Il Senato,
nella seduta del 30 luglio 2005, ha convertito in legge il Decreto Legge
115/2005, che ha apportato modifiche al Codice della Strada.
In particolare si segnalano le seguenti modifiche introdotte dagli articoli
5 e 5 Bis.
1. PATENTINO
PER CICLOMOTORI
Il rinvio
dell’obbligo per i maggiorenni.
• E’ stato rinviato al 1° ottobre 2005 l’obbligo
per i maggiorenni, non titolari di patente di guida, di conseguire il
patentino per la conduzione dei ciclomotori.
Scatta
l’obbligo della frequenza del corso
• Coloro che alla data del 30.09.2005 hanno già compiuto
la maggiore età, possono ottenere il certificato di idoneità
alla guida solo dimostrando di aver frequentato un corso.
Viene
richiesto il certificato medico
• Per tutti i conducenti di ciclomotori è stato introdotto
l’obbligo di possedere i requisiti psico-fisici richiesti per la
patente A (con un certificato medico attestante l’idoneità
psico-fisica alla guida).
Scadenza
di validità per il patentino come per la patente A
• Anche per il patentino per ciclomotore è prevista una
scadenza di validità (uguale a quella prevista per la patente
A) e potrà essere sospeso o revocato in caso di mancanza di requisiti
psico-fisici per la guida.
Viene
mantenuto il diritto alla guida del ciclomotore anche nel caso di patente
sospesa per superamento dei limiti di velocità
• coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente
sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono
il diritto alla guida del ciclomotore. Non si comprende bene la ratio
di questa norma la quale sembra sottendere che nel caso di sospensione
della patente per altre cause non si possa allora guidare più
neppure il ciclomotore.
2. INASPRIMENTO
SANZIONI
Confisca del veicolo per passeggeri in numero superiore a quello previsto
e mancato uso del casco sia per i ciclomotoristi che per i motociclisti
e per uso del mezzo sottoposto a fermo o utilizzato per commettere reati.
• Sono state inasprite le sanzioni per le violazioni di cui agli
articoli 169/2 e 7, 170 e 171, cioè il trasporto di persone in
numero superiore a quello consentito e mancato uso del casco, commesse
da ciclomotoristi o da motociclisti. In tali casi, infatti, viene ora
prevista la confisca del veicolo.
• La confisca del veicolo è stata altresì prevista
per chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo
che era stato affidato alla sua custodia.
• E’ stato previsto l’obbligo di sequestro e di confisca
di ciclomotori o motocicli che sono serviti per commettere reati.
Revoca
patente per chi causa la morte di altre persone in stato di ubriachezza
(tasso superiore a 3 g/l) o per stupefacenti.
• Per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, viene prevista la revoca della patente nei casi in cui
il conducente in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico
superiore a 3 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti, provochi
la morte di altre persone.
3. PROCEDURA
SPECIALE PER IL SEQUESTRO E IL FERMO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
• Quando oggetto delle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo
o del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un
motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la
rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi dell’articolo 214-bis (custode convenzionato).
• Il ciclomotore o il motociclo fermato o sequestrato non può
essere mai affidato in custodia al proprietario o al trasgressore.
• In caso di sequestro, il veicolo è tenuto in custodia
presso il custode-convenzionato per 30 giorni; successivamente, se non
è già intervenuta la confisca, il veicolo può essere
affidato in custodia al proprietario. Se questi rifiuta di assumerne
la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al custode-convenzionato.
4. PROVENTI
DELLE SANZIONI AMMINISTATIVE
I proventi delle sanzioni amministrative degli Enti locali devono essere
destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale l’effettuazione
di corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
La legge
di conversione sarà pubblicata sulla G.U entro il 15.8. 2005.