Il
Ministero del’Interno, con circolare del 28 maggio 2007, ha fornito opportune
indicazioni riguardo il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di solidarietà sociale, di cui all’art. 18 T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione.
La
circolare è frutto di una decisione dell’Osservatorio sulla prostituzione e sui
fenomeni delittuosi ad essa connessi, istituito presso il Dipartimento di P.S.
e ha come finalità il conseguimento di una omogenea applicazione su tutto il
territorio nazionale delle norme relative al rilascio del permesso di soggiorno
in argomento.
Al
riguardo, il Ministero ricorda che tali norme hanno introdotto un elemento
innovativo, che pone l’accento alla tutela dello straniero vittima di violenze
o grave sfruttamento, al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale, che abilita alla partecipazione a un progetto di
assistenza e di integrazione sociale.
Tra
i canali indicati nella circolare diretti a segnalare le situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero, con l’indicazione di una
proposta di rilascio del permesso di soggiorno, si segnalano i servizi sociali
degli enti locali o associazioni, gli enti ed altri organismi privati abilitati
alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli
stranieri o il Procuratore della Repubblica quando lo straniero abbia reso
dichiarazioni nell’ambito di un procedimento penale relativo a fatti di
violenza o di grave sfruttamento.
I
Questori, che comunque si attivano autonomamente in caso di accertamento
diretto, dovranno valutare la gravità ed attualità del pericolo anche sulla
base della proposta loro avanzata.
Accertati
i presupposti oggettivi e soggettivi i Questori potranno rilasciare il permesso
di soggiorno per protezione sociale senza dover acquisire il parere del
Procuratore della Repubblica.
(Altalex, 26 giugno 2007.
Nota di Gesuele Bellini)
MINISTRO DELL’INTERNO,
Circolare 28 maggio 2007.
Oggetto: "Art. 18
T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione. Permesso
di soggiorno per motivi di protezione sociale".
MINISTERO DELL’INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. N. 11050/M(8)
Roma, 28 - 05 - 2007
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG.RI QUESTORI
LORO SEDI
OGGETTO:
Art. 18 T.U. delle disposizioni concementi la disciplina sull’immigrazione.
Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Il tema del traffico e dello sfruttamento di esseri umani - emerso
prepotentemente negli ultimi anni con la crescita della questione immigratoria
- sta assumendo anche nel nostro Paese dimensioni drammatiche.
Questi crimini offendono e ledono profondamente i diritti umani e vanno
contrastati con determinazione.
In tale ottica, serve anche promuovere più strette forme di coordinamento degli
interventi attuati dai soggetti istituzionali e dalla società civile.
A questo scopo ha inteso rispondere la recente istituzione presso il
Dipartimento di P.S. di un Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni
delittuosi ad essa connessi, che ha compiti di studio ed approfondimento del complessivo
sistema di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi connessi alla
prostituzione, nonché delle misure di assistenza, protezione e tutela delle
vittime della tratta.
Il nuovo Organismo, presieduto dal Sottosegretario di Stato Marcella Lucidi,
vede tra i suoi componenti non solo rappresentanti istituzionali
(Amministrazioni dell’Interno, della Giustizia, della Solidarietà Sociale e dei
Diritti e le Pari Opportunità), ma anche quelli del mondo dell’associazionismo,
da tempo impegnato nelle iniziative di protezione e di reinserimento delle
vittime.
Gli attori della Società civile costituiscono una risorsa importante di cui le
Amministrazioni dello Stato devono avvalersi per continuare, con sempre
maggiore incisività, nella lotta a queste attività criminali.
Gli incontri sinora svolti hanno permesso di fare un primo bilancio delle
iniziative, anche di tipo normativo, già realizzate e, soprattutto, hanno
confermato la presenza sul territorio di una società civile attenta e sensibile
verso i fenomeni dell’emarginazione e del disagio connessi alle grandi
trasformazioni indotte dall’immigrazione.
Nel corso dei lavori è stata condivisa la necessità di conseguire una omogenea
applicazione del disposto dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 relativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale.
Come è noto, tale norma ha introdotto nell’ordinamento un forte elemento
innovativo, rappresentato dall’attenzione alla prioritaria tutela dello
straniero che sia vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento da
parte di una organizzazione criminale. Qualora tali situazioni siano accertate
e lo straniero corra un concreto pericolo per la sua incolumità, gli è
consentito, attraverso il rilascio da parte del Questore di un permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale, di sottrarsi a tale condizione e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
Al fine, quindi, di pervenire ad una maggiore chiarezza in ordine al contenuto di
tale previsione normativa, si ritiene opportuno impartire le seguenti
indicazioni in merito al suo ambito applicativo, anche in coerenza con quanto
già rappresentato con precedenti circolari di questo Ministero.
I Sig.ri Questori dovranno valutare la sussistenza delle circostanze stabilite
nel citato art. 18, in relazione al potere di proposta per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto all’art. 27 del
D.P.R. 394/1999.
Detta proposta, infatti, può legittimamente provenire dai servizi sociali degli
enti locali ovvero dalle Associazioni, Enti o altri organismi privati indicati
alla lett. a) del medesimo art. 27 che, nel corso dei loro interventi abbiano
rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero.
In questo caso, spetta al Questore valutare la gravità ed attualità del
pericolo anche sulla base degli elementi indicati nella proposta così avanzata.
Occorre ricordare che il conseguente rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato
alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né
alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l’autorità giudiziaria.
Non è nemmeno richiesto di acquisire il parere del Procuratore della
Repubblica.
Diversamente occorre procedere nel caso in cui lo straniero abbia reso
dichiarazioni nell’ambito di un procedimento penale relativo a fatti di
violenza o di grave sfruttamento. Per questa evenienza, la proposta sarà
avanzata dal Procuratore della Repubblica che dovrà offrire al Questore anche
gli elementi necessari a valutare la gravità e l’attualità del pericolo. Ove la
proposta non venga avanzata o non siano offerti gli elementi indicati, spetterà
al Questore chiedere e acquisire dal Procuratore della Repubblica uno specifico
parere. Fermo il rispetto dei suddetti adempimenti che dovranno essere adottati
in relazione al descritto potere di proposta i Sig.ri Questori, qualora
accertino situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, dovranno autonomamente valutare la situazione di concreto pericolo
per l’incolumità dello stesso - quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di una organizzazione criminale - e, ove tale situazione
sussista, prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare,
procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno
alle condizioni descritte dall’art. 27, comma 2 del D.P.R. 394/1999.
Si ribadisce l’importanza che tale valutazione consideri anche attentamente i
rischi concreti ai quali potrebbero essere esposti, a seguito del rimpatrio nel
Paese di origine, sia lo straniero interessato che i suoi familiari.
Tanto premesso, le SS.LL., che già da tempo operano con dedizione in questa
delicata materia, sono pregate di adoperarsi per assicurare costantemente
l’applicazione univoca dell’art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998 nel
senso indicato, segnalando a questo Ministero eventuali criticità che dovessero
riscontrare.
Si confida nella scrupolosa e puntuale osservanza delle suesposte disposizioni
e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
IL MINISTRO
Da Altalex
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