Aggiornati
per l’anno 2007 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo
del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs.
209/2005).
(Altalex, 27 giugno
2007. Confronta la tabella del danno biologico di lieve entità con
i valori aggiornati al presente provvedimento. Si segnala altresì il servizio
"Calcola
il danno biologico)
Aggiornamento
annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve
entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti. IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle
assicuraioni private;
Visto in particolare l’art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, il quale prevede che gli importi indicati nel comma 1
del medesimo articolo siano aggiornati annualmente con decreto del Ministro
delle attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed
impiegati accertata dall’ISTAT; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate
le attribuzioni di competenza del Ministro dello sviluppo economico al Vice
Ministro on. dott. Sergio D’Antoni; Decreta: A decorrere
dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del
Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto
ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:
seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a); quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b). Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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