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Decreti Legge 03/08/2005

SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CDS DAL DECRETO LEGGE 115/2005

Modifiche al Codice della Strada - conversione in legge del DL 30 giugno 2005 n. 115 recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CDS DAL DECRETO LEGGE 115/2005
Modifiche al Codice della Strada - conversione in legge del DL 30 giugno 2005 n. 115 recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

Il Senato, nella seduta del 30 luglio 2005, ha convertito in legge il Decreto Legge 115/2005, che ha apportato modifiche al Codice della Strada.
In particolare si segnalano le seguenti modifiche introdotte dagli articoli 5 e 5 Bis.

1. PATENTINO PER CICLOMOTORI

Il rinvio dell’obbligo per i maggiorenni.
• E’ stato rinviato al 1° ottobre 2005 l’obbligo per i maggiorenni, non titolari di patente di guida, di conseguire il patentino per la conduzione dei ciclomotori.

Scatta l’obbligo della frequenza del corso
• Coloro che alla data del 30.09.2005 hanno già compiuto la maggiore età, possono ottenere il certificato di idoneità alla guida solo dimostrando di aver frequentato un corso.

Viene richiesto il certificato medico
• Per tutti i conducenti di ciclomotori è stato introdotto l’obbligo di possedere i requisiti psico-fisici richiesti per la patente A (con un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica alla guida).

Scadenza di validità per il patentino come per la patente A
• Anche per il patentino per ciclomotore è prevista una scadenza di validità (uguale a quella prevista per la patente A) e potrà essere sospeso o revocato in caso di mancanza di requisiti psico-fisici per la guida.

Viene mantenuto il diritto alla guida del ciclomotore anche nel caso di patente sospesa per superamento dei limiti di velocità
• coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Non si comprende bene la ratio di questa norma la quale sembra sottendere che nel caso di sospensione della patente per altre cause non si possa allora guidare più neppure il ciclomotore.

2. INASPRIMENTO SANZIONI
Confisca del veicolo per passeggeri in numero superiore a quello previsto e mancato uso del casco sia per i ciclomotoristi che per i motociclisti e per uso del mezzo sottoposto a fermo o utilizzato per commettere reati.

• Sono state inasprite le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 169/2 e 7, 170 e 171, cioè il trasporto di persone in numero superiore a quello consentito e mancato uso del casco, commesse da ciclomotoristi o da motociclisti. In tali casi, infatti, viene ora prevista la confisca del veicolo.
• La confisca del veicolo è stata altresì prevista per chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato alla sua custodia.
• E’ stato previsto l’obbligo di sequestro e di confisca di ciclomotori o motocicli che sono serviti per commettere reati.

Revoca patente per chi causa la morte di altre persone in stato di ubriachezza (tasso superiore a 3 g/l) o per stupefacenti.
• Per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, viene prevista la revoca della patente nei casi in cui il conducente in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico superiore a 3 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti, provochi la morte di altre persone.

3. PROCEDURA SPECIALE PER IL SEQUESTRO E IL FERMO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
• Quando oggetto delle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo o del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis (custode convenzionato).
• Il ciclomotore o il motociclo fermato o sequestrato non può essere mai affidato in custodia al proprietario o al trasgressore.
• In caso di sequestro, il veicolo è tenuto in custodia presso il custode-convenzionato per 30 giorni; successivamente, se non è già intervenuta la confisca, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario. Se questi rifiuta di assumerne la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al custode-convenzionato.

4. PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTATIVE
I proventi delle sanzioni amministrative degli Enti locali devono essere destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale l’effettuazione di corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

La legge di conversione sarà pubblicata sulla G.U entro il 15.8. 2005.

 


Mercoledì, 03 Agosto 2005
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