Velocità – Limiti fissi – Strada extraurbana principale – elevazione
del limite massimo di velocità consentito ex art. 142, comma primo, c.s. –
Qualificazione di detta strada – Criteri ex art. 2, lett. B), c.s. Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Cause di esclusione
delle responsabilità – Stato di necessità – Configurabilità – Condizioni –
fattispecie in tema di violazioni delle norme sulla circolazione dei veicoli. Velocità – Limiti fissi – Accertamento – risultanze delle apposite
apparecchiature – Fonti di prova – Configurabilità. Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative –
Richiesta di informazioni alla P.A. – facoltà del giudice di merito – Limiti –
Fattispecie in tema di documentazione relativa alle caratteristiche dello
strumento misuratore della velocità Autovelox.
L’art. 2 c.s., nel fornire i
criteri per la classificazione delle strade in funzione delle caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali delle stesse, alla lett. B) descrive la
strada extraurbana principale come strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà
laterali coordinati, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore, e con necessaria previsione di opportuni spazi per eventuali altre
categorie di utenti, nonché di apposite aree con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione, e richiede, altresì, ai fini della
classificazione della strada extraurbana come principale – con conseguente
elevazione ai sensi dell’art. 142, comma primo, c.s., del limite massimo di
velocità consentito nella percorrenza della stessa da 90 Km. orari, vigente per
le strade extraurbane, a 110 -, che essa sia contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine. In assenza di detti segnali, che costituiscono
l’unico elemento di immediata percezione – al di là di una valutazione tecnica
in ordine alle altre caratteristiche descritte, che non può essere rimessa
all’utente della strada – idoneo ad autorizzare la percorrenza della strada
stessa ad una velocità più elevata rispetto a quella massima consentita in via
generale, la pur riscontrata sussistenza delle altre caratteristiche indicate
dalla citata disposizione non vale a consentire la classificazione della strada
extraurbana come principale. L’esclusione della responsabilità
per violazioni amministrative derivante da «stato di necessità», secondo la
previsione dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione
degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una
effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non
altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale
situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze
oggettive (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva
escluso la configurabilità di una siffatta situazione di pericolo in un caso in
cui, in sede di opposizione al verbale della polizia stradale con il quale gli
era stata contestata la violazione di cui all’art. 142, comma 9, del codice
della strada per aver superato, alla guida della propria autovettura, il limite
di velocità consentito, l’opponente aveva, tra l’altro, invocato lo stato di
necessità adducendo che, al momento dell’accertamento della violazione, si
stava recando con urgenza in ospedale, ove il proprio genitore era stato
ricoverato in gravi condizioni; la decisione, ritenuta corretta dalla S.C.,
sottolineava che l’opponente si era limitato, al riguardo, a fornire la
dimostrazione del ricovero del padre quale «soggetto affetto da scompenso
cardiaco cronico», senza provare in quale modo il pericolo di danno grave alla
persona del genitore potesse ritenersi non evitabile altrimenti che con
l’arrivo in ospedale dello stesso opponente, e come detto arrivo potesse
fornire un contributo determinante al fine di scongiurare il danno). L’efficacia probatoria dello
strumento rilevatore di velocità dei veicoli (Autovelox) perdura sino a quando
risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate
dall’opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare
funzionamento dello strumento stesso. Il potere di cui all’art. 213
c.p.c. di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e
documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie,
richiesta di documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento
misuratore «Autovelox» impiegato dagli organi di polizia stradale per
l’accertamento dell’eccesso di velocità) non è sostitutivo dell’onere
probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che esso può essere
attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia
necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che
la parte sia impossibilitata a fornire.
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