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Corte di Cassazione 29/06/2007

Giurisprudenza di legittimità - Sanzioni amministrative - Omesso versamento del deposito cauzionale - Declaratoria di incostituzionalità

(Cass. Civ., sez. II, 15 maggio 2007. n. 11116)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sezione II, 15 maggio 2007, n. 11116


SANZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSO VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA’

Poiché la previsione dell’obbligatorio, preventivo versamento di un deposito cauzionale in misura pari alla metà del massimo edittale della sanzione, prescritto dall’art. 204 bis cod. strada è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 114 del 2004 Corte cost., va cassata la sentenza in tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada che abbia dichiarato inammissibile l’opposizione stante il mancato versamento di tale deposito. 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Potenza ha dichiarato inammissibile, stante il mancato versamento del deposito cauzionale prescritto dall’art. 204 bis cod. strad., l’opposizione che Ivana E. P. aveva proposto avverso il verbale con cui le era stata contestata una violazione di norme sulla circolazione stradale.

Ivana E. P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. L’Ufficio territoriale del Governo di Potenza si è costituito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Ivana E. P. sostiene che la norma richiamata nell’ordinanza impugnata non era applicabile nella specie, essendo entrata in vigore dopo la data di commissione dell’infrazione in questione, anche se prima della emissione del verbale di accertamento.

Il ricorso deve essere accolto, per l’assorbente ragione che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 dell’8 aprile 2004, ha dichiarato «costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost. l’art. 204 bis, 3° comma, d. leg. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, 1° comma septies, d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla l. di conversione  agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede all’atto del deposito del ricorso al giudice di pace, il versamento presso la cancelleria del giudice, a pena di inammissibilità del ricorso, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore».

Tale pronuncia ha effetto anche in questo giudizio, in quanto le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito; nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub iudice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla sua modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto, (Cass. 9 gennaio 2004 n. 113).

Essendo stata dunque caducata ex tunc la disposizione che imponeva il versamento del deposito, ed essendo ancora attuale, perché sollevata con il ricorso per cassazione, la questione relativa alla doverosità di tale versamento, l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace dell’Ufficio di Potenza, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

DISPOSITIVO

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia la causa ad altro Giudice di pace dell’Ufficio di Potenza, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 15 febbraio 2007

Depositato il 15 maggio 2007


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Venerdì, 29 Giugno 2007
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