Il reato di danneggiamento di cui
all’art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello
di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. perché, mentre il
primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo
apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando
luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della
funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un’alterazione
temporanea e superficiale della res, il cui aspetto originario, quale che sia
la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto che fosse quantificabile come danneggiamento la
foratura di un pneumatico di autovettura, circostanza che incide in modo
diretto sull’utilizzabilità della stessa). |
|
© asaps.it |