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Corte di Cassazione 06/07/2007

Giurisprudenza di legittimità - Sorpassi - In curva con invasione della opposta corsia - Violazione delle norme sul sorpasso e di quelle sulla mano da tenere - Concorso formale - Configurabilità

(Corte Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2006, n. 21083)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 28 settembre 2006, n. 21083

Sorpassi - In curva con invasione della opposta cor­sia - Violazione delle norme sul sorpasso e di quelle sulla mano da tenere - Concorso formale - ­Configurabilità.

In materia di sanzioni amministrative per viola­zione delle norme sulla circolazione stradale, l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossi­mità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza al contempo sia la fattis­pecie del sorpasso vietato sia quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due vio­lazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale. (Nella specie la S. C. ha confermato la sen­tenza di merito che, avendo ritenuto che la condotta integrasse entrambe le violazioni, aveva altresì ri­tenuto legittima l’irrogazione della sanzione acces­soria della sospensione della patente, prevista per la guida contromano).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Giudice di pace di Palmi, con sentenza del 10 settembre 2002, rigettò l’opposizione proposta da A. . avverso il decreto emesso 1’11 ottobre 2000, con il quale il Pre­fetto di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione della sua patente di guida per la durata di un mese, per avere il L., in violazione dell’art. 143, dodice­simo comma C.S., proceduto contromano il 3 ottobre 2000 in territorio del Comune di Palmi alla guida della propria autovettura tg. RC363599 in corrispondenza di curva della SS 19.
Osservò il giudice, per quel che ancora interessa, che ricorreva nella specie la violazione contestata, e non quella eccepita di cui all’art. 148, decimo comma C.S., atteso che era ininfluente ai fini della qualifica­zione dell’infrazione la circostanza che la circolazione contro mano in prossimità di curva fosse avvenuta nell’esecuzione di un sorpasso.
Il L. è ricorso con un motivo per la cassa­zione della sentenza e l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha depositato il 26 set­tembre 2003 «atto di costituzione».

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorrente, lamen­tando con 1’unico motivo la falsa applicazione dell’ art. 143, primo comma, e la violazione dell’art. 148, decimo comma, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deduce che, in ragione del principio di specialità, l’avvenuta invasione dell’opposta corsia in prossimità di curva in modo repentino per l’effettuazione di una manovra di sorpasso, seguita dall’immediato rientro nella corsia di marcia, avrebbe integrato la violazione delle dispo­sizioni regolanti il sorpasso dei veicoli e non di quelle disciplinanti la loro posizione sulla carreggiata.
Il motivo è infondato.
Il sorpasso che, in quanto necessario per evitare in­tralci alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le con­dizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148, C.S., non comporta necessariamente l’in­vasione dell’opposta corsia di marcia e da essa pre­scinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi que­sta a stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semi carreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare.
Il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispon­denza delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità, stabilito dall’art. 148, decimo comma, C.S., ha conseguentemente l’esclusiva finalità di prevenire il non avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia in­vaso la parte della carreggiata percorsa dai veicoli pro­cedenti in senso inverso e, in generale, che la ridu­zione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla nor­male circolazione non percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività (cfr., tra le altre, in rif. art. 106 cod. abrog.; Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 1983, n.1566).
L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143, C.S., di circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimità del margine destro della medesima, an­che quando la strada è libera, e la previsione di una particolare sanzione per colui che circola contromano in corrispondenza delle curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, non mira, in­vece, a tutelare la possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento pericoloso, ma ad impe­dire che la violazione del precetto venga posta in es­sere mediante l’invasione dell’opposta corsia di mar­cia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell’al­tra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta.
L’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella della circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di concorso formale, e correttamente, dunque, la sentenza ha escluso che non potesse trovare luogo la sanzione ac­cessoria della sospensione della patente di guida, che, diversamente peraltro da quanto opinato dal ricor­rente, trovava applicazione in relazione alla violazione sia dell’art. 143, dodicesimo comma, e sia dell’art. 148, decimo comma, C.S.
Non va provveduto sulle spese del giudizio, essen­dosi l’intimato limitato a depositare un «atto di costi­tuzione» e non avendo il medesimo svolto alcuna at­tività difensiva.

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Venerdì, 06 Luglio 2007
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