In tema di violazioni al codice
della strada, il conducente del veicolo con il quale sia stata commessa
l’infrazione è privo di legittimazione a proporre opposizione
all’ordinanza-ingiunzione emessa soltanto a carico del proprietario del
veicolo, responsabile in solido della violazione, trovando, in questo caso, la
legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico
alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il
fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice
interesse di fatto. |
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