Atto Senato n. 1677 XV Legislatura
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza
stradale
Iter
3 luglio 2007: assegnato al Senato (non ancora iniziato l’esame)
Successione
delle letture parlamentari
C.2480 | approvato
dalla Camera dei Deputati | 27
giugno 2007 | S.1677 | assegnato
al Senato (non ancora iniziato l’esame) | 3
luglio 2007 |
Iniziativa Governativa
Ministro dei trasporti Alessandro Bianchi, Ministro dell’interno
Giuliano Amato (Governo Prodi-II)
Di concerto con
Ministro della giustizia Clemente Mastella, Ministro
delle infrastrutture Antonio Di Pietro
Natura
ordinaria
Presentazione
Trasmesso in data 29
giugno 2007; annunciato nella seduta ant. n. 181 del 3 luglio 2007.
Classificazione TESEO
TRASPORTO DI MERCI , CIRCOLAZIONE
STRADALE , PATENTE , SICUREZZA STRADALE
Classificazione provvisoria
Articoli
ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), DIVIETI (Art.1), HANDICAPPATI (Art.1), AUTORIZZAZIONI (Art.1), ETA’ DELLE PERSONE
(Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1-5, 7), LIMITI DI VELOCITA’ (Art.2), REVOCA (Artt.2, 4, 5), MACCHINE AGRICOLE (Art.2), AUTOTRENI E RIMORCHI (Art.2), AUTOBUS (Art.2), ESPLOSIVI (Art.2), GAS DI PETROLIO
LIQUEFATTI (Art.2), APPARECCHI RICETRASMITTENTI (Art.2), ORARIO DI LAVORO (Art.4), ALBI ELENCHI E
REGISTRI (Art.4), FALSITA’ (Art.4), UBRIACHEZZA (Art.5), PENE DETENTIVE (Art.5), PENE PECUNIARIE (Art.5), PENE ACCESSORIE (Art.5), FERMO DI BENI MOBILI (Artt.5, 8), SEQUESTRO
GIUDIZIARIO (Artt.5, 8), CONFISCA (Artt.5, 8, 11), DEPOSITO E CUSTODIA (Art.5), PATTEGGIAMENTO (Art.5), INCIDENTI STRADALI
(Art.5), PREFETTI E PREFETTURA (Artt.5, 8), ISTRUTTORIA MEDICO LEGALE (Art.5), DROGHE E SOSTANZE
ALLUCINOGENE (Artt.5, 6), COMPETENZA PER
MATERIA (Art.5), REGOLAMENTI (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Artt.6, 9), MINISTERO DEI
TRASPORTI (Art.6), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.6), BEVANDE ALCOLICHE E LIQUORI (Art.6), VIGILANZA (Art.7), MINORI (Art.7), TRASMISSIONE DI
ATTI (Art.8), MORTE (Art.8), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Art.8), ESTINZIONE DEL REATO (Art.8), ESTINZIONE DELLA
PENA (Art.8), PENE ALTERNATIVE (Art.9), SERVIZI SOCIALI (Art.9), MINISTERO DELLA
SALUTE (Art.9), STRADE (Art.10), ENTI DI GESTIONE (Art.10), CONCESSIONARI (Art.10), MANUTENZIONE (Art.10), PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Art.10), CICLI E
MOTOVEICOLI (Art.11), AUTOTRASPORTI (Art.1), AUTOVEICOLI (Artt.1, 5, 8)
Assegnazione
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) in sede referente il 3
luglio 2007. Annuncio nella seduta ant. n. 181 del 3 luglio 2007.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria), 12ª (Sanita’), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea)
Il testo è disponibile on-line sul sito
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=273473
———– XV LEGISLATURA ———–
ATTO N. 1677
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dei trasporti
(BIANCHI)
e dal Ministro dell’interno
(AMATO)
di concerto col Ministro della giustizia
(MASTELLA)
e col Ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)
(V. Stampato Camera n. 2480)
approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 giugno 2007
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
———–
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche
costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme
sulla circolazione dei ciclomotori)
1. All’articolo 75 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del
1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da
equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti
all’accertamento di cui ai commi 1 e 2.
4-ter. Con decreto del Ministro dei
trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino
a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate,
senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma
2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo
stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le
modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche».
2. All’articolo 78 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti
sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t,
esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga
alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza
visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti
accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per
l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle
modifiche»;
b) al comma 3, le parole
da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione,
quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il
veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei
trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte
visita e prova».
3. Il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero
circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non
regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo
80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non
efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro
1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter».
4. Al comma 14 dell’articolo 80 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la
parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti
dall’articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo
periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è
sostituito dai seguenti: «In tali casi, l’organo accertatore annota sulla carta
di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino
all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al
solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si
applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. All’articolo 97 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, primo
periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro
148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52»;
b) al comma 10,
le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a
euro 296».
6. I decreti di cui al comma 4-ter
dell’articolo 75 e al comma 2-bis dell’articolo 78 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a),
del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida accompagnata)
1. All’articolo 115 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli
anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di
esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui
all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente
titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo
rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo
ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del
comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti
indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso
pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade
extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con
istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra
persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve
essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA».
Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al
comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell’articolo
117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 5 dello stesso articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il
legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai
sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la
revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell’articolo 128. L’esito
negativo dell’esame di revisione comporta anche la revoca dell’autorizzazione
alla guida accompagnata.
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del
comma 1-bis che guida senza avere a fianco l’accompagnatore indicato
nell’autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste
dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal
comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni
soggettive e oggettive alle quali l’autorizzazione può essere richiesta e alle
modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell’attività di guida
autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso
didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un’autoscuola, ai
requisiti soggettivi dell’accompagnatore nonché alle caratteristiche del
contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida senza patente)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 13 è
sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell’arresto
fino a un anno e con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione
si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena
dell’arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni
nel corso di un biennio»;
b) dopo il comma 13 è
inserito il seguente:
«13.1 Per le violazioni di cui al comma 13 è
competente il tribunale in composizione monocratica».
Art. 4.
(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli)
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003,
recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni,
rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli,
il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei
requisiti di sicurezza dei citati quadricicli.
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di limitazioni nella guida)
1. All’articolo 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È consentita la guida dei motocicli ai
titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate
dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;
b) al comma 2, le
parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida
di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita
la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 60 kW/t. A tale fine sono computati anche il periodo per il quale
il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida
accompagnata ai sensi dell’articolo 115, nonché il periodo di frequenza di
corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di
organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei
trasporti. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli
adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188,
purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
d) al comma 3, primo
periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi
1, 2 e 2-bis»;
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e
comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,» e le parole: «di guida
e» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui
all’articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è
emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le disposizioni del comma 2-bis
dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di esercitazioni di guida)
1. All’articolo 122 del decreto legislativo n. 285
del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento
della prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121, comma 1,»;
b) dopo il comma
5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’aspirante al conseguimento
della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con
le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il
Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le
modalità di svolgimento».
2. Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del
presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente
di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il decreto di cui al comma 5-bis
dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di autoscuole)
1. All’articolo 123 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4,
secondo periodo, le parole: «dell’idoneità tecnica» sono sostituite dalle
seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima
idoneità tecnica richiesta al titolare»;
b) al comma 5,
primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale,
maturata negli ultimi cinque anni»;
c) dopo il comma 7 è
inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l’attività non può
essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da
ripetere almeno ogni tre anni».
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di
patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata)
1. All’articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2,
primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il termine perentorio di sessanta»;
b) al comma 2,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza
che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;
c) al comma 2, terzo
periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
d) al comma 2, terzo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine,
l’autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la
proposizione e l’esito dei ricorsi all’organo di polizia»;
e) al comma 4, primo
periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono
sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso
che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi
dalla contestazione, la frequenza con profitto»;
f) al comma 5, secondo
periodo, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro
punti».
2. Alla tabella dei punteggi allegata
all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art.
142», le parole: «Comma 8 – 2» e «Comma 9 – 10» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10»;
b) al capoverso
«Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 – 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis
– 5»;
c) al capoverso «Art.
174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10»
e «Comma 11 – 2»;
d) al capoverso «Art.
176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;
e) al capoverso «Art.
178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10»
e «Comma 11 – 2»;
f) al capoverso «Art.
191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e
le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.
Art. 9.
(Introduzione dell’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la
revisione della patente di guida in caso di coma prolungato)
1. Dopo l’articolo 128 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 128-bis. – (Obblighi di comunicazione a
carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata
superiore a 48 ore). – 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o
di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che
abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare
comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale
comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla
revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata
dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, sentito lo
specialista dell’unità riabilitativa che ha seguìto l’evoluzione clinica del
paziente».
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di velocità dei veicoli)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per
il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma
6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla
rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli e di dispositivi
di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno»;
c) il comma 9 è
sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non
oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI»;
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e
9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l),
le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono
raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore
di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di
limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del
mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis
del citato articolo 179»;
e) il comma 12 è
sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida
sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma
9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto
a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di
due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
2. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal
comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni del
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 70 a euro 285.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni del
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto
compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio».
Art. 12.
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di
documenti di viaggio e di dispositivi)
1. L’articolo 174 del decreto legislativo n. 285
del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. – (Durata della guida degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata
della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i
relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti
del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE)
n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono
stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento,
conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai
funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’ispettorato del
lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di
cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana
lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le
risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui
veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei
periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni
relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato
regolamento.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno
durata superiore a un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno
durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non
rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE)
n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha
durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della
guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per
cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha
durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento
(CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto
del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque
non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di
servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e
9 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove
deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e
dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale
viene indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore
dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente
è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in
precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso
stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio
restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato
che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato
di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro
immediato della patente di guida.
13. Alle violazioni della normativa comunitaria
sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro
dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si
applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che
la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per
l’esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo
della commessa violazione si considera quello dove è stato operato
l’accertamento in Italia.
14. Per le violazioni delle norme di cui al
presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la
violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato
esplicita indicazione contraria in merito.
15. L’impresa che, nell’esecuzione dei
trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE)
n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti,
incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove
il fatto costituisca reato.
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto
conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto
di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre
nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o
dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
17. Qualora l’impresa di cui al comma 16,
malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una
costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio
di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del
provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute
infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di
cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il
titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono
atti definitivi.
19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi
16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in
conto terzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Il comma 22 dell’articolo 176 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue
la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di
violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla
sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei
mesi».
3. L’articolo 178 del decreto legislativo n. 285
del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. – (Documenti di viaggio per trasporti
professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata
della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non
muniti di dispositivo di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle
disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR),
concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, e successive modificazioni, reso
esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni
dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3
dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti
individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di
servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti
individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere
esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti
terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei
trasporti e dell’ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui
al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa.
Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le
registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché
attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei
periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La
stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni
relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno
durata superiore a un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno
durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non
rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di
cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha
durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della
guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione
prescritti dall’accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento
rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha
durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall’accordo di
cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto
individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia
dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La
stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto
o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di
servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e
9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 174.
13. Per le violazioni delle norme di cui al
presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la
violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato
esplicita indicazione contraria in merito.
14. L’impresa che, nell’esecuzione dei
trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma
1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o
alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisca reato.
15. In caso di ripetute inadempienze si
applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell’articolo 174.
Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati
in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi
dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque
denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 179 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone
o cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto
all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare
della licenza o autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli
autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui
Giovedì, 19 Luglio 2007
email
stampa
Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?
Iscriviti alla Newsletter
|