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Decreti Legge 23/07/2005

Il decreto-legge antiterrorismo

(Schema dl Cdm 22.7.2005) Contiene tra l’altro il prolungamento del fermo di polizia giudiziaria da 12 a 24 ore
 

da "Cittadinolex.it"

 

Contiene tra l’altro il prolungamento del fermo di polizia giudiziaria da 12 a 24 ore

 

Il decreto-legge antiterrorismo

 

(Schema dl Cdm 22.7.2005)

Prolungamento del fermo di polizia giudiziaria da 12 a 24 ore, permessi di soggiorno per i cittadini extra-comunitari che collaborano con la giustizia, intercettazioni preventive. Sono alcune delle misure contenute nel decreto-legge anti-terrorismo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2005. Il provvedimento, presentato dal Ministro Pisanu, non ha un carattere eccezionale ma – come sottolineato dallo stesso ministro – “interviene per rendere le norme già esistenti più affilate e penetranti nella lotta al terrorismo”. Si compone di 19 articoli , che prevedono: un rafforzamento del quadro investigativo con la creazione di particolari task force composte da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, la possibilità per il pubblico ministero di autorizzare prelievi forzosi di saliva al fine di compiere accertamenti del DNA, l’inserimento nell’ordinamento del divieto di addestramento alla preparazione di esplosivi, l’espulsione rapida dal territorio nazionale di stranieri che risultano pericolosi per la sicurezza nazionale, il controllo del traffico telefonico e via internet, la possibilità di derogare alle norme generali di contabilità con le gestioni fuori bilancio, un giro di vite sul congelamento di beni, l’introduzione nell’ordinamento del concetto di “condotta terroristica”, mutuando quanto già deciso in sede di decisione quadro europea, l’individuazione di nuovi soggetti per le notificazioni degli atti giudiziari e la possibilità di affidare alle guardie giurate i servizi di sicurezza sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane. Il decreto verrà pubblicato nel testo definitivo nei prossimi giorni nella gazzetta ufficiale e sarà esaminato dalle Camere per la conversione in legge a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Il testo è soggetto a modifiche fino al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e solo in quella versione fa fede ai fini giuridici. (22 luglio 2005)


 
 

NUOVE NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE E DELLA CRIMINALITÀ

 

 

 
 

Articolo 1

(Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo)

 

 

1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della Guardia di Finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.";

 

 

 

b) al comma 2, le parole "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti:

 

"Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".

 

 

 

 

 

Articolo 2

(Permessi di soggiorno a fini investigativi)

 

 

1. Anche fuori dei casi di cui al Capo II del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n, 82, come successivamente integrato e modificato, e di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o dì eversione dell’ordine democratico, vi è l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 9 del predetto decreto-legge n.. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle forze di polizia o dei servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno.

 

 

 

2.Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

 

 

 

3.Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

 

 

4.Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

5.Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

 

 

Articolo 3

(Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)

 

 

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, e dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell’interno, l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152., o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

 

 

 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998" n. 286, concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui. all’articolo 2, ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti di commessi con finalità dì terrorismo.

 

 

 

4.Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente per territorio.

 

 

 

5.Quando nel corso dell’esame dei ricorsi dì cui al comma 2 del presente articolo e di quelli di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d’indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

 

 

 

6.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

 

 

 

5. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 3-sexies è soppresso.

 

 

 

Articolo 4

 

(Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa)

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l’autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n, 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale.

 

 

 

2. L’autorizzazione di cui al comma 2 è richiesta al Procuratore Generale della Corte dì Cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.

 

 

 

Articolo 5

(Unità antiterrorismo)

 

 

1.Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita, il Ministro dell’interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti,
nell’ambito risorse finanziarie disponibili.

 

 

 

2.Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

 

 

 

Articolo 6

(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e tino al 31 dicembre 2007 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle, comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possano essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto legge, salvo l’esercizio dell’azione penale per i reati comunque perseguibili.

 

 

 

2. All’art, 55 comma 7 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole "dell’attivazione del servizio." sono sostituite dalle seguenti:

 

"prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.".

 

 

 

3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni;

 

 

 

a) al comma 1, dopo le parole "al traffico telefonico", sonò inserite le parole: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"

 

 

 

b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole; ", mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico sono conservati dal fornitore per sei mesi";

 

 

 

c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"

 

 

 

d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico sono conservati per ulteriori sei mesi";

 

 

 

e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite dalle seguenti; "pubblico ministero anche su istanza";

 

 

 

f)dopo il comma 4, è inserito il seguente:

 

 

 

"4-bts. Nell’ipotesi prevista al comma 4, corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell’indagato e delle altre parti private, può disporre l’acquisizione dei dati con decreto motivato che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al "indice il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati".

 

 

 

Articolo 7

(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)

 

 

1.A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in. vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio p un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

 

 

 

2.Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata m vigore del presente decreto.

 

 

 

3.La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

 

 

 

4. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per rinnovazione tecnologica, comunicato al Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122, e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, nonché quelle finalizzate alla preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti dì accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

 

 

 

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il controllo dell’osservanza del decreto di cui al comma 3 e l’accesso ai relativi dati è svolto dall’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

 

 

 

Articolo 8

(Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi)

 

1.Oltre a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell’interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2A e 3A categoria.

 

 

 

2.Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l’Italia ha aderito.

 

 

 

3.All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole; "previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302", sono aggiunte le seguenti:

 

"e previo nulla osta del questore della provincia in cui l’interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi".

 

 

 

4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

 

 

 

5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

 

"Art.2-bis

 

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose, e di altri congegni micidiali è punito" salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni."

 

 

 

Articolo 9

(Integrazione detta disciplina amministrativa dell’attività di volo)

 

 

1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25 marzo 1985, n. 1069 e dalie altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell’interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l’ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l’insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

 

 

 

2.Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi dì ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all’esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.

 

 

 

3.Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni., delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall’ordinamento per l’esercizio delle attività di volo, nonché l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

 

 

 

Articolo 10

(Nuove norme sull’identificazione personale)

 

 

1. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale dopo le parole: "non oltre le dodici ore" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete".

 

 

 

2.All’articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole "da un imputato all’autorità giudiziaria", sona inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata aule
indagini";

 

 

 

3.Al codice penale, dopo l’articolo 497 è inserito il seguente:

 

 

 

"Art. 497-bis .

 

(Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)

 

Chiunque fa uso di un documento di identificazione falso ovvero è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.".

 

 

 

4. All’articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, é inserito il seguente:

 

"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca 11 consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.".

 

 

 

Articolo 11

(Permesso di soggiorno elettronico)

 

 

1. Il comma 8 dell’articolo -5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente;

 

"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvale cuti, decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione del regolaménto (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

 

 

 

Articolo 12

 

(Verifica della identità a dei precedenti giudiziari dell’imputato)

 

 

 

1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente;

 

Art 66-bis

 

(Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato)

 

"l: In ogni stato è grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, ali "autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso, antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai finì dell’applicazione della legge penale."

 

 

 

Articolo 13

 

(Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo).

 

 

 

1.All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massima a dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni".

 

 

 

2.All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine" la seguente lettera:

 

Sabato, 23 Luglio 2005
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