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Massime di giurisprudenza - Danneggiamento – estremi – Differenza rispetto al reato di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. – Fattispecie in tema di foratura di pneumatico

(Cass. Pen., Sez. II, 29 luglio 2005, n. 28793)

Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. perché, mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fosse quantificabile come danneggiamento la foratura di un pneumatico di autovettura, circostanza che incide in modo diretto sull’utilizzabilità della stessa).

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Lunedì, 25 Giugno 2007
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