effetti del decreto appaiono in contrasto con la tutela della salute; non risultano i dati in base ai quali il Ministero ha ritenuto di poter raddoppiare la dose consentita; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 31 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto legislativo n. 502/92, dell’art. 1 della legge n. 421/92; violazione dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; carenza di motivazione il decreto contravviene all’attività ed ai primari obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, non risulta effettuato un raffronto tra i presunti benefici riguardanti il mercato nero della droga e l’eliminazione dei profitti dei trafficanti, nonché la diminuzione dei processi penali ed i danni, d’altra parte, arrecati alla salute; non risultano valutate le politiche di sanità pubblica orientate verso i giovani e le strategie di prevenzione; l’aumento delle dosi ad uso personale contrasta con gli orientamenti dell’Unione europea; non sono stati valutati gli effetti deleteri delle sostanze in questione sul piano della personalità individuale, sulla capacità critica e sul corretto sviluppo della personalità dei giovani, nonché i costi indiretti sull’intera collettività; non stato motivato l’interesse pubblico alla modifica del precedente decreto. Costituitesi le amministrazioni intimate, hanno preliminarmente ripercorso l’iter del provvedimento impugnato e di quello modificato, evidenziando come il provvedimento contestato abbia il solo scopo di diminuire le probabilità per un consumatore di haschish o marijuana di andare incontro a gravissime sanzioni penali per la detenzione di pochi grammi di sostanza illecita; rilevando che non provato un aumento dei consumi indotto dalla rimodulazione delle sanzioni; che sono previste comunque misure di prevenzione connesse alle sanzioni amministrative, che sostituiscono quelle penali; che l’interesse pubblico all’aumento delle misure amministrative implicito nel decreto; che l’individuazione dei limiti massimi delle quantità di sostanze stupefacenti detenibili per uso esclusivamente personale rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, in carenza di indicazioni legislative sulle modalità di determinazione di tali limiti; che per colmare tale lacuna venne istituita nel febbraio 2006 apposita commissione tecnica, la quale peraltro, pur fornendo una serie di elementi, concluse per l’assoluta difficoltà di pervenire ad indicazioni scientificamente attendibili sui limiti massimi detenibili per uso personale; che il coefficiente di moltiplicazione quindi rimesso a valutazioni politiche. Le amministrazioni resistenti hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso. Con ordinanza collegiale 17 gennaio 2007 n. 113 questa Sezione ha ordinato al Ministero della salute di produrre documentati chiarimenti in ordine alle valutazioni effettuate sulle caratteristiche differenziali dei principi attivi e sul fattore moltiplicativo di cui ai capoversi 4 e 5 del provvedimento impugnato (la cui motivazione recita testualmente Considerate le caratteristiche differenziali dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie; Ritenuto pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a 4anzich 20, come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006), corredate da eventuali documenti tecnici istruttori, con particolare riferimento a quanto gi accertato dalla commissione tecnica istituita nel febbraio 2006; nonché parametri comunitari di riferimento. Con la stessa ordinanza la Sezione ha rinviato alla camera di consiglio del 14 marzo 2007 per la prosecuzione dell’incidente cautelare, fissando altresì alla stessa data l’udienza per la definizione del merito. Il Ministero ha ottemperato con nota depositata il 2 marzo 2007, evidenziando come non siano state effettuate ulteriori istruttorie tecniche e siano stati valutati gli elementi gi in possesso, costituiti dagli esiti dei lavori della commissione istituita nel febbraio 2006; come il parametro moltiplicatore debba intendersi rimesso esclusivamente a valutazioni politiche dell’amministrazione; come tali valutazioni non riguardino, nella fattispecie, solo aspetti legati alla salute ma anche alla politica criminale. Ha allegato una tabella riepilogativa della situazione esistente in altri paesi europei. Con memoria predisposta per l’udienza del 14 marzo 2007 parte ricorrente ha contestato la natura di discrezionalità politica del potere attribuito dalla legge al Ministero della salute, richiamando la precedente istruttoria tecnica affidata ad apposita commissione, la quale aveva fornito parametri relativi anche al coefficiente moltiplicatore della dose media singola, evidenziando comunque la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti; ha eccepito quindi che la motivazione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere ampia e penetrante per potersi discostare dai dati forniti nel documento tecnico; che sarebbe stato necessario individuare ad es. la dose letale e la dose tossica, prima di stabilire la dose massima detenibili per uso personale; che il raddoppio del parametro moltiplicatore risulta,alla luce degli elementi istruttori prodotti, privo di qualsiasi motivazione. Alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 la causa stata spedita in decisione. 1. Con il ricorso in epigrafe tre
associazioni aventi scopo statutario di tutela della salute dei cittadini (per
la legittimazione processuale delle quali cfr. i principi affermati dal
Consiglio di Stato ad es. Sez. V 8 agosto 2005 n. 4207)hanno impugnato il
decreto adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro di
giustizia, sentito il Ministro della solidarietà sociale, di modifica dei
limiti quantitativi massimi, riferibili ad uso esclusivamente personale, delle
sostanze stupefacenti o psicotrope in particolare delle sostanze
delta-8-tetraidrocannabinolo e delta-9-tetraidrocannabinolo, il cui parametro
moltiplicatore stato portato da 2a 40. Il ricorso, nella parte in cui contesta il provvedimento per difetto di motivazione e mancata valutazione degli effetti nocivi della cannabis, fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri profili di gravame. 1.1. L’articolo 73 del DPR ottobre 1990, n. 309, recante Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel suo comma 1-bis introdotto dall’art. 4-bis del decreto legge 3dicembre 2005 n. 272, convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, prevede che punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.00ad euro 260.000, chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, tra latro, comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento nazionale per le politiche antidroga (ora Ministro per la solidarietà sociale cui sono state trasferite le competenza in materia di politica antidroga), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. Quindi i limiti quantitativi massimi di sostanze stupefacenti che possono essere detenuti da un soggetto per un uso esclusivamente personale, costituiscono uno degli elementi di valutazione del giudice penale per accertare, unitamente alle modalità di presentazione e ad altre circostanze dell’azione, se quel quantitativo di sostanze sia presumibilmente detenuto a fini di spaccio. La norma, per quanto qui interessa, modifica il combinato disposto degli artt. 73, 75 e 78del DPR N. 309/90, nell’originario testo della legge 25 giugno 199n. 162, artt. 14, 15 e 16, confluito poi nel Testo Unico sugli stupefacenti approvato appunto con il suddetto DPR 309/90, che prevedeva pure il rinvio ad un decreto del Ministro della sanità, previo parere dell’Istituto superiore di sanità, per l’individuazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, utilizzabile come discrimine tra uso personale ed uso a fini di spaccio. Il vecchio testo faceva riferimento ad un parametro temporale (dose giornaliera) che pi non si rintraccia nella nuova formulazione della norma.1.2. In attuazione della nuova normativa introdotta a fine 2005, il Ministero della salute emana un primo decreto, datato 11 aprile 2006, per l’adozione del quale ritenne di dover istituire una apposita commissione di esperti, che venne nominata con atto dell’11 febbraio 2006. La Commissione elaborò un prospetto che indicava, per ognuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope contemplate nella tabella I allegata alla legge, i seguenti dati nella colonna 1 la dose media singola efficace, intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente o psicotropo; nella colonna 2 la frequenza di assunzione giornaliera media, valutata secondo stime dei tossicologi in base alle diverse conoscenze sulla cinetica di ciascuna sostanza; nella colonna 2 bis la quantità di principio attivo assunta giornalmente (col 1 x col. 2); nella colonna 2 ter la probabilità (alta, media, bassa o nulla) di superare in una unica assunzione i livelli indicati nella colonna 2 bis, cioè la dose giornaliera; nella colonna 3 l’assunzione media settimanale l’indicazione cioè di un valore numerico che esprime la stima della ripetibilità delle assunzioni nell’arco di una settimana in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti. Tiene conto si legge nella relazione del setting, della compulsività d’uso, del diverso tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori. Es. prevalente uso occasionale ovvero compulsivo; nella colonna 3 bis la quantità di principio attivo assunta nell’arco di una settimana (col. 1 x col. 3); nella colonna 3 ter la probabilità di superamento in unica soluzione dei valori della colonna 3; nella colonna 4 il grado di alterazione comportamentale che può essere indotta dalla sostanza; nella colonna 5 il grado di disabilità che può essere provocato dalla sostanza, intesa come grave scadimento della performance psico motoria nell’esecuzione di compiti complessi di interazione uomo macchina. Per quanto riguarda in particolare le sostanze oggetto di modifica nel decreto impugnato, e cioè la delta-8 tetraidrocannabinolo e la delta-9-tetraidrocannabinolo (numeri d’ordine 4e 41 del prospetto), vengono indicati gli stessi valori25 mg. dose media singola, 4 assunzioni giornaliere, 10mg quantità di principio attivo assunta giornalmente, bassa probabilità di superamento in una unica assunzione di 10mg., 15 assunzioni settimanali, 375 mg di principio attivo assumibile nell’arco di una settimana; probabilità di superamento in unica assunzione di 375 mg nulla, grado di alterazione comportamentale:basso, grado di effetti disabilitanti alto. Nel presentare al Ministro tali dati la commissione dichiarava che soprattutto alcuni di essi presentavano gradi di incertezza che potrebbe essere ridotta solo se alla commissione fosse accordata una dilazione dei termini concessi. Un ulteriore tempo adeguato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quantificazione dotato di maggiore oggettività ovvero di totale valenza scientifica (p.1 all.3 dei lavori della commissione). Il decreto dell11 aprile utilizzava i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementandoli con un parametro moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento ad altri due dati forniti dalla commissione il potere della sostanza di indurre alterazioni comportamentali (colonna 4) e quello di causare effetti disabilitanti (colonna 5). Per le due sostanze in questione moltiplicava 25 mg per il parametro moltiplicatore 20, pervenendo alla soglia di 50mg. di principio attivo come limite massimo di sostanza detenibile ad uso esclusivamente personale, con ci gi disattendendo l’indicazione della commissione che aveva individuato una soglia di 375 mg. 1.3. Il decreto del 4 agosto 2006 interviene a modificare solo il parametro moltiplicatore delle suddette due sostanze, portandolo da 2a 40, senza ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici e motivando in considerazione delle caratteristiche differenziali dei principi attivi delle due sostanze rispetto alle altre sostanze stupefacenti anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie e ritenendo pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze un fattore moltiplicativo pari a 4anzicch a 2come previsto nel decreto ministeriale 11 aprile 2006. 2.Cos ricostruita la vicenda in base alle norme ed agli atti depositati in giudizio, al fine di valutare la fondatezza delle censure di difetto di motivazione e di mancata valutazione della nocività delle sostanze in esame, appare necessario risolvere preliminarmente una questione posta dalla difesa delle amministrazioni intimate e ribadita nel rapporto istruttorio del Ministero della salute, a giustificazione della dichiarata assenza di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici se cioè la scelta effettuata rientri o meno tra quelle essenzialmente politiche, non sindacabili dal giudice amministrativo. 2.1. Come noto la sanzione penale coperta da riserva di legge, ai sensi dell’art. 25 comma 2 della Costituzione, che ricollega la punibilità ad una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Nel caso in esame venne posta, agli inizi degli anni 90, specifica questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73, 75 e 78 del DPR n. 309/9per violazione dell’art. 25 c. 2; i giudici remittenti dubitavano della conformità al principio di riserva di legge della normativa suddetta atteso che la determinazione della dose media giornaliera (e perciò del discrimine tra illecito amministrativo e reato) rimessa alla totale discrezionalità della P.A. In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata, ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non, significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini imprescindibili di errore (Tribunale di Torino ordinanza 23 aprile 1991);inoltre nessun criterio predeterminato previsto quale limite della discrezionalità amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera delle singole sostanze stupefacenti (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino ordinanza 11 febbraio 1991); non sono stati determinati dalla legge i criteri che dovrebbero essere seguiti dalla autorità amministrativa sanitaria per la determinazione dei limiti quantitativi di principio attivo delle sostanze stupefacenti e conseguentemente stata attribuita alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi normativi della fattispecie penale, che invece devono essere previsti solo ed esclusivamente dalla legge (Tribunale di Sassari, ordinanza 31 maggio 1991). Di analogo tenore numerose altre ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale della medesima questione. Con due sentenze (11 luglio 1991 n. 333 e 27 marzo 1992 n. 133) la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione e compatibile con la riserva di legge la normativa censurata, in quanto demandato al Ministro della sanità l’esercizio di una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o repressione...l’eventuale illegittimità in concreto dell’integrazione amministrativa della norma incriminatrice non pone un problema di compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso il decreto ministeriale suddetto. Tale principio affermato dalla Corte vale anche, ed a maggior ragione, per la formulazione dell’attuale normativa, che reca addirittura un criterio di riferimento in meno rispetto al vecchio testo, in quanto, come detto, non indica alcun parametro temporale, laddove la normativa a suo tempo sospettata di illegittimità costituzionale faceva comunque riferimento ad una dose giornaliera. Solo quindi ritenendo che l’atto amministrativo che individua i limiti massimi di quantità di principio attivo di sostanza stupefacente detenibile ad uso esclusivamente personale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e quindi basato su elementi scientifici in certo senso vincolanti, potr ritenersi conforme al principio di riserva di legge di cui all’art. 25 c. 2 Cost. l’art. 73 comma 1.bis del DPR309/9. Ove al contrario si ritenesse che tale atto implichi l’esercizio di un potere politico altamente discrezionale, la norma penale che conferisse all’amministrazione tale potere sarebbe incostituzionale, in quanto sottrarrebbe al Parlamento quel potere politico di individuare precise fattispecie di reato e relative sanzioni previsto dalla Costituzione, a vantaggio di una scelta della stessa natura rimessa a singoli soggetti certamente politici, ma deputati istituzionalmente ad indirizzare l’attività amministrativa nell’ambito del potere esecutivo. 2.2. Una tale discrezionalità tecnica risulta nella fattispecie malamente esercitata. Ed invero, se appare obbligata l’interpretazione del citato art. 73 c.1. bis, nel senso sopra detto, ci non toglie che l’esercizio della discrezionalità tecnica possa apparire assai difficoltoso, sia per motivi scientifici sia perché attraverso di essa devono colmarsi i vuoti normativi primo tra tutti quello riguardante un parametro temporale di riferimento per calcolare il quantitativo massimo detenibile, superato il quale si assume che la sostanza non sia pi detenuta per esclusivo consumo personale, ma verosimilmente sia destinata allo spaccio. E infatti chiara la ratio della norma come lucidamente lette dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza 1 luglio 1992 n. 308quella di combattere attraverso il divieto di accumulo (pur se finalizzato a proprio consumo differito) il mercato della droga in entrambi i momenti in cui esso si articola per un verso contrastando il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere ceduta a terzi; per altro verso costringendo l’offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla parcellizzazione, e cos rendendo pi difficile lo spaccio. Orbene la commissione istituita nel febbraio 2006, pur avvertendo sui limiti di valenza scientifica di alcuni dei dati forniti, ha operato un tentativo propositivo, individuando come parametro temporale sia il giorno che la settimana; escluso il primo in quanto verosimilmente espunto dall’indicazione normativa, ha individuato il secondo in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti fornendo parametri numerici tenendo conto del setting, della compulsività d’uso, del diverso tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori. Ha quindi fornito una indicazione sulla dose massima detenibile moltiplicando la dose media singola (assistita da adeguata valenza scientifica) per il numero di assunzioni statisticamente e sanitariamente riscontrabili in una settimana, in relazione ad ogni tipologia di valore attivo di sostanza stupefacente o psicotropa. Sia il decreto dell’aprile 2006 che quello dell’agosto 2006 hanno utilizzato il dato relativo alla dose media singola, ma hanno poi disatteso l’indicazione della commissione in ordine al parametro moltiplicatore, senza peraltro chiarire se intendevano modificare l’indicazione del numero di assunzioni settimanali, ovvero se ritenevano di contestare anche il parametro temporale settimanale fornito dalla commissione. Al riguardo appena il caso di richiamare la pronuncia da ultimo riferita della Corte Costituzionale che ha individuato nella ratio della norma anche il fine di parcellizzare l’offerta delle sostanze stupefacenti, modellandola quindi su una dose detenibile a fini di uso personale tendenzialmente ridotta, e quindi con un parametro temporale breve. In particolare il provvedimento qui impugnato, dopo aver genericamente constatato che il principio attivo delle due sostanze in questione diverso da quello di altre sostanze stupefacenti, àncora la scelta al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, senza considerare che per il secondo dei suddetti parametri, indicato nella colonna 5 del prospetto fornito dalla Commissione tecnica, prevista per entrambe le sostanze un’alta incidenza ed intensità di effetti disabilitanti, intesi proprio come grave scadimento della performance psicomotoria nell’esecuzione di compiti complessi. In relazione a tale parametro, come individuato dall’unico documento scientifico in possesso dell’amministrazione, il raddoppio del fattore moltiplicatore, da 2a 40, non appare certo congruo. In ogni caso la motivazione di mera congruità appare assai generica, soprattutto se rapportata agli elementi, anche se non scientificamente tutti apprezzabili nella stessa misura, forniti dalla commissione, per discostarsi dai quali andava quanto meno fornita una spiegazione; e ci con particolare riguardo ai criteri di scelta e di individuazione del c.d. fattore moltiplicativo. Senza peraltro considerare che la commissione aveva comunque affermato che un ulteriore tempo adeguato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quantificazione dotato di maggiore oggettività, ovvero di totale evidenza e valenza scientifica. Peraltro, e conclusivamente, si evidenzia come, pur valutando la scelta operata nell’ambito del diverso profilo della politica criminale, non risultano prodotti in giudizio adeguati elementi istruttori che confortano l’orientamento e la misura della determinazione assunta in ordine al fattore moltiplicativo. Per quanto precedentemente osservato il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2006 deve essere annullato in quanto la motivazione dell’atto, peraltro esclusivamente orientata nell’ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle scelte operate, n esse vengono adeguatamente giustificate sulla base di approfondimenti specifici sugli effetti dannosi delle sostanze stupefacenti in questione. Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio sez. III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato costituito dal decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro di giustizia, 4 agosto 2006.
|
|
© asaps.it |