DECRETO-LEGGE
14 marzo 2005, n. 35
(G.U. n. 62 del 16.3.2005)
Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano díazione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell’interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie;
Emana
il seguente decreto-legge:
omissis
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3
Semplificazione amministrativa
1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1), è sostituito dal seguente:
"Art. 19. Dichiarazione di inizio attività.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonchè degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. l’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. l’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. 3. l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.". 2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (2), con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3). 3. Alla rubrica dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (2), sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonchè l’allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (2), nonchè dai funzionari dell’Automobile Club díItalia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L’eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l’attività di cui al comma 4 È demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell’attività medesima da espletarsi nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
omissis
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Follini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Marzano, Ministro delle attività produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
(1) Vedasi "la motorizzazione 2005" pag. 2005/059 o "codice della strada" pag. 093.01.02 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1990.08/03.
(2) Vedasi "la motorizzazione 2000" pag. 2000/498 o "codice della strada" pag. 093.01.13 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2000.09/04.
(3) Vedasi "la patente di guida" pag. 85.31.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2000.12/10
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