Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – disposta dal prefetto –
Opposizione – Legittimazione passiva del prefetto – Sussistenza. Cassazione civile – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Mancata
assunzione di prova nel procedimento innanzi al giudice di pace –
Incensurabilità in Cassazione – Fattispecie in tema di prova a supporto del
malfunzionamento di apparecchio telelaser.
Il prefetto è unico legittimato
passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se
irrogata ai sensi dell’art. 220 ss c.d.s., in quanto è la sola autorità
amministrativa competente ad autorizzare tale sanzione accessoria e il suo
periodo di durata e, di conseguenza, competente sulle sanzioni oggetto di
opposizione in sede giurisdizionale. Poiché l’interpretazione e la
valutazione delle risultanze probatori sono, affidate al giudice di merito e
costituiscono insindacabile accertamento di fatto, è incensurabile in
Cassazione la mancata assunzione della prova nel procedimento dinanzi al
giudice di pace a supporto del malfunzionamento dell’apparecchio telelaser,
condotto e posizionato a m ano e non con l’uso del cavalletto, come provato
anche dallo scontrino prodotto contenente una errata indicazione della data e
dell’ora della violazione contestata.
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