Con il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 è stato approvato il codice delle assicurazioni private, che riassetta e la razionalizza le norme vigenti in materia adeguandole agli indirizzi europei e introducendo una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario. Particolarmente innovativa la disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA), che verrà specificata in dettaglio da un successivo regolamento.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209
- GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 117, secondo comma , della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell’ordinamento giuridico;
VISTI gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;
VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l’articolo 4 recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
VISTO il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private;
VISTO il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente “riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione;
VISTA la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
VISTA la legge 22 dicembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
VISTO il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
VISTO il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
VISTO il decreto legislativo17 marzo 1995, n.174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
VISTO il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
VISTA la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
VISTA la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata in data 25 novembre 2004;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1°
giugno 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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