Giurisprudenza di legittimità Limiti alla circolazione - Centri abitati -
Veicoli al servizio di persone invalide - Circolazione nelle zone dei centri
abitati sottoposte a divieto di transito dei veicoli - Violazione dell’articolo
7, comma tredicesimo, c.s. – Sussistenza. In tema di
violazioni alle norme del Codice della strada, con riferimento al divieto di
circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte al divieto di transito
dei veicoli, ai sensi dell’articolo 1, comma primo, lett. a), del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285
(Codice della strada), e con riguardo
ai veicoli al servizio di persone invalide, l’articolo 188 del
predetto D.L. vo prescrive che gli enti proprietari della strada sono tenuti
ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria,
per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente
loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative autorizzazioni rilasciate
dal sindaco del comune di residenza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone
loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono
autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato
di transitare in auto nelle zone totalmente vietate alla circolazione stradale
perché limitate ai pedoni. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO. - Con ricorso del 26 ottobre 2001, C. G. proponeva davanti al
Giudice di pace di Senigallia opposizione avverso il verbale di contestazione
emesso nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Senigallia per violazione
dell’art. 7 lettera A, comma
13, del Codice della strada. Assumeva il
ricorrente che il giorno 7 ottobre 2001, alle ore 8,30 era alla ricerca di una
farmacia di turno allorché all’incrocio tra la via Cavour e la via Mastai della
città si era scontrato con un ciclomotore che aveva urtato contro lo sportello
anteriore destro della sua autovettura. In tale occasione, intervenuta la polizia
stradale, gli era stata contestata la violazione di cui sopra per avere
circolato con la vettura in zona riservata alla circolazione pedonale senza
tener conto che, quale invalido civile particolarmente menomato nella
deambulazione, gli era consentito di muoversi con il proprio mezzo in tutte le
zone riservate. Costituitosi
in giudizio il Prefetto di Ancona contestava l’assunto del ricorrente
sostenendo che, ancorché munito di particolare permesso per gli invalidi, non
era comunque autorizzato a circolare nella zona strettamente riservata alla
circolazione pedonale. Il Giudice
di pace di Senigallia, con sentenza del 29 luglio 2002, accoglieva
l’opposizione affermando che, rilevate le condizioni fisiche dell’attore, lo
stesso doveva considerarsi legittimato a transitare con il proprio automezzo
anche nelle zone soggette a particolari divieti. Per la
cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Prefetto di Ancona con due
motivi. G. C. non
ha svolto attività difensiva. MOTIVI
DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo di ricorso il Prefetto di Ancona
denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e
deduce carenza di motivazione mancando in sentenza un’argomentazione che
consente di ripercorrere l’iter logico
seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di accoglimento del
ricorso. Con il
secondo motivo il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell’art. 7, primo
comma lettera A e tredicesimo e
dell’art. 188 c.d.s. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e si duole che il
giudice di pace abbia erroneamente ritenuto che agli invalidi, muniti di
permesso di parcheggio, sia consentito transitare con il proprio automezzo
anche nelle zone soggette a particolari divieti. Ora, mentre
non va ritenuto fondato il primo motivo di ricorso perché una motivazione per
l’accoglimento dell’ opposizione in effetti nella sentenza vi è; d’altra parte
è da accogliere il secondo assorbente
motivo di ricorso essendo del tutto erroneo affermare, così come si legge in
sentenza, che agli invalidi, pur muniti di permesso di parcheggio negli spazi
appositi loro riservati, sia consentito transitare con il proprio automezzo
anche nelle zone soggette a particolari divieti. L’art. 188
del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 prescrive che gli enti proprietari della
strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la
segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone
invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative
autorizzazioni rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza. Entro tali
limiti, e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato,
pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre
è, anche per loro, vietato di transitare in auto dappertutto, come erroneamente
affermato nella sentenza impugnata, e men che mai in zone totalmente vietate
alla circolazione stradale perché limitate ai pedoni, il C., avendo percorso
una strada riservata alla circolazione esclusivamente pedonale ha chiaramente
violato la norma contestata incorrendo nella sanzione comminatagli. Affermato,
quindi, il principio che agli invalidi è consentito
circolare, oltre che sostare, in auto anche nelle apposite strutture loro
riservate e debitamente segnalate mentre anch’essi sono tenuti a rispettare i
divieti prescritti per la generalità dei conducenti salvo che non sia per loro
espressamente consentito, giusta apposito segnale, il ricordo del Prefetto di
Ancona non può che essere accolto. La sentenza
impugnata va conseguentemente cassata e decidendosi nel merito, non essendo
necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, va rigettata l’opposizione
del C. con condanna dello stesso al pagamento delle spese prenotate e
prenotande a debito nonché gli onorari di questa fase del giudizio che si
liquidano in €. 300,00 in favore del ricorrente. |
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