Il Garante della Privacy,
dando seguito delle istanze dell’Ania (Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), ha autorizzato le compagnie di
assicurazione ad adottare una nuova procedura per informare la clientela
sull’uso dei dati personali in modo più agevole. L’informativa potrà essere
resa in modo più efficace "una tantum". L’assicurazione che
stipula il contratto dovrà continuare a informare il cliente
dell’uso che verrà fatto dei dati personali - per quali finalità sono raccolti,
a chi possono essere comunicati - ma potrà farlo meglio anche per conto di
altri soggetti della "catena assicurativa" (ad esempio,
co-assicuratori e riassicuratori). I vari soggetti della
"catena assicurativa" trattano diverse
informazioni relative al contraente, raccolte presso l’assicurazione, ma nella
maggior parte dei casi non hanno reali contatti con l’assicurato. L’obiettivo è
quello di informare meglio evitando che analoghe informazioni siano fornite in
modo frammentario e ripetuto da più soggetti e che gli utenti assicurati
finiscano per non comprendere il valore di una garanzia che non va
burocratizzata. Il Garante della Privacy,
con questa autorizzazione, prosegue l’opera di
semplificazione degli adempimenti in materia di privacy, da tempo avviata nei
confronti degli operatori economici. Le compagnie di
assicurazione per avvalersi delle procedure
semplificate dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante. Le
assicurazioni dovranno specificare anche gli altri soggetti della "catena
assicurativa" che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio
assicurato.
Un elenco aggiornato dei soggetti della "catena assicurativa"
individuati nell’informativa deve essere reso disponibile sul sito web della
compagnia assicuratrice in modo da rendere più agevole l’esercizio del diritto
di accesso da parte degli interessati. Inoltre, nell’informativa le compagnie
dovranno indicare ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo
(es. marketing). L’Autorità ha ricordato
che gran parte dei trattamenti possono essere
effettuati nell’ambito della "catena assicurativa" senza consenso
degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o
dare esecuzione ad un contratto). Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il
consenso, le società devono usare formulazioni non generiche in modo da
permettere all’interessato di rendersi perfettamente conto dell’ampiezza della
sua dichiarazione.
Da
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