Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, recante "disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità
di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di
organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori
uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative".
TESTO DEFINITIVO
approvato nella seduta del Senato del 30/7/2005
Articoli
1-4
OMISSIS
ARTICOLO
5.
(Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei
ciclomotori).
01. Al
comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: " La targa
è personale ", sono inserite le seguenti: " e abbinata
a un solo veicolo ".
1. All’articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma
1-ter è sostituito dal seguente:
" 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di
conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire
dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro
che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto
alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell’attestazione
di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto
secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del
comma 11-bis ";
b) dopo
il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
" 1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A,
ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008
la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di
condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore,
eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente
di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento
di una patente ";
c) al comma
12, le parole: " lo affida o ne consenta la guida a persona che
non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale " sono sostituite dalle seguenti: " lo affida
o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente
di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale ";
d) al comma
13-bis, le parole: " Il minore che, non munito di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità
di cui al comma 11-bis è soggetto " sono sostituite dalle
seguenti: " I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non
muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti ".
1-bis.
Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di
guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente
alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche
ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la
durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo
126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con
le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ARTICOLO
5-bis.
(Modificazioni al codice della strada)
1. Nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo
l’articolo 130, è inserito il seguente:
" ART. 130-bis. – (Revoca della patente di guida in caso di
violazioni che provochino la morte di altre persone).
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti
di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il
titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone,
qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza,
e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo
186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o
superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo,
ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione
di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice
penale ";
b) all’articolo
208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: " di cui al comma
2 " sono inserite le seguenti: " per consentire agli organi
di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado,
corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, imputandone
la relativa spesa ai medesimi proventi ";
c) all’articolo
213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: " Salvo quanto
previsto dal comma 2-quinquies, ";
2) dopo
il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
" 2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo
di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto,
secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis,
dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta
giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel
luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il
proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in
custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma
2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo
è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui
un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una
delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e
7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa
o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia
stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l’autorità
di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del
veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo
di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui
sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo
quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili ";
d) all’articolo
214:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: " Salvo quanto
previsto dal comma 1-ter, ";
2) dopo
il comma 1-bis, è inserito il seguente:
" 1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il
suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso
l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater,
e quelle per il pagamento delle spese di custodia. ";
3) al comma
2, sono premesse le seguenti parole: " Nei casi di cui al comma
1, ";
4) al comma
8, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: " È
disposta, inoltre, la confisca del veicolo ".