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Corte di Cassazione 11/07/2007

Giurisprudenza di legittimità - Limiti alla circolazione - Centri abitati - Veicoli al servizio di persone invalide - Circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte a divieto di transito dei veicoli - Violazione dell’articolo 7, comma tredicesimo, c.s. – Sussistenza

Cass. Civ. Sezione II, 6 settembre 2006, n. 19149

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sezione II, 6 settembre 2006, n. 19149

Limiti alla circolazione - Centri abitati - Veicoli al ser­vizio di persone invalide - Circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte a divieto di transito dei veicoli - Violazione dell’articolo 7, comma tre­dicesimo, c.s. – Sussistenza.

In tema di violazioni alle norme del Codice della strada, con riferimento al divieto di circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte al divieto di transito dei veicoli, ai sensi dell’articolo 1, comma primo, lett. a), del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Co­dice della strada), e con riguardo ai veicoli al ser­vizio di persone invalide, l’articolo 188 del predetto D.L. vo prescrive che gli enti proprietari della stra­da sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative autorizzazioni rila­sciate dal sindaco del comune di residenza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in auto nelle zone totalmente vietate alla circolazione stradale perché limitate ai pedoni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso del 26 ottobre 2001, C. G. proponeva davanti al Giudice di pace di Senigallia opposizione avverso il verbale di contestazione emesso nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Senigallia per violazione dell’art. 7 lettera A, comma 13, del Codice della strada.

Assumeva il ricorrente che il giorno 7 ottobre 2001, alle ore 8,30 era alla ricerca di una farmacia di turno allorché all’incrocio tra la via Cavour e la via Mastai della città si era scontrato con un ciclomotore che aveva urtato contro lo sportello anteriore destro della sua autovettura. In tale occasione, intervenuta la polizia stradale, gli era stata contestata la violazione di cui sopra per avere circolato con la vettura in zona riser­vata alla circolazione pedonale senza tener conto che, quale invalido civile particolarmente menomato nella deambulazione, gli era consentito di muoversi con il proprio mezzo in tutte le zone riservate.

Costituitosi in giudizio il Prefetto di Ancona con­testava l’assunto del ricorrente sostenendo che, ancor­ché munito di particolare permesso per gli invalidi, non era comunque autorizzato a circolare nella zona strettamente riservata alla circolazione pedonale.

Il Giudice di pace di Senigallia, con sentenza del 29 luglio 2002, accoglieva l’opposizione affermando che, rilevate le condizioni fisiche dell’attore, lo stesso do­veva considerarsi legittimato a transitare con il proprio automezzo anche nelle zone soggette a particolari di­vieti.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri­corso il Prefetto di Ancona con due motivi.

G. C. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo di ricorso il Prefetto di Ancona denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e deduce carenza di motivazione mancando in sentenza un’argomentazione che consente di ripercorrere l’iter logico seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di accoglimento del ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell’art. 7, primo comma lettera A e tredi­cesimo e dell’art. 188 c.d.s. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e si duole che il giudice di pace abbia erronea­mente ritenuto che agli invalidi, muniti di permesso di parcheggio, sia consentito transitare con il proprio au­tomezzo anche nelle zone soggette a particolari divieti.

Ora, mentre non va ritenuto fondato il primo mo­tivo di ricorso perché una motivazione per l’accogli­mento dell’ opposizione in effetti nella sentenza vi è; d’altra parte è da accogliere il secondo assorbente mo­tivo di ricorso essendo del tutto erroneo affermare, così come si legge in sentenza, che agli invalidi, pur muniti di permesso di parcheggio negli spazi appositi loro ri­servati, sia consentito transitare con il proprio auto­mezzo anche nelle zone soggette a particolari divieti.

L’art. 188 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 pre­scrive che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative auto­rizzazioni rilasciate dal Sindaco del Comune di resi­denza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro ri­servate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in auto dappertutto, come erroneamente affermato nella sen­tenza impugnata, e men che mai in zone totalmente vietate alla circolazione stradale perché limitate ai pe­doni, il C., avendo percorso una strada riservata alla circolazione esclusivamente pedonale ha chiara­mente violato la norma contestata incorrendo nella sanzione comminatagli.

Affermato, quindi, il principio che agli invalidi è consentito circolare, oltre che sostare, in auto anche nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate mentre anch’essi sono tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità dei conducenti salvo che non sia per loro espressamente consentito, giusta apposito segnale, il ricordo del Prefetto di Ancona non può che essere accolto.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e decidendosi nel merito, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, va rigettata l’opposizione del C. con condanna dello stesso al pagamento delle spese prenotate e prenotande a debito nonché gli onorari di questa fase del giudizio che si liquidano in €. 300,00 in favore del ricorrente.


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Mercoledì, 11 Luglio 2007
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