Il D.P.R.
n. 340 del 22 dicembre 2004 che, in attuazione della legge n.166 del
2002 (Collegato Infrastrutture - Finanziaria 2002), stabilisce
le nuove regole per le agevolazioni tariffarie in materia di servizi
di trasporto ferroviario di viaggiatori.
Il Decreto in questione disciplina il sistema delle agevolazione
tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario, nonchè
l’incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e
di merci pericolose e i relativi criteri e modalità per l’erogazione
delle connesse contribuzioni pubbliche.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n.340
Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia
di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell’incentivazione
del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose,
a norma dell’articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14-3-2005)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda
al Governo l’adozione di un regolamento per disciplinare il sistema
delle agevolazione tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario,
nonche’ l’incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato
e di merci pericolose e i relativi criteri e modalita’ per l’erogazione
delle connesse contribuzioni pubbliche;
Visto l’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n.62;
Visto l’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto l’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001,
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale dei trasporti
e della logistica;
Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 gennaio 1997, recante linee guida per il risanamento dell’Azienda
F.S., e 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17 maggio 1999;
Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;
Visto il Libro bianco recante la politica europea dei trasporti fino
al 2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione europea
in data 12 settembre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 maggio 2003;
Vista l’approvazione della Commissione europea con decisione C(2003)
4538 del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n.659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’Adunanza del 27 settembre 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell’11 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n
a
il seguente regolamento:Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita’ di incentivazione
del trasporto ferroviario di merci, nonche’ il sistema delle agevolazioni
tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) «agevolazione tariffaria»: l’obbligo dell’impresa ferroviaria
a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie
di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;
c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblica
avente sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ed
avente titolo ad accedere all’infrastruttura ferroviaria nazionale,
la cui attivita’ principale consiste nell’espletamento di servizi di
trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente
la trazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188;
d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria,
o loro consorzi, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile,
regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Stati membri
dell’Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di merci
ai sensi del comma 5 dell’articolo 38 della legge, in conto proprio
o di terzi. Ai sensi della decisione della Commissione europea C(2003)
4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di reciprocita’, anche
le imprese svizzere che operano sul territorio italiano;
e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l’autocarro,
il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del
tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico;
f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto
di merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento
internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);
g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate
su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari
speciali;
h) «treno completo»: treno commissionato ad un’impresa ferroviaria
da un’unica impresa, la cui composizione di carri ferroviari carichi
o di carri cisterna per il trasporto di merci pericolose raggiunga almeno
il trenta per cento della massima lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione
ovvero il trenta per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;
i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi
del presente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto di
merci per ferrovia in quanto titolare della proprieta’ della merce per
la quale il trasporto e’ effettuato;
l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su
una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale,
fra le unita’ intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di merci
pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza
meno carico di unita’ e le unita’ trasportate nel verso maggiormente
carico.
Art. 3.
Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
disciplinera’ l’accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi,
ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto
combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
Capo II AGEVOLAZIONI TARIFFARIE Art. 4.
Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione
della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per
il trasporto ferroviario di passeggeri previste dall’articolo 2 del
decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.
2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali competenti
regolano direttamente, mediante convenzioni da stipulare con le imprese
ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:
a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazione dell’articolo
117 della Costituzione ed in conformita’ con i principi di solidarieta’
e di sostegno sanciti nella Costituzione;
b) funzioni o istituzioni di utilita’ collettiva che rientrano nella
competenza dello Stato a norma dell’articolo 117 della Costituzione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ed in conformita’ ai principi di cui agli articoli 73 e 87 del Trattato
sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie
dei soggetti beneficiari e l’elenco delle amministrazioni tenute all’applicazione.
In sede di prima applicazione puo’ procedere mediante revisione delle
previsioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti
n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE provvede altresi’
a quantificare le risorse da destinare alle Amministrazioni competenti,
a valere sul capitolo 1542 (U.P.B.
3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione annuale
dello Stato.
4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli
obblighi di trasporto di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni
da rendere al viaggiatore beneficiario dell’agevolazione.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo
prosegue l’applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto
ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio
o con le convenzioni in vigore.
Capo III DISCIPLINA DELL’INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO Art.
5.
Principi di riequilibrio modale
1. Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allo sviluppo
di attivita’ imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio modale
del trasporto delle merci sul territorio italiano.
SEZIONE I Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
Art. 6.
Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare
il Piano per l’istituzione di uno o piu’ sistemi di incentivazione all’utilizzo
del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie
in aggiunta a quelle rese disponibili dall’articolo 38 della legge.
2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono
a criteri di non discriminatorieta’, equita’, trasparenza.
La misura dell’incentivazione non puo’ essere superiore alla differenza
del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di merci
su strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro,
ed entro questi limiti e’ articolata in modo da massimizzare l’efficacia
del sistema di incentivazione che consiste nell’aumento ovvero nel contenimento
della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.
3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o piu’
delle seguenti variabili:
a) tariffe applicate all’utente del trasporto;
b) livello della qualita’ dei servizi offerti;
c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione di servizi
di trasporto di merci per ferrovia.
4. Il Piano di cui al comma 1 e’ sottoposto alla valutazione della Commissione
europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999.
SEZIONE II
Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasportoferroviario
di merci pericolose
Art. 7.
Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione
di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 38 della legge
1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo
del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto
combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade
viaggianti», di cui all’articolo 38, comma 6, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per cento agli
interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quanto stabilito
dal comma 7 dell’articolo 38 della legge, il venticinque per cento del
Fondo di cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge stessa, e’ destinato
a contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario
delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di
merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti.
3. Un ammontare non superiore all’uno per cento delle risorse di cui
ai commi 1 e 2 e’ destinato al finanziamento, ai sensi dell’articolo
38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio e di consulenza
per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi
dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l’assistenza
tecnica per la gestione delle relative procedure.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all’individuazione
di modalita’ operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio
di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse
di cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge, anche mediante convenzioni
di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento
ottimale delle finalita’ di cui al medesimo articolo 38.
Art. 8.
Criteri e modalita’ per la determinazione degli incentivi di cui al
comma 5 dell’articolo 38 della legge
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo
e’ stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione
del limite massimo di risorse a tale scopo destinate dall’articolo 7,
comma 1.
2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non puo’ essere superiore
alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il trasporto
di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed e’ articolata
in funzione dell’obiettivo di massimizzare l’effetto di incentivazione
al riequilibrio modale prodotto dall’attribuzione dei fondi, con effettiva
riduzione dei costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti
del trasporto.
3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo e’ costituita
da un incentivo base e da un incentivo premiante.
L’incentivo base e’ articolato in funzione della tipologia di trasporto,
della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento
del traffico. L’incentivo premiante consiste nell’assegnazione di una
quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte dell’incremento,
valutato annualmente, delle quantita’ annue di treni-chilometro prodotti
dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei relativi
ad un periodo base.
4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo
38 della legge e’ attribuita in via prioritaria, e comunque in misura
non inferiore all’ottantacinque per cento, all’attribuzione dell’incentivo
base.
5. Accedono all’attribuzione dell’incentivo i treni-chilometro effettuati
per ritorni o riposizionamento delle unita’ di trasporto intermodale,
dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonche’ di
autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore.
6. L’ammontare di risorse da destinare all’incentivo premiante e’ individuato
annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.
7. Non e’ ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli incentivi
concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da
altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali
di tipo generale, nonche’ gli altri sistemi di incentivazione previsti
dall’articolo 38 della legge.
Art. 9.
Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge
1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare
un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato
o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, e’ riconosciuto un
contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio
italiano nel triennio di riferimento.
2. L’impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti dovra’ risultare da apposito atto d’obbligo, in forza
del quale l’impresa dichiara l’entita’ del quantitativo minimo, per
il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni
completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l’impresa
stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantita’
complessive di treni-chilometro. L’atto d’obbligo regola i rapporti
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’impresa, specificando
gli obblighi che l’impresa e’ tenuta a rispettare e disciplinando le
modalita’ di dimostrazione e verifica dei predetti obblighi, nonche’
le condizioni e modalita’ di erogazione degli incentivi e i casi di
decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.
3. La sottoscrizione dell’atto d’obbligo dovra’ essere preceduta da
apposita istanza di ammissione all’incentivo, redatta in lingua italiana
ed a firma del legale rappresentante dell’impresa da presentarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui all’articolo 8, contenente l’indicazione della tipologia di trasporto
e corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di commercio,
rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti
degli Stati membri dell’Unione europea;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese
aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell’Unione europea, si
applica l’articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’impresa circa
il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza
sul lavoro;
d) indicazione del quantitativo di treni completi e dei corrispondenti
treni-chilometro per i quali l’impresa intende impegnarsi per ciascuno
degli anni del triennio, nonche’ descrizione dettagliata dei servizi
per i quali l’impresa intende accedere all’erogazione degli incentivi;
e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie, contenente
anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi
di qualita’, con particolare riferimento alla regolarita’, alla puntualita’
e all’affidabilita’, che vengono garantiti al contraente, nonche’ i
correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento
degli standard;
f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto di
cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di mercato tra le
imprese ferroviarie operative sul mercato;
g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme di incentivazione
ai sensi dell’articolo 8;
h) se l’impresa non e’ utente del trasporto: dichiarazione dello schema
tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni
tariffarie che l’impresa si obbliga ad applicare alla clientela quale
effetto degli incentivi. Ciascuna impresa e’ tenuta a destinare a favore
dei suoi clienti una riduzione delle tariffe applicate almeno pari all’ammontare
degli incentivi percepibili, relativi alla componente dell’incentivo
base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione
delle componenti di costo;
i) dichiarazione con cui l’impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni,
comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare
in materia di concorrenza tra imprese; le imprese che siano soggette
a un’influenza dominante da parte di un’impresa ferroviaria si obbligano
a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita’ oggetto
di incentivazione;
l) descrizione degli effetti derivanti dall’erogazione degli incentivi,
in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia in relazione alle
quantita’ di treni completi e di treni-chilometro effettuati negli anni
2002 e 2003 per le tipologie di trasporto incentivate.
4. Il contratto con le imprese ferroviarie puo’ prevedere anche la facolta’
di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facolta’ potra’ essere
esercitata, purche’ il beneficiario costituisca un nuovo contratto,
per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la realizzazione
del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro
di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento
dell’indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).
Art. 10.
Criteri e modalita’ per la corresponsione dell’incentivo di cui al comma
5 dell’articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire
l’incentivo
1. Se per ciascun anno l’impresa ha effettuato una quantita’ di treni
completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente,
l’erogazione dell’incentivo alla fine di ogni anno include anche l’incentivazione
delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantita’
annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonche’ l’ulteriore
contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.
2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato
che l’impegno contrattuale assunto dall’impresa non sia stato onorato
per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e
di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all’attribuzione
definitiva del contributo decade automaticamente.
3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia
del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da
parte dell’impresa, di idonea documentazione a supporto, si considerano
come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati
per cause di forza maggiore e per scioperi.
Art. 11.
Monitoraggio
1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l’impresa che ha
sottoscritto un atto d’obbligo ai sensi dell’articolo 10, trasmette
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione
contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura
comprovanti i treni effettuati, nonche’ l’eventuale documentazione ai
sensi dell’articolo 10, comma 4, con modalita’ che saranno definite
nell’atto d’obbligo.
2. E’ esclusa l’erogazione di incentivazioni premianti laddove l’incremento
delle quantita’ di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente
da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami
di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono
intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti
solo figurativi delle quantita’ di trasporto merci.
3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l’obbligo di fornire tempestivamente
i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 12.
Variazione della misura unitaria dell’incentivo di cui al comma 5 dell’articolo
38 della legge
1. Le misure unitarie dell’incentivo base e dell’incentivo premiante
stabilite con il decreto di cui all’articolo 8, possono essere modificate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni
degli elementi in base ai quali e’ determinata la misura degli incentivi
stessi. Il medesimo decreto puo’ definire altresi’ le condizioni e i
limiti di riprogrammazione delle quantita’ di treni completi e di treni-chilometro
per il trasporto combinato o di merci pericolose che l’impresa si impegna
a realizzare per le annualita’ residue del contratto.
SEZIONE III Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto
merciper ferrovia
Art. 13.
Contributi alle imprese per investimenti
1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma
1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo
del trasporto merci per ferrovia per i quali e’ possibile accedere ai
contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell’articolo
7. Lo stesso decreto individua altresi’ la percentuale massima contribuibile
del prezzo del bene di investimento, l’ammontare di risorse destinabili
alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonche’ un limite
per soggetto richiedente e per categoria di beni.
2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese
e gli utenti del trasporto come definiti nell’articolo 2, le imprese
ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono
terminal ferroviari intermodali, nonche’ le imprese proprietarie di
materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni
di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare
in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci.
E’ ammesso l’utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri
ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi
sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all’Unione
europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori
e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale
di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo
e’ riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite
dall’Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’articolo
4 del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi
di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta
per cento del costo di acquisizione del bene.
3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente
articolo non possono essere sottratti all’uso previsto ai fini dello
sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati
per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato
nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasing finanziario:
a) la durata del leasing dovra’ estendersi per l’intero periodo di non
alienabilita’ del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia
potra’ prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario
del contributo si impegni al rinnovo dell’operazione finanziaria, alla
scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;
b) l’entita’ dei canoni anticipati, al netto della quota interessi,
non potra’ essere inferiore all’importo del contributo.
5. Non e’ ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi
ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni
vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere ai contributi di
cui al presente articolo presentano istanza al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante
del soggetto imprenditoriale. L’istanza e’ corredata di:
a) certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di commercio,
rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri
dell’Unione europea, nonche’ idonea documentazione da cui risulti l’espletamento
di una delle attivita’ di cui al comma 2;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo
11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi
sede legale in uno degli altri Paesi dell’Unione europea, si applica
l’articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
c) piano pluriennale di attivita’, contenente altresi’ l’indicazione
dettagliata degli investimenti programmati per i quali e’ richiesta
la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonche’ le previsioni
di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini del riequilibrio
modale;
d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali e’ richiesta
la contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato.
7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i
soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti
nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria
di beni, risultano superiori alla disponibilita’ di risorse, i contributi
stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle
quantita’ che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme
necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative
alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilita’
verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente,
mediante l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La ripartizione delle somme recuperate e’ effettuata incrementando,
per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza,
il limite massimo per categoria di bene, di quantita’ proporzionali
all’ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al
comma 1.
8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i
contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto,
alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso
ai contributi.
9. L’attribuzione dei contributi e’ disciplinata mediante convenzione
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti
di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita’ di erogazione
ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione
del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione
a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative
garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale
o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore
alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
SEZIONE IV Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto
combinato eaccompagnato delle merci.
Art. 14.
Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell’articolo
38 della legge
1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 38 della legge sono destinate
alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio
2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica,
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, per la parte
privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.
2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto
progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato
finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni
ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato,
contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
3. Puo’ essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma
un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:
a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci
dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante l’attivazione
di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi gia’ esistenti;
b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti
nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l’efficienza
della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno o piu’ dei
seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti
o servizi forniti;
c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare
in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del
trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.
4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione
dell’accordo di programma purche’:
a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto
alternativi al solo trasporto su strada, in misura contraria all’interesse
generale sia nazionale sia comunitario. A tale fine, l’intensita’ dell’aiuto
deve essere proporzionale all’obiettivo da conseguire mediante il progetto;
b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile,
sostenibile;
c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino
economicamente valide successivamente al periodo di validita’ dell’accordo
di programma.
5. La selezione dei progetti e’ effettuata, previa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare
offerte ai fini di quanto previsto dall’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti
ai sensi del comma 1.
L’invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione
alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori
specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del
procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei
benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonche’
del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione
stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di
selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma puo’
avvalersi dell’assistenza di uno o piu’ soggetti esterni alle Amministrazioni
procedenti.
L’avvenuta selezione degli accordi e’ oggetto di pubblicita’ notizia
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee.
6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presentera’ un fascicolo
di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese coinvolte;
b) descrizione dell’attivita’ nella quale il progetto consiste, con
l’indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del servizio;
c) descrizione del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell’utenza
potenziale del servizio e dei prezzi che saranno applicati;
d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditivita’;
e) dimostrazione della necessita’ di co-finanziamento pubblico e indicazioni
relative alle altre fonti di finanziamento;
f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:
1) trasportistico, con l’indicazione degli effetti in termini di sviluppo
del trasporto combinato anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi
modi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a);
2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione
stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;
3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione
del progetto.
7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma
5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio
nazionale dall’impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di riferimento.
Il contributo finanziario complessivo nazionale e comunitario per i
servizi oggetto dei predetti accordi non puo’ comunque essere superiore
al trenta per cento per il primo anno, al venticinque per cento per
il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto all’importo
totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono
comprendere tra l’altro:
a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unita’ di trasporto
combinato;
b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell’adeguamento necessario
per realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile;
c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento
del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri
modi;
d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;
e) le spese relative all’applicazione commerciale di tecniche, tecnologie
o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia
dell’informazione dei trasporti;
f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione
dei risultati del progetto, nonche’ i costi delle misure d’informazione
e di comunicazione adottate per rendere noti all’industria dei trasporti
interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.
8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma
ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile
separata in relazione alle attivita’ oggetto dell’accordo.
Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell’erogazione dei
servizi oggetto dell’accordo abbiano necessita’ di avvalersi di servizi
prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti
servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine
di mercato.
Art. 15.
Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano
1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell’articolo 38 della legge
e’ finanziato, in via prioritaria, l’accordo di programma attuativo
del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice
Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese
di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalita’
ivi previste.
Art. 16.
Norme di prima attuazione
1. Per le imprese che sottoscrivono l’atto d’obbligo di cui all’articolo
9, gli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge sono
erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla
data della stipula dell’atto d’obbligo subordinatamente alla sussistenza
di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel
periodo di riferimento, nonche’ alla dimostrazione dei treni completi
e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.
2. Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione
di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per
il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell’atto
d’obbligo, l’ammissione ai benefici e’ limitata al periodo di riferimento
effettivamente considerato dall’atto d’obbligo sottoscritto.
3. Ai contributi di cui all’articolo 13 sono ammessi gli investimenti
concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche’ risultino
rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo
articolo 13.
4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell’articolo 38 della legge sono
ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia gia’ avuto
inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche’ risultino verificate
le condizioni di cui all’articolo 14.
Art. 17.
Norme finali
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio
periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia,
proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema
del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui
all’articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei
benefici di cui all’articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente
regolamento sara’ sottoposto ai relativi adeguamenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli,
anche a campione, sulla veridicita’ delle autocertificazioni prodotte
e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie
ai fini dell’assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto;
a tale fine il medesimo Ministero puo’ acquisire informazioni presso
ogni altra Amministrazione pubblica, nonche’ effettuare verifiche, ispezioni
e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette
imprese e imprese ferroviarie, e puo’ altresi’ acquisire, anche presso
terzi, la documentazione inerente alle attivita’ oggetto di incentivazione.
Qualora dall’attivita’ di controllo, comunque effettuata, sia accertata
la non veridicita’ delle informazioni prodotte dalle imprese, queste
ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese
aventi sede in altri Stati dell’Unione europea, si applicano ove compatibili
alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 22 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 211