Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte (compresa la data), ha, nei confronti degli stessi valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell’art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario; mentre, nei confronti dell’assicuratore è solo liberamente apprezzabile dal giudice, che può su di esso fondare, dandone adeguata motivazione, il proprio convincimento. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto costituire sufficiente e logica motivazione il richiamo, contenuto nell’impugnata sentenza, sia alla mancata risposta – senza giustificato motivo – all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. sia alla mancanza i prova contraria da parte dei convenuti in ordine agli elementi desumibili dal verbale di constatazione amichevole). |
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