Giurisprudenza
di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 28
settembre 2006, n. 21083
Sorpassi - In curva con invasione della
opposta corsia - Violazione delle norme sul sorpasso e di quelle sulla mano da
tenere - Concorso formale - Configurabilità.
In materia di sanzioni amministrative
per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’effettuazione di una
manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta
corsia di marcia realizza al contempo sia la fattispecie del sorpasso vietato
sia quella della circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni
un rapporto di specialità, bensì di concorso formale. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito
che, avendo ritenuto che la condotta integrasse entrambe le violazioni, aveva
altresì ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente, prevista per la guida contromano).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il
Giudice di pace di Palmi, con sentenza del 10 settembre 2002, rigettò
l’opposizione proposta da A. . avverso il decreto emesso 1’11 ottobre 2000, con
il quale il Prefetto di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione della
sua patente di guida per la durata di un mese, per avere il L., in violazione
dell’art. 143, dodicesimo comma C.S., proceduto
contromano il 3 ottobre 2000
in territorio del Comune di Palmi alla guida della
propria autovettura tg. RC363599 in corrispondenza di curva della SS 19. Osservò il giudice, per quel che
ancora interessa, che ricorreva nella specie la violazione contestata, e non
quella eccepita di cui all’art. 148, decimo comma C.S., atteso che era ininfluente ai fini della qualificazione
dell’infrazione la circostanza che la circolazione contro mano in prossimità di
curva fosse avvenuta nell’esecuzione di un sorpasso. Il L. è ricorso con un motivo per la
cassazione della sentenza e l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di
Reggio Calabria ha depositato il 26 settembre 2003 «atto di costituzione».
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorrente, lamentando con
1’unico motivo la falsa applicazione dell’ art. 143, primo comma, e la violazione
dell’art. 148, decimo comma, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deduce che, in
ragione del principio di specialità, l’avvenuta invasione dell’opposta corsia
in prossimità di curva in modo repentino per l’effettuazione di una manovra di
sorpasso, seguita dall’immediato rientro nella corsia di marcia, avrebbe
integrato la violazione delle disposizioni regolanti il sorpasso dei veicoli e
non di quelle disciplinanti la loro posizione sulla carreggiata. Il motivo è infondato. Il sorpasso che, in quanto necessario per evitare intralci
alla circolazione e sveltire il traffico, costituisce una manovra connaturale
alla circolazione dei veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le
condizioni di pericolo specificamente menzionate nell’art. 148, C.S., non comporta necessariamente l’invasione
dell’opposta corsia di marcia e da essa prescinde la disciplina per esso
stabilita, limitandosi questa a stabilire la regola comune che il sorpasso
deve avvenire sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che
procede nella stessa corsia e che se la carreggiata o semi carreggiata sono
suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare. Il divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dossi e in ogni caso di scarsa visibilità, stabilito
dall’art. 148, decimo comma, C.S., ha
conseguentemente l’esclusiva finalità di prevenire il non avvertibile pericolo
derivante dalla possibilità che un veicolo procedente in senso inverso abbia invaso
la parte della carreggiata percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e,
in generale, che la riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli
coinvolti in un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non
percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività (cfr., tra le
altre, in rif. art. 106 cod. abrog.; Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 1983, n.1566).
L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143, C.S., di circolare sulla parte destra della
carreggiata, oltre che in prossimità del margine destro della medesima, anche
quando la strada è libera, e la previsione di una particolare sanzione per
colui che circola contromano in corrispondenza delle curve e dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, non mira, invece, a
tutelare la possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento
pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta in essere
mediante l’invasione dell’opposta corsia di marcia in situazioni che non
garantiscano che la stessa, oltre ad essere necessitata, sia anche consentita
dalle condizioni del flusso veicolare opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile
dai veicoli sopraggiungenti nell’altra corsia e consenta ai loro conducenti di
adeguare a detta invasione la propria condotta. L’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità
di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza,
conseguentemente, tanto la fattispecie di un sorpasso vietato quanto quella
della circolazione contromano, non sussistendo tra le due violazioni un
rapporto di specialità, bensì di concorso formale, e correttamente, dunque, la
sentenza ha escluso che non potesse trovare luogo la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, che, diversamente peraltro da quanto
opinato dal ricorrente, trovava applicazione in relazione alla violazione sia
dell’art. 143, dodicesimo comma, e sia dell’art. 148, decimo comma, C.S. Non va provveduto sulle spese del giudizio, essendosi
l’intimato limitato a depositare un «atto di costituzione» e non avendo il
medesimo svolto alcuna attività difensiva.
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