La
liquidazione del danno biologico e morale è rimessa al prudente apprezzamento
del giudice? Danno biologico e morale sono rimessi alla liquidazione equitativa del
giudice
(Cass.civ.,
Sez.III, 4 dicembre 2006 – 11 gennaio 2007, n. 394)
di
Clorinda Di Franco Il
quesito:
Il
caso Tizio,
a seguito di un sinistro stradale occorsogli a Roma a causa del comportamento
imprudente di Caio, riporta delle lesioni personali. Quindi, si rivolge al
Tribunale di Roma, chiedendo la condanna di Caio al risarcimento dei danni. L’adito
Tribunale condanna in solido Caio e la compagnia di assicurazione Alfa al
pagamento in favore di Tizio della somma di lire 162.387.700, a titolo di
risarcimento del danno biologico e morale. I
soccombenti propongono appello alla Corte di appello di Roma che, tuttavia,
conferma la sentenza di primo grado. Propongono ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della liquidazione del danno, in quanto sarebbero state applicate le tabelle del Tribunale di Roma, senza alcun riferimento al caso concreto.
Sintesi
della questione. La
questione sottoposta all’attenzione della Corte è la seguente: · In che modo va effettuata la liquidazione del danno biologico e morale? · E’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice? · Di quali criteri si deve eventualmente avvalere il giudice? La
normativa
La
soluzione della III sez. civ. della Corte di Cassazione (sentenza n. 394, 11 gennaio 2007)
I
giudici della terza sezione civile risolvono la questione controversa nel modo
seguente: · L’unico modo per procedere alla liquidazione del danno biologico e
morale è il ricorso alla valutazione equitativa del giudice, in quanto si
tratta di danni privi delle caratteristiche della patrimonialità. · La ragione della liquidazione equitativa del giudice è, dunque, insita
nella natura e nella funzione del danno in questione, che non è di reintegrare
la perdita patrimoniale subita, ma di compensare un pregiudizio non economico,
privo di riferimenti di commutazione pecuniaria. · Il giudice, nell’opera di liquidazione del danno, può avvalersi di
criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle in uso negli uffici
giudiziari, ancorché non rientrino nella nozioni di fatto della comune
esperienza né siano recepite in norme di diritto. · In particolare, prima deve procedere a quantificare il danno biologico
nel modo anzi detto; quindi, sulla base delle medesime tabelle utilizzate per
esso, può determinare la somma dovuta a titolo di danno morale, quantificandola
in misura pari a una frazione della prima. · Il risultato raggiunto deve essere personalizzato, avuto riguardo alle
particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, così da
evitare liquidazioni puramente simboliche e avulse dal caso concreto. · Infine, la motivazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve illustrare il percorso logico seguito per raggiungere il risultato. Da Altalex |
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