Giurisprudenza di legittimità
Poiché la previsione
dell’obbligatorio, preventivo versamento di un deposito cauzionale in misura
pari alla metà del massimo edittale della sanzione, prescritto dall’art. 204
bis cod. strada è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 114 del
2004 Corte cost., va cassata la sentenza in tema di opposizione a sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada che abbia dichiarato
inammissibile l’opposizione stante il mancato versamento di tale deposito. °°°°°°°°°°°°°°°° SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di
pace di Potenza ha dichiarato inammissibile, stante il mancato versamento del
deposito cauzionale prescritto dall’art. 204 bis cod. strad., l’opposizione che Ivana E. P. aveva
proposto avverso il verbale con cui le era stata contestata una violazione di
norme sulla circolazione stradale. Ivana E. P. ha proposto ricorso per cassazione,
in base a un motivo. L’Ufficio territoriale del Governo di Potenza si è costituito
con controricorso. MOTIVI
DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Ivana
E. P. sostiene che la norma richiamata nell’ordinanza impugnata non era applicabile
nella specie, essendo entrata in vigore dopo la data di commissione dell’infrazione
in questione, anche se prima della emissione del verbale di accertamento. Il ricorso deve essere accolto, per l’assorbente ragione
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 dell’8 aprile 2004, ha
dichiarato «costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24
cost. l’art. 204 bis, 3° comma, d. leg. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo
codice della strada), introdotto dall’art. 4, 1° comma septies, d.l. 27 giugno
2003, n. 151 (modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla
l. di conversione 1° agosto
2003, n. 214, nella parte in cui prevede all’atto del deposito del ricorso al
giudice di pace, il versamento presso la cancelleria del giudice, a pena di inammissibilità
del ricorso, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall’organo accertatore». Tale pronuncia ha effetto anche in questo giudizio,
in quanto le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto
retroattivo, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate per
essersi il rapporto già esaurito; nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale
di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti
disciplinati da detta norma sono sub
iudice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel
momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto la valutazione della
sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla sua
modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale,
indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato
compiuto, (Cass. 9 gennaio 2004 n.
113). Essendo stata dunque caducata ex tunc la disposizione che imponeva il
versamento del deposito, ed essendo ancora attuale, perché sollevata con il
ricorso per cassazione, la questione relativa alla doverosità di tale
versamento, l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice di
pace dell’Ufficio di Potenza, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del
giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata;
rinvia la causa ad altro Giudice di pace dell’Ufficio di Potenza, cui rimette
anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 15
febbraio 2007 Depositato il 15
maggio 2007 |
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