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Articoli 11/07/2007

Codice della Strada, un cantiere sempre aperto. Tutti gli anni d’estate si cambia
Ma è l’effettività della sanzione il vero punto debole

I controlli, il sistema dei ricorsi ai GdP e le recidive in assenza di una comune banca dati rimangono problemi irrisolti


Foto Blaco – archivio Asaps


(Asaps) - Anche quest’anno, puntuali come la rata di un mutuo, arrivano le modifiche estive al Codice della Strada. Modifiche che in alcuni casi sono numerose e in qualche caso telluriche. Abbiamo contato circa una trentina di articoli modificati, molti riferiti alle norme di comportamento che in alcuni casi subiscono trasformazioni fondamentali. Ne parliamo a parte in un apposito commento riepilogativo.

Qui ci preme segnalare che l’aspetto fondamentale di un codice è la sua effettività. Voi direte che l’effettività del codice si ottiene applicando la norma su strada, quindi con più controlli. Per questi dovrà occuparsene il Ministro dell’Interno, utilizzando certamente l’elettronica ma anche rafforzando finalmente, la presenza fisica delle pattuglie operative su strada, facendo in modo che finalmente si vedano, finalmente si incontrino, finalmente si ripianino gli organici.

Tutto questo è vero. Ma si tratta solo di una parte del problema. Veniamo all’altra parte  che incide sull’effettività della sanzione, che poteva (e doveva) essere affrontata. Parliamo delle necessarie modifiche all’impalcatura del sistema dei ricorsi al Giudice di Pace e alle modalità dei procedimenti. Una giurisdizione capace di interventi sistematici,  con una forza di annullamento dei verbali di polizia che si aggira intorno al 60% (anche più alta in alcune zone), non conosciuta con queste modalità in altri paesi dell’Ue.

Ormai - è noto fra le forze dell’ordine - per ogni procedimento sul banco degli imputati viene collocato l’operatore di polizia al quale si chiedono chiarimenti o prove diaboliche della regolarità del suo operato e degli strumenti che ha usato. In questo modo il rappresentante dello Stato viene spesso umiliato (se non deriso) dai professionisti del ricorso. Ricordiamo che le energie impegnate con la presenza degli agenti davanti ai giudici, sono sottratte alla già scarsa vigilanza stradale. Ora sta diffondendosi anche il sistema del ricorso ad un GdP diverso da quello del territorio della avvenuta violazione. Solitamente viene presentato il ricorso al giudice della residenza del conducente sanzionato, giudice che si dichiara competente. Ovviamente la PA dalla quale dipende l’operatore non sarà presente. Una situazione assurda che andrebbe regolamentata velocemente.

Ricordiamo infine che le modifiche al CdS hanno inserito ulteriori ipotesi di recidiva come quella per l’utilizzo del cellulare senza auricolare o vivavoce o per guida senza patente nei due anni, oltre a quelle già esistenti come il mancato uso delle cinture. Ci domandiamo come mai il legislatore non si sia posto il problema della assoluta mancanza di una banca dati delle violazioni amministrative, accessibili a tutte le forze di polizia. Come farà la Stradale di Mondovì a sapere che la Polizia Municipale di Casamicciola o i Carabinieri di Ozieri hanno già sanzionato il conducente per la stessa violazione?

Al di là di altre perplessità che ci salgono alla mente mano a mano che conosciamo i dettagli del DDL approvato alla Camera, quello della effettività della norma era un aspetto che andava affrontato in modo convinto.

Si può rendere severo fin che si vuole il sistema normativo, ma se non si garantirà l’effettività della sanzione, si continuerà a perder tempo. Le divise continueranno a svuotare col cesto  l’acqua dal mare delle violazioni.

Giordano Biserni


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Mercoledì, 11 Luglio 2007
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