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Corte di Cassazione 30/06/2007

Giurisprudenza di legittimità - Danno biologico e morale sono rimessi alla liquidazione equitativa del giudice

(Cassazione civile , sez. III, sentenza 11 gennaio 2007 n° 394)

La liquidazione del danno biologico e morale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice?

Danno biologico e morale sono rimessi alla liquidazione equitativa del giudice

 

(Cass.civ., Sez.III, 4 dicembre 2006 – 11 gennaio 2007, n. 394) 

 

di Clorinda Di Franco 

Il quesito: 

  • La liquidazione del danno biologico e morale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice?


Il caso 

Tizio, a seguito di un sinistro stradale occorsogli a Roma a causa del comportamento imprudente di Caio, riporta delle lesioni personali. Quindi, si rivolge al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna di Caio al risarcimento dei danni.  

L’adito Tribunale condanna in solido Caio e la compagnia di assicurazione Alfa al pagamento in favore di Tizio della somma di lire 162.387.700, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale. 

I soccombenti propongono appello alla Corte di appello di Roma che, tuttavia, conferma la sentenza di primo grado. 

Propongono ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della liquidazione del danno, in quanto sarebbero state applicate le tabelle del Tribunale di Roma, senza alcun riferimento al caso concreto.

 

Sintesi della questione.  

La questione sottoposta all’attenzione della Corte è la seguente: 

· In che modo va effettuata la liquidazione del danno biologico e morale? 

· E’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice? 

· Di quali criteri si deve eventualmente avvalere il giudice?

 

La normativa
Art. 1226 Codice civile

Valutazione equitativa del danno


Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice
con valutazione equitativa. 

   

La soluzione della III sez. civ. della Corte di Cassazione
(sentenza n. 394, 11 gennaio 2007)


I giudici della terza sezione civile risolvono la questione controversa nel modo seguente: 

· L’unico modo per procedere alla liquidazione del danno biologico e morale è il ricorso alla valutazione equitativa del giudice, in quanto si tratta di danni privi delle caratteristiche della patrimonialità. 

· La ragione della liquidazione equitativa del giudice è, dunque, insita nella natura e nella funzione del danno in questione, che non è di reintegrare la perdita patrimoniale subita, ma di compensare un pregiudizio non economico, privo di riferimenti di commutazione pecuniaria.  

· Il giudice, nell’opera di liquidazione del danno, può avvalersi di criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle in uso negli uffici giudiziari, ancorché non rientrino nella nozioni di fatto della comune esperienza né siano recepite in norme di diritto. 

· In particolare, prima deve procedere a quantificare il danno biologico nel modo anzi detto; quindi, sulla base delle medesime tabelle utilizzate per esso, può determinare la somma dovuta a titolo di danno morale, quantificandola in misura pari a una frazione della prima. 

· Il risultato raggiunto deve essere personalizzato, avuto riguardo alle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, così da evitare liquidazioni puramente simboliche e avulse dal caso concreto. 

· Infine, la motivazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve illustrare il percorso logico seguito per raggiungere il risultato.


Da Altalex


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Sabato, 30 Giugno 2007
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