Uno stanziamento annuo ulteriore di 200mila euro
Più fondi per la
Protezione civile |
Uno stanziamento di 200.000 euro annui in più nelle casse del Fondo per la protezione civile a decorrere dall’anno in corso, il 2005. L’incremento è previsto, in special modo, per sanare eventuali elargizioni, a titolo di indennizzo, ai soggetti appartenenti alle amministrazioni e agli enti che, impegnati in attività di protezione civile in situazioni di emergenza, abbiano subito un’invalidità permanente superiore al settanta per cento, o ai familiari e conviventi di soggetti deceduti in tali attività. La legge 152 del 26 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 176 del 30 luglio 2005, converte in legge il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, adottato per incrementare la funzionalità e l’efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nella gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione. Infatti per assicurare la medesima definizione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, la titolarità della funzione in materia di protezione civile è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne comunque l’esercizio. Infine, anche l’Unità di crisi del ministero degli affari esteri è autorizzata a corrispondere 200.000 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, per il compenso del personale dell’Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all’estero.(10 agosto 2005)
LEGGE 26 luglio 2005, n. 152 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Articolo 1. 1. Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90[1], recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato[2] alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli |