Approvato un pacchetto di misure per il contrasto del
terrorismo internazionale e della criminalità, a conferma dell’impegno
assunto dall’Italia nella lotta al predetto fenomeno.
Le previsioni contenute nel decreto-legge n.144 del 27
luglio 2005 tendono a potenziare, innanzi tutto, gli strumenti di indagine
e di controllo mediante circoscritti adattamenti delle norme vigenti,
anche per quanto riguarda l’accertamento dell’identità e l’uso di
documenti falsi. Si prevede, in questo contesto, il rilascio del permesso
di soggiorno per gli stranieri che collaborano con la giustizia, ma anche
una procedura più agile e mirata per le espulsioni di coloro che sono
sospettati di agevolare cellule terroristiche. Un ulteriore strumento per
superare i gravi problemi di identificazione di persone extracomunitarie,
che spesso si attribuiscono una o più diverse generalità, è costituito
dalla introduzione del prelievo della saliva che consentirà di utilizzare
a tal fine il ricorso al profilo del DNA, sempre e comunque, sotto il
controllo dell’autorità giudiziaria.
Altrettanto calibrati sono gli interventi previsti in
materia di fermo e di arresto, nei limiti propri di un provvedimento
d’urgenza. Un intervento più incisivo è stato previsto per l’aggiornamento
delle misure di prevenzione, anche patrimoniali, in funzione
antiterrorismo, e per più appropriate misure di controllo nei confronti
delle persone sottoposte a misure di prevenzione.
Un secondo gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia,
per un periodo determinato, dei dati essenziali relativi al tracciamento
delle comunicazioni telefoniche e telematiche e, più in generale, alle
misure amministrative utili per controllare attività “sensibili” ai fini
della prevenzione del terrorismo (esercizi di internet point e simili,
attività di volo, attività inerenti agli esplosivi).
Il terzo, infine, è rappresentato dalle norme volte a
circoscrivere gli impegni della polizia giudiziaria in attività
sussidiarie al processo penale, ma estranee ai compiti istituzionali delle
forze di polizia. Una ulteriore previsione tende ad ampliare i servizi di
vigilanza esperibili con guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e
metro, mezzi di trasporto pubblici).
Altra vera novità del provvedimento è costituita
dall’introduzione, recependo i contenuti della decisione quadro n.
2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 e della
Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione del terrorismo, di
nuove fattispecie delittuose che incriminano non solo le attività di
addestramento per l’acquisizione delle c.d. “tecniche del terrore”, ma
anche quelle di arruolamento di persone da avviare alla perpetrazione di
azioni terroristiche. Tali fattispecie consentiranno di punire anche
condotte commesse senza l’uso di violenza ed al di fuori degli ordinari
contesti associativi che connotano le attività terroristiche.
(Altalex, 29 luglio 2005)
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale.
(GU n. 173 del 27-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli
strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo
internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con
l’introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonche’ di
idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, delle comunicazioni, per l’innovazione e le
tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della
Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento
di indagini in materia di terrorismo, nonche’ agli ufficiali di polizia
giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di
finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del
terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati
informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine democratico.»;
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei
commi 1 e 1-bis».
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui
all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del
1998», e in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia,
di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
democratico, vi e’ l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio
dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o
agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui
al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il
questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei
Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale
permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo puo’
essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e’
revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,
segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al
comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo n.
286 del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza
per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici
alla vita o all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione
delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo
straniero puo’ essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga
alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di
prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5,
e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo’
disporre, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui
all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi
sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione e’ eseguita immediatamente,
salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni
del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo
articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma
1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo’ altresi’ omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso
di soggiorno di cui all’articolo 2, ovvero quando sia necessario per
l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili
dei delitti commessi con finalità di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e’ ammesso ricorso al
tribunale amministrativo competente per territorio.
5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli
di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998
la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il
segreto d’indagine o il segreto di Stato, il procedimento e’ sospeso fino
a quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere
comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si
protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo
puo’ fissare un termine entro il quale l’amministrazione e’ tenuta a
produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento
impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato
degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre
2007.
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma
3-sexies e’ soppresso.
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’
delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l’autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle
disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività
terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ richiesta al Procuratore generale
della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo
sostituto appositamente designato.
Art. 5.
Unità antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia
giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il
Ministro dell’interno costituisce apposite unità investigative
interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica
competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre
attrezzature occorrenti, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico
ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui
al medesimo comma.
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, e’ sospesa l’applicazione
delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità
amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del
traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e
gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli
accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007
dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le
disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore.
I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall’articolo 132
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l’esercizio
dell’azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, le parole: «dell’attivazione del servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna
o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le
predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche’ venga
garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di
identità, nonche’ del tipo, del numero e della riproduzione del documento
presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati
acquisiti».
3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le
seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per
le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore
per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le
seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono
inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori
sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o»
sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Nell’ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini
preliminari, quando vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa
derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su
richiesta del difensore dell’indagato e delle altre parti private, puo’
disporre l’acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il
quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere
utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le
modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3,
lettere a) e c), anche in relazione alla determinazione e allocazione dei
relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato
di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel
mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in
cui siano installati piu’ di tre apparecchi terminali, deve chiederne la
licenza al questore. La licenza non e’ richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la
licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro
della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi
III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nonche’ le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei
locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare
o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al
comma 1 e’ tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni
dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo
123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche’ le misure di
preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di
identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 3 e l’accesso ai
relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero dell’interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti
l’uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell’interno, per specifiche esigenze
di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo’ disporre,
con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all’importazione,
commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione
elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª
categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte
anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali
o di intese internazionali cui l’Italia abbia aderito.
3. All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla
osta del questore della provincia in cui l’interessato risiede, che puo’
essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere
personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi.».
4. La revoca del nulla osta e’ comunicata al comune che ha rilasciato la
licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e’ inserito il
seguente:
«Art. 2-bis.
1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni
di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di
aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di
altri congegni micidiali e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’
grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.».
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell’attività di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 731
del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla
legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di
regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali,
ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre
forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche,
il Ministro dell’interno puo’ disporre, con proprio decreto, che, per
ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque
denominati e l’ammissione alle attività di addestramento pratico siano
subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non
superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a
verificare l’insussistenza, nei confronti degli interessati, di
controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Il nulla osta puo’ essere altresi’ richiesto per gravi motivi di ordine
e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti
all’esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o
internazionali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, che intendono
svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello
stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il
rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall’ordinamento per l’esercizio delle attività di volo, nonche’
l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in
altri Paesi.
Art. 10.
Nuove norme sull’identificazione personale
1. All’articolo 349 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di
materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell’interessato,
la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della
dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure
resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.».
2. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti:
«ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le
ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente
complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un
interprete».
3. All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le
parole: «da un imputato all’autorità giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o
alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
4. Dopo l’articolo 497 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 497-bis.
Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di
identificazione falsi
Chiunque e’ trovato in possesso di un documento falso
valido per l’espatrio e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma e’ aumentata da un terzo alla metà per chi
fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei
casi di uso personale.».
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo
n. 286 del 1998 e’ sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati
in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12.
Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell’imputato
1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura penale
e’ inserito il seguente:
«Art. 66-bis.
Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando
risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato e’ stato
segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale
autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello
per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità
giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale.».
Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice
di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o
nel massimo a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni».
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e’ aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione
falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale.».
2. All’articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto
commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine democratico»;
b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il
pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle
seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che
rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga».
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti
alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e’ consentito
l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e’ abrogato.
3. All’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando non vi e’ stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo’ imporre all’interessato il
divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.».
4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne
l’allontanamento abusivo dal luogo in cui e’ disposto l’obbligo del
soggiorno, la pena e’ della reclusione da due a cinque anni.».
5. All’articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al primo
comma, per i quali e’ consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da
persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo’
procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
Congelamento dei beni
1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a
norma dell’articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo
internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o
di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del
Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il
rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il
presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al
procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della
legge 31 maggio 1965, n. 575.».
7. All’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all’articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell’articolo 22 della presente
legge possono essere altresi’ applicate alle persone fisiche e giuridiche
segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi
o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che
i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per
il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali.».
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l’articolo 270-ter del codice penale sono
inseriti i seguenti:
«270-quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche
internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo
270-bis, arruola una o piu’ persone per il compimento di atti di violenza
con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un’istituzione o un organismo internazionale, e’ punito con la reclusione
da sette a quindici anni.
270-quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo
anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui
all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di
altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonche’ di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un’istituzione o un organismo internazionale, e’ punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.».
Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
1. Il primo comma dell’articolo 313 del codice penale
e’ sostituito dal seguente:
«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis
terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza
con finalità di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente
al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo
internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo’ procedere
senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia.».
2. Dopo l’articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e’
aggiunto il seguente:
«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i
delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo
comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con
finalità di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale.».
Art. 17.
Norme sull’impiego della polizia giudiziaria
1. All’articolo 148 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con
detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo’
disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla
Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con
l’osservanza delle norme del presente titolo.»;
b) il comma 2-ter e’ abrogato.
2. All’articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e’
sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero
dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e’ delegata a compiere o
e’ tenuta ad eseguire.».
3. All’articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti
alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20 la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l’imputato davanti al giudice di pace.»;
b) all’articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal
pubblico ministero o dall’assistente giudiziario.
4. La citazione e’ notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario,
all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni
prima della data dell’udienza. Se l’imputato e’ già assistito da un
difensore la notificazione e’ eseguita per entrambi depositando le copie
ad essi destinate presso la locale sede dell’ordine degli avvocati.»;
c) all’articolo 49, la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all’articolo 50, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non
piu’ di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per
le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;».
5. All’articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non
piu’ di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per
le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;».
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale
non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma
la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze
di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità
di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità
eventualmente competenti, e’ consentito l’affidamento a guardie giurate
dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche’
nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non
e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti
alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il
Ministro dell’interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità
per l’affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti
concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche
di rilevazione eventualmente adoperate, nonche’ ogni altra prescrizione
ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività
di vigilanza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per i porti e le
stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i
luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli
importi posti a carico dell’utenza quale contributo alla copertura dei
costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu,
Ministro dell’interno
Castelli,
Ministro della giustizia
Fini,
Ministro degli affari esteri
Landolfi,
Ministro delle comunicazioni
Stanca,
Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze
Venerdì, 29 Luglio 2005
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