(testo in vigore dal: 10-8-2005) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 31 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Si riporta il testo del solo articolo 3-bis che introduce il comma 2-bis all’art. 201 del Codice della Strada Omissis Art. 3-bis. Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada (( 1. All’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria».)) |