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Giurisprudenza di merito - Guida in stato di ebbrezza alcolica: inidoneità probatoria di scontrini alterati

Giudice di Pace Ceccano (Fr), sentenza del 17 aprile 2007

Ai fini dell’accertamento della condotta di “guida sotto l’influenza dell’alcool” (art. 186 C.d.S.), almeno per quanto attiene il profilo amministrativo del procedimento (ordinanza prefettizia di sospensione della patente, decurtazione punti, ordine visita medica ai sensi dell’art. 119/4), gli scontrini dell’etilometro corretti a mano dai verbalizzanti, non sono idonei a provare la responsabilità del soggetto sottoposto all’esame.

Il Giudice di Pace di Ceccano (Fr), chiamato a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso Ordinanza Prefettizia, ha accolto le doglianze di un automobilista che, contestando le risultanze dell’etilometro, ha sostenuto di non essersi trovato, al momento dell’accertamento, in stato di ebbrezza alcolica.

Le censure mosse dal difensore, secondo cui gli scontrini corretti a penna, non sono idonei a provare lo stato di ebbrezza del presunto trasgressore, insieme con l’eccezione sul mancato rispetto dell’intervallo di 15 minuti tra una prova e l’altra, sono state pienamente accolte dal giudicante.

In buona sostanza, il Giudice, verificata la correzione a penna degli scontrini da parte dei verbalizzanti, nella data e nell’ora, considerato che dalle risultanze dell’apparecchiatura è emerso un intervallo temporale di soli 5 minuti tra un accertamento e l’altro, a fronte di un’annotazione a penna di 15 minuti, ha ritenuto condivisibili le argomentazioni difensive annullando, di conseguenza, l’Ordinanza opposta.

(Altalex, 3 luglio 2007. Nota di Dario Simonelli)

 

Giudice di Pace di Ceccano

Sentenza 17 aprile 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ceccano, nella persona del dott. Giuseppe Viri,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 161 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2006, promossa

Da

D.B.S., elettivamente domiciliato in Frosinone, via G.B. Grappelli snc, presso il dott. Dario Simonelli che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell’atto di opposizione.

Opponente

Contro

PREFETTO DI FROSINONE

Amministrazione resistente

Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza del Prefetto di Frosinone prot. N.W. 9841/2006 del 16/5/2006

Conclusioni

Come appresso indicate

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 14/07/2007, D.B.S. proponeva opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 avverso l’ordinanza prefettizia indicata in oggetto relativa alla violazione dell’art. 186/2 C.d.S., chiedendo l’annullamento della stessa.

A sostegno del proposto ricorso, il ricorrente deduceva l’assoluta infondatezza dell’addebito a lui mosso, assumendo in buona sostanza che i dati degli scontrini dell’etilometro, a cui i verbalizzanti hanno fatto riferimento, non si riferiscono all’accertamento cui è stato sottoposto il ricorrente, riferendosi essi ad altro accertamento di data (15/03/2006) e ora (7,28 – 7,43) diversi.

Instaurato il contraddittorio, il Prefetto di Frosinone rimaneva contumace. Faceva tuttavia pervenire in data 20/12/2006 comparsa di costituzione e risposta nonché il provvedimento impugnato con allegato il rapporto verbale della Polizia Stradale di Frosinone e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All’udienza del 17/04/2007, fissata per la comparizione delle parti (l’udienza del 19/12/2006 originariamente fissata è stata differita d’ufficio), nessuno compariva per il Prefetto di Frosinone e la causa, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa Autorità opposta, veniva decisa con lettura imediata del dispositivo.

Motivi della decisione

L’opposizione è fondata e come tale merita di essere accolta.

Le ragioni del ricorrente, infatti, appaiono pienamente condivisibili sulla base della specifica contestazione allegata in atti.

Giova preliminarmente precisare che dalla documentazione prodotta dalla stessa Autorità, risulta che alle ore 5 del mattino del 30/04/2006 D.B.S., che era alla guida di autoveicolo, fu fermato e sottoposto al controllo alcoolimetrico da una pattuglia della Polizia Stradale di Frosinone e gli scontrini dell’etilometro evidenziarono valori corrispondenti ad un tasso alcol emico di 0,74 g/l al primo accertamento e di 0,68 g/l al secondo accertamento. Non può passare inosservato, però, che entrambi gli scontrini portano la data del 15/03/2006 e attestano che i due accertamenti sono stati effettuati a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro (h. 4:40 – h. 4:45); che gli scontrini risultano corretti a penna dai verbalizzanti nella data e anche nell’ora; che secondo i verbalizzanti i due accertamenti sono stati compiuti a distanza di 15 minuti l’uno dall’altro.

Orbene, alla luce di quanto sopra e non avendo i verbalizzanti neanche riferito di aver rilevato essi stessi segnali da cui trarre il convincimento che il D.B. fosse in evidente stato di ebrezza, non sembra a questo Giudice che si possa giungere in maniera tranquillante all’affermazione che nella circostanza il D.B. fosse in stato di ebrezza derivante da abuso di bevande alcoliche. Non può escludersi, ad esempio, che l’etilometro utilizzato nella circostanza, come ha fornito una data errata, così può aver fornito dati riferiti ad altro accertamento effettuato precdentemente( per motivi a noi ignoti rimasti nella memoria dell’etilometro), non riferibili al D.B.

E’appena il caso di osservare che, per costante giurisprudenza, in materia di illeciti amministrativi, spetta per l’appunto all’autorità che ha proceduto al rilevamento dell’illecito e alla relativa contestazione provare le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato.

Il Prefetto di Frosinone, invece, non si è costituito e, nonostante fosse a conoscenza del motivo del ricorso, non ha fornito alcun elemento o chiarimento idonei a contrastare le censure mosse.

Per quanto sopra, ritiene questo giudice di pace che il provvedimeno prefettizio impugnato di sospensione provvisoria della patente sia assolutamente privo di fondamento e vada annullato.

La natura peculiare del giudizio è giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Ceccano, addì 17/04/2007.

Il Giudice di Pace.


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Mercoledì, 04 Luglio 2007
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