Massime di giurisprudenza - Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi – Inottemperanza
(Cass. Pen., Sez. IV, 1 marzo 2005, n. 7615)
In tema
di circolazione stradale, l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189
comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre
quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo a recar
danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di
fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che
il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla
vittima. (La Corte ha peraltro ritenuto, con il riferimento alla fattispecie,
che non sussiste contraddizione tra l’accertamento della colpevolezza
dell’agente in ordine al reato sopra menzionato, e il suo proscioglimento dal
reato di cui al successivo comma settimo dell’art. 189, attesa la diversità di
tale ultima previsione finalizzata a garantire la identificazione del soggetto
agente).