Approvato
definitivamente il ddl che recepisce le norme sul mandato d’arresto
europeo. La Camera, il 12 aprile, ha ratificato il testo già
approvato dal Senato. La Lega ha votato contro. Nel testo c’è
di nuovo l’articolo 4, che era stato bocciato dall’Aula della
Camera contro il parere del governo. L’articolo reintrodotto con
in numero 3.bis, prevede, tra l’altro, che il ministro della Giustizia,
nel caso in cui riceva un mandato d’arresto europeo, lo trasmetta "senza
indugio" all’autorità territoriale competente, e che vi
sia un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie dei paesi
in condizioni di reciprocità, ma a patto che sia previsto da
specifici accordi internazionali.
Ddl Camera - Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
TITOLO
I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Art.
1.
(Disposizioni di principio e definizioni)
1. La presente
legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata
"decisione quadro", relativa al mandato d’arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea
nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi
supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali,
nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.
2. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito denominato
"Stato membro di emissione", in vista dell’arresto e
della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato
"Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell’esercizio
di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo
alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge,
sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è
stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero
che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un’attuazione
dell’azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale,
ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo
2, lettera b), del Trattato sull’Unione europea, e successive modificazioni.
Art.
2.
(Garanzie costituzionali)
1. In conformità
a quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato
sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo
della decisione quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato
d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi
stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955,
n. 848, in particolare dall’articolo 5 (diritto alla libertà
e alla sicurezza) e dall’articolo 6 (diritto ad un processo equo),
nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;
b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della
Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi
alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto
di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi
alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni
penali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste
idonee garanzie allo Stato membro di emissione.
3. L’Italia rifiuterà la consegna dell’imputato o del
condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello
Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a),
constatata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi del punto
(10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.
Art.
3.
(Applicazione della riserva parlamentare)
1. Le modifiche
dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte
dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i
relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale
illustra lo stato dei negoziati e l’impatto delle disposizioni
sull’ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato
della Repubblica è vincolante e non consente l’adesione
dello Stato italiano alle modifiche proposte.
Art. 3-bis.
(Autorità centrale)
1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione
quadro l’Italia designa come autorità centrale per assistere
le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione
amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza
ufficiale ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d’arresto
europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio
all’autorità giudiziaria territorialmente competente. Se
riceve un mandato d’arresto europeo dall’autorità giudiziaria
italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali
può essere consentita in condizioni di reciprocità la
corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso
l’autorità giudiziaria competente informa immediatamente
il Ministro della giustizia della ricezione o dell’emissione di
un mandato d’arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza
del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell’articolo
22..
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
Capo
I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
Art.
5.
(Garanzia giurisdizionale)
1.
La consegna di un imputato o di un condannato all’estero non può
essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo
appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto
l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio
nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità
giudiziaria.
3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma
2, è competente la corte di appello di Roma.
4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro
dell’Unione europea a carico di più persone e non è
possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente
la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora
o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale
modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello
di Roma.
5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria
ai sensi dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna
appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto
l’arresto.
Art.
6.
(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva
di consegna)
1. Il mandato
d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta
elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un
provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva
che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli
articoli 7 e 8 della presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi
il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato
di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di
cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l’autorità
giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 16. Analogamente provvede
quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare
se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.
3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto
sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento
restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna
a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
4. Al mandato d’arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è
domandata la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova,
del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione
giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione
del tipo e della durata della pena;
c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare
l’identità e la nazionalità della persona della quale
è domandata la consegna.
5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della
corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro
della giustizia l’acquisizione del provvedimento dell’autorità
giudiziaria in base al quale il mandato d’arresto europeo è
stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo
della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia
informa l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione
che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce
condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione
da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti,
il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello
il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione
in lingua italiana.
6. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione
non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di
cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.
7. Il mandato d’arresto europeo dovrà pervenire tradotto
in lingua italiana.
Art.
7.
(Casi di doppia punibilità)
1. L’Italia
darà esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso
in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e
imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso
tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina
in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello
Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte
che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali
la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della
reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari
o superiore a tre anni.
3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro
di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della
libertà personale della durata massima non inferiore a dodici
mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non
si tiene conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura
di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
Art.
8.
(Consegna obbligatoria)
1. Si fa
luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente
dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse
le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza
privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre
anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata
alla commissione di più delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero
di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione
od organismo internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale
di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche,
economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza,
minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare
o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno
dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato
o all’accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento
o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo
sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre,
con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire,
divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto
un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare,
esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni
vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi,
munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra
utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di
un atto inerente ad un pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo
o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti
o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio
di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o
nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione
di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente
concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato,
di una persona giuridica o di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti
da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza
di un valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto
o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi
abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure
di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o
telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi
pertinenti;
n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato
di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle
acque, l’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera,
sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione
di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque
e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare
specie animali e vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso
illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali
della medesima gravità di quelle previste dall’articolo
583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto
umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio
potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla
sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una
organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica
o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere
un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della
persona sequestrata a tale azione od omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio
razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un
tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione
professata, ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per
razzismo o xenofobia, i crimini contro l’umanità;
t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,
al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle
armi o a seguito dell’attività di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti
di antiquariato e le opere d’arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di
intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che
contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di
trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti
falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori
della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare
nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a
sé o ad altri un profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza
o minaccia o mediante abuso di autorità;
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità
pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale
della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture
statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o
altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole
perdita economica.
2. L’autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la
definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo
la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda
alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana,
non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta
che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma
penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato
emesso il mandato d’arresto europeo.
Art.
9.
(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari)
1.
Salvo i casi previsti dall’articolo 11, il Ministro della giustizia,
ricevuto il mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità
competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente
della corte di appello, competente ai sensi dell’articolo 5. Il
presidente della corte di appello dà immediata comunicazione
al procuratore generale del mandato d’arresto europeo, procedendo
direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli
adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello
procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato
d’arresto e la relativa documentazione di cui all’articolo
6 sono stati trasmessi direttamente dall’autorità giudiziaria
dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative
alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità
giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di
risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra
corte di appello ai sensi dell’articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede
senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte
di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza
motivata, a pena di nullità, all’applicazione della misura
coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza
di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna
non si sottragga alla stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I
del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari
personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274,
comma 1, lettere a) e c), e 280.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni
per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di
procedura penale.
Art.
10.
(Inizio del procedimento)
1. Entro
cinque giorni dall’esecuzione delle misure di cui all’articolo
9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo
97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia,
il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede
a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola,
in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto
europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà
di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria
richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad
altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata
della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi
da quello per il quale questa è stata disposta.
2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui
al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore
prima.
3. Della ordinanza di cui all’articolo 9 è data comunicazione,
a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta
di straniero, alla competente autorità consolare.
4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato,
fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione
entro il termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva
e dispone contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo
e della documentazione di cui all’articolo 6. Il decreto è
comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta
in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell’udienza.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura
penale.
Art.
11.
(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)
1. Nel
caso in cui l’autorità competente dello Stato membro ha
effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle
forme richieste, la polizia giudiziaria procede all’arresto della
persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre
ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello
nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante
trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al
Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro
richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato
d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo
6.
Art.
12.
(Adempimenti conseguenti all’arresto ad iniziativa della polizia
giudiziaria)
1. L’ufficiale
di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo
11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del
mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire
alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente
e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia
e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui
l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria
procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi
dell’articolo 97 del codice di procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arresto
al difensore.
3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli
adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti
effettuati sulla identificazione dell’arrestato.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo
degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
Art.
13.
(Convalida)
1. Entro
quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente
della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato,
informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa
conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire
la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato
in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata
risulti ristretta in località diversa da quella in cui l’arresto
è stato eseguito, il presidente della corte di appello può
delegare per gli adempimenti di cui all’articolo 10 il presidente
del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza
in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per
errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente
della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato,
dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente
in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell’arresto
provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.
3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai
sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non
perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona
nel SIS effettuata dall’autorità competente. La segnalazione
equivale al mandato d’arresto purché contenga le indicazioni
di cui all’articolo 6.
Art.
14.
(Consenso alla consegna)
1. Quando
procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la
consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente
della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale
consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario,
dell’interprete. Del consenso e delle modalità con cui è
stato prestato si dà atto in apposito verbale.
2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante
dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo
stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello,
anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell’udienza
davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.
3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è
preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e
della rinuncia.
4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte
di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque,
non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione,
dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa,
la persona richiesta in consegna.
5. L’ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai
sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria
e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta
in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto
di ottenerne copia.
Art.
15.
(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione)
1.
Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso nel corso
di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su
richiesta dell’autorità giudiziaria emittente e al fine
di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie,
autorizza l’interrogatorio della persona richiesta in consegna,
ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di
emissione.
2. Quando concede l’autorizzazione all’interrogatorio della
persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello
informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione
all’autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria
intesa anche in ordine alla data di assunzione dell’atto. L’interrogatorio
è effettuato da un magistrato della corte di appello designato
dal presidente, con l’assistenza della persona eventualmente designata
dall’autorità richiedente in conformità alla legge
dello Stato membro di emissione e dell’interprete eventualmente
necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l’interrogatorio
dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale.
Dell’interrogatorio è redatto verbale.
3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta
in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro
della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità
giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine
alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso
conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo
da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione
del mandato d’arresto.
Art.
16.
(Informazioni e accertamenti integrativi)
1. Qualora
la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione
la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di
emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il
tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti.
In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto,
non superiore a trenta giorni. Se l’autorità giudiziaria
dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta,
si applica il comma 6 dell’articolo 6.
2. La corte di appello, d’ufficio o su richiesta delle parti, può
disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario
al fine della decisione.
Art.
17.
(Decisione sulla richiesta di esecuzione)
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 14, la corte di appello decide
con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni
per l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore
generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna,
nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni
dall’esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e
13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l’impossibilità
di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa
dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione
allo Stato richiedente, anche tramite l’Eurojust. In questo caso
i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità
riconosciuta dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione
comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte
di appello è stata informata del fatto che l’immunità
non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell’immunità
compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare
la richiesta.
4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza
con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi
indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di
condanna.
5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di
appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche
se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax,
al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti
autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando
la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia.
Art.
18.
(Rifiuto della consegna)
1.
La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto
europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di
punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua
religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della
sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali
oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata
per uno di tali motivi;
b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo
la legge italiana, può validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto,
adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito
o forza maggiore;
d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione,
della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i
limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d’arresto europeo ha per oggetto un reato politico,
fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14
febbraio 2003, n. 34; dall’articolo 1 della Convenzione europea
per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall’articolo
unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato
d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto
nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall’articolo
2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il
22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente
il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta
alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani
o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore
di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona
oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando
il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel
massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale
risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento
dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento
carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando,
effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non
imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro
di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva
capacità di intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo è
estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione
dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri
dell’Unione europea purché, in caso di condanna, la pena
sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero
non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato
membro che ha emesso la condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è
stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già
verificata la prescrizione del reato o della pena;
o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto
europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un
procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato
d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva
di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;
p) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di
emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per
gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo
434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
r) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini
della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino
italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura
di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;
s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o
madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente,
salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel
corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento
restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino
di eccezionale gravità;
t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto
europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana
di immunità che limitano l’esercizio o il proseguimento
dell’azione penale;
v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la
consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali
dell’ordinamento giuridico italiano.
Art.
19.
(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)
1. L’esecuzione
del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità
giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle
seguenti condizioni:
a) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate
mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato
non è stato citato personalmente né altrimenti informato
della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione
pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione
che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni
considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato
d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo
processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è
stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza
privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di
tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro
di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della
pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l’applicazione
di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù
della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché
la pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini
di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato
italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona,
dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione
per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà
personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro
di emissione.
Art.
20.
(Concorso di richieste di consegna)
1. Quando
due o più Stati membri hanno emesso un mandato d’arresto
europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide
quale dei mandati d’arresto deve essere eseguito, tenuto conto
di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità
dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui
i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d’arresto
e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel
corso di un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una
pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può
disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza
all’Eurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un
mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte
di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d’arresto,
sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al
mandato d’arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo
conto della gravità dei fatti, dell’ordine di presentazione
delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
Art.
21.
(Termini per la decisione)
1. Se non
interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la
persona ricercata è posta immediatamente in libertà.
Art.
22.
(Ricorso per cassazione)
1. Contro
i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata,
il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello
possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro
dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi
degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni
dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127
del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere
notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza.
4. La decisione è depositata a conclusione dell’udienza
con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione
non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura
del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il
quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche
a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono
trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla
ricezione.
Art.
23.
(Consegna della persona. Sospensione della consegna)
1. La persona
richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione
entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data
esecuzione al mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza
di cui all’articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel
frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna
entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di
appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l’esecuzione
del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro
della giustizia, che informa l’autorità dello Stato membro
di emissione.
3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che
la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona,
il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato,
può con decreto motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento
di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione,
il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato,
dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda
con l’autorità dello Stato membro di emissione una nuova
data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre
dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia
cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o
il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell’arrestato,
sempre che l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile
a quest’ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla
cessazione dell’impedimento.
6. All’atto della consegna, la corte di appello trasmette all’autorità
giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione
del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato
d’arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente
alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della
durata massima della custodia cautelare.
Art.
24.
(Rinvio della consegna o consegna temporanea)
1. Con
la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto
europeo la corte di appello può disporre che la consegna della
persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta
a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla
quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato
d’arresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell’autorità
giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l’autorità
giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione
della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo
della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.
Art.
25.
(Divieto di consegna o di estradizione successiva)
1. La consegna
della persona è subordinata alla condizione che la stessa non
venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto
europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l’assenso
della corte di appello che ha disposto l’esecuzione del mandato
d’arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso
all’estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato e dell’articolo 711 del codice
di procedura penale.
2. Ove richiesta dall’autorità giudiziaria competente dello
Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso
alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per
cui l’assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma
della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi
di cui all’articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore
generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro
Stato membro non è applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo,
non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata
entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva
ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all’autorità
giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a
verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio
di specialità ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettere
a), e) ed f), e comma 3.
Giovedì, 14 Aprile 2005
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