Continuano a pervenire a questa sede richieste di chiarimenti,
formulate sia dagli UMC sia da enti ed istituzioni pubbliche e private, in
ordine all’ambito soggettivo di applicabilità della norma in oggetto e,
nonostante le indicazioni via via fornite da questa Direzione in sede di
riscontro ai singoli quesiti, è emersa la percezione di un’ampia disomogeneità
di comportamento in materia a livello territoriale.
Con la presente circolare, pertanto, si intendono fornire istruzioni operative
generali al fine di una corretta applicazione delle disposizioni che
disciplinano l’utilizzo dei dispositivi supplementari in parola.
Dal tenore letterale dell’art. 177, comma 1, c.d.s. deriva che possono essere
dotati del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu esclusivamente:
1. gli autoveicoli ed i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio;
2. gli autoveicoli ed i motoveicoli in disponibilità del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano, nonché degli organismi
equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano;
3. le autoambulanze ed i veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed
organi.
Per quanto concerne le fattispecie di cui ai precedenti punti 2 e 3, non
sussistono dubbi interpretativi, attesa la specificità dei soggetti ovvero
della tipologia di veicoli cui la norma pone espresso riferimento.
Viceversa, con riguardo alla fattispecie di cui al precedente punto 1, si
impone la necessità di chiarire quale sia l’effettiva portata applicativa della
norma in esame, avendo il legislatore individuato puntualmente le categorie di
veicoli che possono dotarsi dei dispositivi supplementari (autoveicoli e
motoveicoli) ma non anche i soggetti che possono farne uso.
In merito, tenuto anche conto di una serie di pareri espressi dal Ministero
dell’Interno e dal Consiglio di Stato, si fa presente che:
- sebbene l’elencazione contemplata dall’art. 177, comma 1, c.d.s. abbia
carattere tassativo, la genericità del richiamo, contenuto nella norma stessa,
ai servizi di “polizia” e di “antincendio” è tale da potervi ricomprendere
anche i servizi di “protezione civile”;
- le attività di antincendio, di polizia e di protezione civile debbono essere
svolte da soggetti pubblici;
- gli organismi privati (es. Associazioni di volontariato, Istituti di
vigilanza privata, ecc.), comunque denominati ed ancorché iscritti in appositi
registri, albi od elenchi, non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi
supplementari; ciò anche nel caso in cui cooperino con le competenti autorità
pubbliche nell’esercizio di compiti di polizia, nel settore della prevenzione
degli incendi e, più in generale, nel settore della protezione civile.
Ciò posto, si evidenzia altresì che l’installazione dei dispositivi
supplementari non comporta alcun accertamento tecnico da parte degli UMC;
conseguentemente, i veicoli dotati di detti dispositivi non sono soggetti a
visita e prova.
Tuttavia, al fine di consentire alle competenti autorità di polizia stradale di
poter svolgere i dovuti controlli, è necessario che nella carta di circolazione
venga annotato il tipo di servizio o di trasporto cui il veicolo è adibito e
che legittima l’utilizzo dei dispositivi stessi; conseguentemente:
a. per le autoambulanze immatricolate in uso proprio, è sufficiente che nelle
righe descrittive sia annotata la dicitura “Trasporto di infermi ed infortunati
connesso all’esercizio di attività sanitaria” ovvero “Trasporto di infermi ed
infortunati connesso all’esercizio di attività non sanitaria”, secondo le
istruzioni già impartite al riguardo con circolare prot. n. 43325 del 9 maggio
2007;
b. per i veicoli assimilati alle autoambulanze, è sufficiente che nelle righe
descrittive compaia l’annotazione “Veicolo adibito al trasporto di organi” e/o,
a seconda dei casi, “Veicolo adibito al trasporto di plasma”;
c. per gli autoveicoli ed i motoveicoli in disponibilità di organismi pubblici,
è necessario che nelle righe descrittive sia annotata la dicitura “Veicolo
adibito esclusivamente a servizi di ………… - Può utilizzare i dispositivi
supplementari di cui all’art. 177 c.d.s.” specificando, a seconda dei casi, se
si tratta di servizi di polizia, di protezione civile o antincendio; restano
esclusi, ovviamente, i veicoli soggetti ad autonomo regime di immatricolazione
(es: veicoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza, dei Vigili del Fuoco, ecc.);
d. per le autoambulanze immatricolate in servizio di noleggio con conducente e
gli autoveicoli ed i motoveicoli immatricolati a nome del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano, appare superfluo
apporre alcuna specifica dicitura, poiché nella carta di circolazione sono già
contenuti gli elementi necessari da cui desumere la legittimazione all’utilizzo
dei dispositivi supplementari (tipologia di veicolo, titolo autorizzativo al
servizio di noleggio con conducente, qualificazione del soggetto intestatario
della carta di circolazione).
Infine, per quanto concerne in particolare l’ipotesi di cui al precedente punto
c), gli interessati dovranno indicare la fonte normativa che attribuisce
all’organismo pubblico la potestà di esercitare i servizi di polizia, di
protezione civile o di antincendio, ovvero produrre copia del provvedimento
amministrativo od di altra documentazione (es.: atto costitutivo, statuto,
ecc.) utile a comprovare il legittimo esercizio dei predetti servizi.
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