Ai fini dell’accertamento della condotta di “guida sotto
l’influenza dell’alcool” (art. Il Giudice di Pace di Ceccano (Fr), chiamato a pronunciarsi a
seguito di ricorso avverso Ordinanza Prefettizia, ha accolto le doglianze di un
automobilista che, contestando le risultanze dell’etilometro, ha sostenuto di
non essersi trovato, al momento dell’accertamento, in stato di ebbrezza
alcolica. Le censure mosse dal difensore, secondo cui gli scontrini corretti
a penna, non sono idonei a provare lo stato di ebbrezza del presunto
trasgressore, insieme con l’eccezione sul mancato rispetto dell’intervallo di
15 minuti tra una prova e l’altra, sono state pienamente accolte dal
giudicante. In buona sostanza, il Giudice, verificata la correzione a penna
degli scontrini da parte dei verbalizzanti, nella data e nell’ora, considerato
che dalle risultanze dell’apparecchiatura è emerso un intervallo temporale di
soli 5 minuti tra un accertamento e l’altro, a fronte di un’annotazione a penna
di 15 minuti, ha ritenuto condivisibili le argomentazioni difensive annullando,
di conseguenza, l’Ordinanza opposta. (Altalex, 3
luglio 2007. Nota di Dario Simonelli) Giudice di Pace di Ceccano Sentenza 17 aprile 2007 REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Il Giudice di
Pace di Ceccano, nella persona del dott. Giuseppe Viri, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 161 del ruolo
generale degli affari contenziosi dell’anno 2006, promossa Da D.B.S., elettivamente domiciliato in Frosinone, via G.B. Grappelli
snc, presso il dott. Dario Simonelli che lo rappresenta e difende giusta delega
a margine dell’atto di opposizione. Opponente Contro PREFETTO DI
FROSINONE Amministrazione
resistente Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza del Prefetto di
Frosinone prot. N.W. 9841/2006 del 16/5/2006 Conclusioni Come appresso
indicate Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 14/07/2007, D.B.S. proponeva
opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 avverso l’ordinanza prefettizia indicata
in oggetto relativa alla violazione dell’art. 186/2 C.d.S., chiedendo
l’annullamento della stessa. A sostegno del proposto ricorso, il ricorrente deduceva l’assoluta
infondatezza dell’addebito a lui mosso, assumendo in buona sostanza che i dati
degli scontrini dell’etilometro, a cui i verbalizzanti hanno fatto riferimento,
non si riferiscono all’accertamento cui è stato sottoposto il ricorrente,
riferendosi essi ad altro accertamento di data (15/03/2006) e ora (7,28 – 7,43)
diversi. Instaurato il contraddittorio, il Prefetto di Frosinone rimaneva
contumace. Faceva tuttavia pervenire in data 20/12/2006 comparsa di
costituzione e risposta nonché il provvedimento impugnato con allegato il
rapporto verbale della Polizia Stradale di Frosinone e chiedeva il rigetto del
ricorso con vittoria di spese. All’udienza del 17/04/2007, fissata per la comparizione delle
parti (l’udienza del 19/12/2006 originariamente fissata è stata differita
d’ufficio), nessuno compariva per il Prefetto di Frosinone e la causa, alla
luce della documentazione prodotta dalla stessa Autorità opposta, veniva decisa
con lettura imediata del dispositivo. Motivi della decisione L’opposizione
è fondata e come tale merita di essere accolta. Le ragioni del ricorrente, infatti, appaiono pienamente
condivisibili sulla base della specifica contestazione allegata in atti. Giova preliminarmente precisare che dalla documentazione prodotta
dalla stessa Autorità, risulta che alle ore 5 del mattino del 30/04/2006
D.B.S., che era alla guida di autoveicolo, fu fermato e sottoposto al controllo
alcoolimetrico da una pattuglia della Polizia Stradale di Frosinone e gli
scontrini dell’etilometro evidenziarono valori corrispondenti ad un tasso alcol
emico di 0,74 g/l al primo accertamento e di 0,68 g/l al secondo accertamento.
Non può passare inosservato, però, che entrambi gli scontrini portano la data
del 15/03/2006 e attestano che i due accertamenti sono stati effettuati a
distanza di 5 minuti l’uno dall’altro (h. 4:40 – h. 4:45); che gli scontrini
risultano corretti a penna dai verbalizzanti nella data e anche nell’ora; che
secondo i verbalizzanti i due accertamenti sono stati compiuti a distanza di 15
minuti l’uno dall’altro. Orbene, alla luce di quanto sopra e non avendo i verbalizzanti
neanche riferito di aver rilevato essi stessi segnali da cui trarre il
convincimento che il D.B. fosse in evidente stato di ebrezza, non sembra a
questo Giudice che si possa giungere in maniera tranquillante all’affermazione
che nella circostanza il D.B. fosse in stato di ebrezza derivante da abuso di
bevande alcoliche. Non può escludersi, ad esempio, che l’etilometro utilizzato
nella circostanza, come ha fornito una data errata, così può aver fornito dati
riferiti ad altro accertamento effettuato precdentemente( per motivi a noi
ignoti rimasti nella memoria dell’etilometro), non riferibili al D.B. E’appena il caso di osservare che, per costante giurisprudenza, in
materia di illeciti amministrativi, spetta per l’appunto all’autorità che ha
proceduto al rilevamento dell’illecito e alla relativa contestazione provare le
ragioni poste alla base del provvedimento impugnato. Il Prefetto di Frosinone, invece, non si è costituito e,
nonostante fosse a conoscenza del motivo del ricorso, non ha fornito alcun
elemento o chiarimento idonei a contrastare le censure mosse. Per quanto sopra, ritiene questo giudice di pace che il
provvedimeno prefettizio impugnato di sospensione provvisoria della patente sia
assolutamente privo di fondamento e vada annullato. La natura peculiare del giudizio è giusto motivo per compensare
integralmente tra le parti le spese processuali. P.Q.M. Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato. Compensa
tra le parti le spese di lite. Così deciso
in Ceccano, addì 17/04/2007. Il Giudice di
Pace. |
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