Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Verbale di accertamento – Efficacia probatoria
(Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2005, n. 08675)
Poiché
nel giudizio d’opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento
dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso
attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, essendo prive
di efficacia probatoria solo le valutazioni del verbalizzante, l’accertamento
delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base
della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art.
142del codice della strada, atteso che il verbale fa fede fino a querela di
falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono
fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente con la dimostrazione
del difetto di funzionamento di tali dispositivi d fornirsi in base alle
concrete circostanze di fatto. (Nella specie è stata cassata la sentenza del
giudice di pace che, nell’annullare la sentenza amministrativa irrogata a
seguito di rilevazione dell’eccesso di velocità compiuta mediante
strumentazione denominata Telelaser, non
aveva svolto alcun accertamento né aveva in alcun modo argomentato sulla
possibilità che in concreto l’apparecchiatura utilizzata presentasse difetti di
funzionamento).