Il prestatore di lavoro che abbia subito un
incidente stradale a causa dello stress da lavoro, ha possibilità di ottenere
un risarcimento del danno, a condizione che dimostri la stretta relazione tra
l’attività lavorativa prestata e lo stress subito. La Corte di Cassazione è intervenuta, recentemente,
su uno degli argomenti molto dibattuti in ambito giuslavoristico, vale a dire,
quello del danno da stress da lavoro; e con la sentenza 13309 del 7 giugno
2007, i giudici di legittimità, hanno stabilito che “un lavoratore debba
essere risarcito del danno subito in un incidente stradale, a patto e
condizione che possa dimostrare il nesso causale tra lo stress (che ha portato
all’incidente) e la sua attività lavorativa. La parola “stress” trova la sua fonte nella
definizione data nel 1936 da Hans Selye, che indicava con tale termine “una
alterazione dello stato di equilibrio dell’organismo indotto da vari tipi di
stimoli interni o provenienti dall’ambiente esterno”. I fattori che possono portare allo stress da lavoro
sono sia oggettivi che soggettivi; i primi sono: - la organizzazione del lavoro, pianificazione
dell’orario di lavoro, grado di autonomia, di coincidenza tra esigenze imposte
dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori; - le condizioni di lavoro, esposizione ad un
comportamento illecito; - l’ambiente di lavoro, esposizione al rumore, al
calore, a sostanze pericolose; - e la comunicazione, incertezza circa le
aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un cambiamento
futuro, ecc,; Per quanto concerne i fattori soggettivi, sono: · le pressioni psicologiche e sociali; · la sensazione di incapacità ad affrontarle tali pressioni; · e l’impressione di non essere sostenuti. I datori
di lavoro hanno l’obbligo di proteggere la sicurezza e la salute dei prestatori
di lavoro conformemente alla direttiva europea 391 del 1989, che ha originato
la legge 626 del 1994, in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto tale
dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro, che costituiscono un
rischio per la salute e la sicurezza stesse. Dal
canto loro tutti i lavoratori hanno il generale dovere di rispettare le misure
di protezione decise dal datore di lavoro. La
vicenda, oggetto della sentenza in commento, nasce dal ricorso presentato da un
lavoratore, gravemente ferito in un incidente stradale, il quale chiedeva al
datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti, in quanto, a proprio
giudizio, l’incidente era stato provocato dal forte stress subito a causa delle
continue trasferte. Sia il
giudice del lavoro che il tribunale, rigettavano l’appello principale del
prestatore di lavoro e quello incidentale del datore di lavoro, avente lo scopo
di ottenere la restituzione della retribuzione pagata nel corso della malattia
conseguente all’incidente subito. La Corte
di appello ritenne che le circostanze di causa non consentivano di appurare uno
stretto nesso causale tra l’incidente occorso al lavoratore e lo stress
imputabile al datore di lavoro, giungendo a tale decisione sulla base
dell’esame delle cause di stress indicate dal lavoratore, quali la lunga durata
e la frequenza delle trasferte. La
questione si spostava, in seguito, dinanzi alla Corte di Cassazione; i giudici
di legittimità ritennero e riconobbero il nesso causale tra la condotta
tenuta dal datore di lavoro e l’evento dannoso da cui il ricorrente era rimasto
leso, ritenendo, pertanto, responsabile il datore di lavoro a causa della
dimensione inadeguata dell’organico che costituiva una condizione lavorativa
stressante per il ricorrente, costretto a continue trasferte e lunghi viaggi
oltre allo svolgimento della sua normale attività lavorativa.
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
LAVORO Sentenza
12 aprile – 7 giugno 2007, n. 13309 |
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