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Circolari 26/06/2007

Ministero dell’interno - Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

(Circolare n. 11050 del 28 maggio 2007)

Il Ministero del’Interno, con circolare del 28 maggio 2007, ha fornito opportune indicazioni riguardo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di solidarietà sociale, di cui all’art. 18 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione.

La circolare è frutto di una decisione dell’Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, istituito presso il Dipartimento di P.S. e ha come finalità il conseguimento di una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme relative al rilascio del permesso di soggiorno in argomento.

Al riguardo, il Ministero ricorda che tali norme hanno introdotto un elemento innovativo, che pone l’accento alla tutela dello straniero vittima di violenze o grave sfruttamento, al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, che abilita alla partecipazione a un progetto di assistenza e di integrazione sociale.

Tra i canali indicati nella circolare diretti a segnalare le situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero, con l’indicazione di una proposta di rilascio del permesso di soggiorno, si segnalano i servizi sociali degli enti locali o associazioni, gli enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri o il Procuratore della Repubblica quando lo straniero abbia reso dichiarazioni nell’ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento.

I Questori, che comunque si attivano autonomamente in caso di accertamento diretto, dovranno valutare la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base della proposta loro avanzata.

Accertati i presupposti oggettivi e soggettivi i Questori potranno rilasciare il permesso di soggiorno per protezione sociale senza dover acquisire il parere del Procuratore della Repubblica.

(Altalex, 26 giugno 2007. Nota di Gesuele Bellini)

 

MINISTRO DELL’INTERNO, Circolare 28 maggio 2007.

Oggetto: "Art. 18 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale".

MINISTERO DELL’INTERNO

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 11050/M(8)

Roma, 28 - 05 - 2007

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG.RI QUESTORI
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 18 T.U. delle disposizioni concementi la disciplina sull’immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Il tema del traffico e dello sfruttamento di esseri umani - emerso prepotentemente negli ultimi anni con la crescita della questione immigratoria - sta assumendo anche nel nostro Paese dimensioni drammatiche.

Questi crimini offendono e ledono profondamente i diritti umani e vanno contrastati con determinazione.

In tale ottica, serve anche promuovere più strette forme di coordinamento degli interventi attuati dai soggetti istituzionali e dalla società civile.

A questo scopo ha inteso rispondere la recente istituzione presso il Dipartimento di P.S. di un Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, che ha compiti di studio ed approfondimento del complessivo sistema di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi connessi alla prostituzione, nonché delle misure di assistenza, protezione e tutela delle vittime della tratta.

Il nuovo Organismo, presieduto dal Sottosegretario di Stato Marcella Lucidi, vede tra i suoi componenti non solo rappresentanti istituzionali (Amministrazioni dell’Interno, della Giustizia, della Solidarietà Sociale e dei Diritti e le Pari Opportunità), ma anche quelli del mondo dell’associazionismo, da tempo impegnato nelle iniziative di protezione e di reinserimento delle vittime.

Gli attori della Società civile costituiscono una risorsa importante di cui le Amministrazioni dello Stato devono avvalersi per continuare, con sempre maggiore incisività, nella lotta a queste attività criminali.

Gli incontri sinora svolti hanno permesso di fare un primo bilancio delle iniziative, anche di tipo normativo, già realizzate e, soprattutto, hanno confermato la presenza sul territorio di una società civile attenta e sensibile verso i fenomeni dell’emarginazione e del disagio connessi alle grandi trasformazioni indotte dall’immigrazione.

Nel corso dei lavori è stata condivisa la necessità di conseguire una omogenea applicazione del disposto dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Come è noto, tale norma ha introdotto nell’ordinamento un forte elemento innovativo, rappresentato dall’attenzione alla prioritaria tutela dello straniero che sia vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento da parte di una organizzazione criminale. Qualora tali situazioni siano accertate e lo straniero corra un concreto pericolo per la sua incolumità, gli è consentito, attraverso il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, di sottrarsi a tale condizione e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Al fine, quindi, di pervenire ad una maggiore chiarezza in ordine al contenuto di tale previsione normativa, si ritiene opportuno impartire le seguenti indicazioni in merito al suo ambito applicativo, anche in coerenza con quanto già rappresentato con precedenti circolari di questo Ministero.

I Sig.ri Questori dovranno valutare la sussistenza delle circostanze stabilite nel citato art. 18, in relazione al potere di proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto all’art. 27 del D.P.R. 394/1999.

Detta proposta, infatti, può legittimamente provenire dai servizi sociali degli enti locali ovvero dalle Associazioni, Enti o altri organismi privati indicati alla lett. a) del medesimo art. 27 che, nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

In questo caso, spetta al Questore valutare la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi indicati nella proposta così avanzata. Occorre ricordare che il conseguente rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l’autorità giudiziaria. Non è nemmeno richiesto di acquisire il parere del Procuratore della Repubblica.

Diversamente occorre procedere nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nell’ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento. Per questa evenienza, la proposta sarà avanzata dal Procuratore della Repubblica che dovrà offrire al Questore anche gli elementi necessari a valutare la gravità e l’attualità del pericolo. Ove la proposta non venga avanzata o non siano offerti gli elementi indicati, spetterà al Questore chiedere e acquisire dal Procuratore della Repubblica uno specifico parere. Fermo il rispetto dei suddetti adempimenti che dovranno essere adottati in relazione al descritto potere di proposta i Sig.ri Questori, qualora accertino situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, dovranno autonomamente valutare la situazione di concreto pericolo per l’incolumità dello stesso - quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una organizzazione criminale - e, ove tale situazione sussista, prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare, procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno alle condizioni descritte dall’art. 27, comma 2 del D.P.R. 394/1999.

Si ribadisce l’importanza che tale valutazione consideri anche attentamente i rischi concreti ai quali potrebbero essere esposti, a seguito del rimpatrio nel Paese di origine, sia lo straniero interessato che i suoi familiari.

Tanto premesso, le SS.LL., che già da tempo operano con dedizione in questa delicata materia, sono pregate di adoperarsi per assicurare costantemente l’applicazione univoca dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998 nel senso indicato, segnalando a questo Ministero eventuali criticità che dovessero riscontrare.

Si confida nella scrupolosa e puntuale osservanza delle suesposte disposizioni e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

Da Altalex

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Martedì, 26 Giugno 2007
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