LEGGE
31 luglio 2005, n.155
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
(GU
n. 177 del 1-8-2005)
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale, e’ convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 31 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 3571):
Presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro
dell’interno (Pisanu), dal Ministro della giustizia (Castelli) il 27
luglio 2005.
Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia),
in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1a,
3a, 5a, 8a e 14a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali)
per i presupposti di costituzionalita’ il 27 luglio 2005.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a
(Giustizia), in sede referente, il 27 e 28 luglio 2005.
Esaminato in aula il 28 luglio 2005 e approvato il 29 luglio 2005.
Camera
dei deputati (atto n. 6045):
Assegnato
alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia),
in sede referente, il 29 luglio 2005, con pareri delle commissioni III,
IV, V, IX e XIV.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali)
in sede referente il 29 luglio 2005.
Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 173 del 27 luglio 2005.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N.
144
All’articolo
1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili
di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di
Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini
in materia di terrorismo, nonche’ agli ufficiali di polizia giudiziaria
designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli
aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo
della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale,
al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili
per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita’
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico».
All’articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,» le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse e le parole
da: «il questore» fino a: «sicurezza» sono sostituite dalle seguenti:
«il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello
almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi
informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e’ richiesto dal procuratore
della Repubblica»;
al comma 5, dopo le parole: «attentati stessi» sono inserite le seguenti:
«ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo» e dopo
le parole: «puo’ essere concessa» sono inserite le seguenti: «con le
stesse modalita’ di cui al comma 1».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«13, comma 1» e le parole: «il prefetto puo’ disporre, informando preventivamente
il Ministro dell’interno,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro
dell’interno o, su sua delega, il prefetto puo’ disporre»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui all’articolo 2» sono inserite le
seguenti: «del presente decreto»;
al comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso giurisdizionale
in nessun caso puo’ sospendere l’esecuzione del provvedimento»;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma
1, adottati dal Ministro dell’interno, o su sua delega, non e’ ammessa
la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
o dell’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642»;
al comma 7, la parola: «soppresso» e’ sostituita dalla seguente:
«abrogato».
All’articolo 4:
al comma 1, la parola: «disposizioni» e’ sostituita dalla seguente:
«norme» e la parola: «approvate» dalle seguenti: «di cui al»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ richiesta al procuratore generale
presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto
da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile,
del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271».
All’articolo 6:
al comma 1, le parole: «degli accessi e dei servizi» sono sostituite
dalle seguenti: «degli accessi, nonche’, qualora disponibili, dei servizi»;
al comma 2, le parole: «"dell’attivazione del servizio"» sono sostituite
dalle seguenti: «"al momento dell’attivazione del servizio"»;
al comma 3, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e’ fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico
con decreto motivato che e’ comunicato immediatamente, e comunque non
oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione
in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero non e’ convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti
non possono essere utilizzati"»;
al comma 4, dopo le parole: «Ministri interessati,» sono inserite le
seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»
e le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e c),» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente
articolo».
All’articolo 7:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un
circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione
del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al
questore. La licenza non e’ richiesta nel caso di sola installazione
di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia
vocale»;
al comma 2, la parola: «trenta» e’ sostituita dalla seguente:
«sessanta»;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ le
attribuzioni degli enti locali in materia»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al comma 4».
Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le competenze
dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, l’organo del Ministero dell’interno per
la sicurezza e per la regolarita’ dei servizi di telecomunicazione assicura
i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate
di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell’interno,
operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni
con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione
delle attivita’ terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte
con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
all’organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita’ di cui all’articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di
cui all’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati».
All’articolo 8:
al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al»;
al comma 4, dopo le parole: «nulla osta» sono inserite le seguenti:
«disposta ai sensi dell’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente
articolo,»;
al comma 5, capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole: «fornisce istruzioni»
sono inserite le seguenti: «in qualsiasi forma, anche anonima, o per
via telematica».
All’articolo 9, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell’interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza
pubblica, puo’ altresi’ disporre che l’attivita’ di volo che ha luogo,
origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia
gia’ in possesso di titoli abilitanti all’esercizio dell’attivita’ di
volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall’ordinamento
nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore
del luogo in cui l’attivita’ stessa e’ svolta in via prevalente o ha
origine o destinazione».
Dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). - 1.
Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza
ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l’Ente nazionale
per l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato ad utilizzare un importo
pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte
a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla Tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate
alla continuita’ territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto,
gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse».
All’articolo 10:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «il prelievo di materiale biologico
dal cavo orale» sono sostituite dalle seguenti: «il prelievo di capelli
o saliva»;
al comma 2, dopo le parole: «o di un interprete» sono aggiunte le seguenti:
«, ed in tal caso con facolta’ per il soggetto di chiedere di avvisare
un familiare o un convivente»;
al comma 4, nella rubrica dell’articolo 497-bis ivi richiamato, le parole:
«Uso, detenzione» sono sostituite dalla seguente:
«Possesso»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, e’ sostituito dal seguente:
"Il contravventore e’ punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda
da 1.000 a 2.000 euro".
4-ter. Al comma 3 dell’articolo 354 del codice di procedura penale,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano
il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del
comma 2-bis dell’articolo 349".
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 349 del
codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione
di cui all’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191».
All’articolo 15:
al comma 1:
al capoverso «270-quater», le parole: «270-quater» sono sostituite dalle
seguenti: «Art. 270-quater» e le parole: «atti di violenza con finalita’
di terrorismo» sono sostituite dalle seguenti:
«atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali,
con finalita’ di terrorismo»;
al capoverso «270-quinquies», le parole: «270-quinquies» sono sostituite
dalle seguenti: «Art. 270-quinquies» e le parole: «atti di violenza
con finalita’ di terrorismo» sono sostituite dalle seguenti:
«atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali,
con finalita’ di terrorismo»;
dopo il capoverso 270-quinquies e’ aggiunto il seguente:
«Art. 270-sexies (Condotte con finalita’ di terrorismo). - 1. Sono considerate
con finalita’ di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto,
possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale
e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere
i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi
dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese
o di un’organizzazione internazionale, nonche’ le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalita’ di terrorismo da convenzioni
o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia»;
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e’ aggiunto
il seguente:
"Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia
di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini
contro l’umanita’ la pena e’ aumentata della meta’"».
L’articolo 16 e’ soppresso.
All’articolo 17:
al comma 4, lettera b), capoverso 4, l’ultimo periodo e’ soppresso;
al comma 5, alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza
non puo’ in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio»;
al comma 6, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti:
«del presente articolo».
All’articolo 18:
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell’interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce
con proprio decreto le condizioni e le modalita’ per l’affidamento dei
servizi predetti, nonche’ i requisiti dei soggetti concessionari, con
particolare riferimento all’addestramento del personale impiegato, alla
disponibilita’ di idonei mezzi di protezione individuale per il personale
stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge
o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle
attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi’
da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza
e di quelle del rispetto della dignita’ della persona»;
il comma e’ soppresso;
dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l’attuazione
del presente articolo e’ istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a
decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Impiego della forza pubblica). - 1. Al comma 1 dell’articolo
19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo e’ inserito
il seguente: "In casi eccezionali di necessita’ e urgenza si applicano
le disposizioni dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152".
Art. 18-ter (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali).
- 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici
in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero
dell’interno dispone l’adozione da parte del Comitato organizzatore
dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva,
atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumita’ e
ne garantisce l’impiego attraverso le forze dell’ordine. Le attrezzature
stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni
del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 9,8 milioni
di euro per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»
Con la legge n. 155 del 31 luglio 2005 il Parlamento ha convertito il decreto-legge n. 144/2005 recante misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità.
Il provvedimento in particolare prevede:
(Altalex, 16 agosto 2005)