Proponiamo il testo integrale dell’AC. 2480 discusso alla Camera dei Deputati e definitivamente approvato nella seduta del 27 giugno u.s. con le modifiche, introdotte ed approvate dall’Aula parlamentare.
Il testo riporta in corsivo le modifiche approvate con il riferimento al numero dell’emendamento proposto.*
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TESTO della Commissione Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
Art. 1. (Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori). 1. All’articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2». (1)«4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg, esclusi i motoveicoli ed i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni di effettuazione delle modifiche». (1)1-bis. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: «2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3.500 Kg, esclusi i motoveicoli ed i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni di effettuazione delle modifiche.»; b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova»; 2. Al comma 14 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque»; b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse; c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI». 3. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1000 a euro 4000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52».(2) b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296». (1)4. I decreti di cui al comma 4-ter dell’articolo 75 e al comma 2-bis dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.)
(1) Commi introdotti a seguito dell’approvazione in aula dell’emendamento n. 1.100. (2) Lettera così sostituita a seguito dell’approvazione in aula dell’emendamento n. 1.103
Art. 2. (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata). 1. All’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati dal medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada o su strade extraurbane(1) e 2 in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 122, comma 9. 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis. 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell’articolo 128. L’esito negativo dell’esame di revisione comporta anche la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. 1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo». 2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l’autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
(1) Parole introdotte a seguito dell’approvazione in aula dell’emendamento n. 2.200
Art. 3. (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente). 1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»; b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
Art. 4. (Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida). 1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è abrogato; a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»; c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
Art. 4-bis.(1) (Introduzione dell’articolo 119-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992) 1. Dopo l’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «Art. 119-bis. - (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). - 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale sentito lo specialista dell’unita riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente».
(1) Articolo introdotto a seguito dell’approvazione in aula dell’emendamento n. 4.0200.
Art. 5. (Modifica all’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida). 1. Al comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121, comma 1,». 2. Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) 3. Dopo il comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento.».
(1) Commi aggiunti a seguito dell’approvazione in aula dell’emendamento n. 5.10.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole). 1. All’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell’idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»; b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»; c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
Art. 6-bis(1) (Modifiche all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. All’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»; b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»; c) al comma 2, terzo periodo, le parole: «trenta» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta»; d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «per cui l’autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l’esito dei ricorsi all’organo verbalizzante»; e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto».
(1) Articolo aggiunto a seguito dell’approvazione in aula dell’emendamento n. 6.023
Art. 7. (Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli). 1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»; a-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno»; b) il comma 9 è sostituito dai seguenti: «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno tre a tre mesi(1), ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»; c) identico: il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 179, commi 2-bis e 3, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata»; d) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI». 2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(1) Parole così sostituite a seguito dell’approvazione in aula dell’emendamento n. 7.103
Art. 8. (Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida). 1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dai seguenti: «3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».
Art. 9. (Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi, nonché modifiche alla tabella annessa all’articolo 126-bis). 1. L’articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: «Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. 2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’Ispettorato del lavoro. 3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2. 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo [giornaliero o settimanale](1) di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006. 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. 8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. 9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 10. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. (2)12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida. (3)12-bis. Se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l’esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia. 13. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 14. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 15. Qualora l’impresa di cui al comma 14, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l’abilita o l’autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 16. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo, sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. 17. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 14 e 15 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395». 2. Il comma 22 dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente: «22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi». 3. L’articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente: «Art. 178 - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all’articolo 179 sono disciplinati dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) 561/2006. 2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’Ispettorato del lavoro. 3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2. 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo (giornaliero o settimanale)(4). 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. 8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione prescritti dall’accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. 9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1. 12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 174. Lunedì, 09 Luglio 2007
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