Rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale appartenente al Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco.
La prevede il decreto presidenziale n. 85 del 21 marzo 2005, con l’obiettivo
di potenziare, in particolare, il settore tecnico informatico, le Direzioni
regionali e, in generale, di elevare i livelli di sicurezza degli operatori.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2005, n.85
Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n.
314, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale, tra l’altro, le
dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono state
rideterminate nella tabella A in n. 33.178 unita’ complessive;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato
di 230 unita’ la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche’ il successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 4 febbraio 2003,
con il quale le predette 230 unita’ sono state ripartite per qualifiche
dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato
di 500 unita’ la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche’ il successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2004,
con il quale le predette 500 unita’ sono state ripartite per qualifiche
dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che ha incrementato di 500 unita’
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’
il successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 marzo 2004 con il
quale le predette 500 unita’ sono state ripartite per qualifiche dirigenziali,
aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
dipendente delle aziende e delle Amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, nonche’ il
contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 aprile 2002;
Visto l’articolo 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega
al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il quale, per il completamento
dell’articolazione territoriale delle direzioni regionali dei Vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha incrementato
di 3 unita’ di livello dirigenziale generale la dotazione organica del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella
A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 2002, n. 314, autorizzando, altresi’, ad apportare, con
regolamento emanato si sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n.
400, le necessarie modifiche al citato decreto presidenziale;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio
2002;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle
Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto
il 26 maggio 2004;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito dei numerosi provvedimenti succedutisi
nel tempo recanti incrementi d’organico, procedere ad una rideterminazione
complessiva delle piante organiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche
e profili professionali, nonche’ ad una rimodulazione delle dotazioni
organiche dei profili professionali a seguito delle procedure di qualificazione
previste dal nuovoordinamento introdotto dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro 24 maggio 2000 e alla rideterminazione delle dotazioni organiche
dei profili a piu’ contenuto professionale, in coerenza con le accresciute
esigenze operative e organizzative del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell’11 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 6 dicembre 2004;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con ilMinistro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1.
Rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
1. Le dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle
posizioni economiche e profili professionali del personale del Corpo
nazionale dei vigili dei fuoco sono rideterminate secondo l’allegata
tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.
2.
Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche
1. Con
successivo decreto del Ministro dell’interno, anche al fine di assicurare
l’indispensabile flessibilita’ di adeguamento delle consistenze organiche
di personale alle effettive necessita’ operative, si procede alla ripartizione
delle dotazioni organiche del personale di cui all’articolo 1 nelle
strutture centrali e periferichenelle quali si articola il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Il decreto e’ tempestivamente comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Art.
3.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314
1. Il comma
2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
2002, n. 314, e’ sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e’ istituita la direzione
interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 2002, n. 314, e la Tabella A allegata allo stesso decreto
sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 12 maggio 2005 Ministeri istituzionali, registro
n. 6, foglio n. 212
Tabella
A
vedere TABELLA da pag. 6 a pag. 7 della G.U.