La sentenza del Tribunale di Camerino
n. 25 del 02/04/2007, affermando la specificità delle mansioni degli addetti
alla Polizia Municipale ha accertato il demansionamento del Comandante dei
vigili urbani, che in seguito alla delibera della Giunta Comunale era stato
nominato unico responsabile del servizio statistica e conseguentemente
spogliato delle mansioni di Comandante dei vigili urbani, pur percendo lo
stesso trattamento economico. L’aspetto più interessante evidenziato
dal Giudice nella sentenza, è costituito dal riferimento alla Legge n. 65 del
07/03/1986, meglio conosciuta come legge quadro sull’ordinamento della Polizia
Municipale; il Giudice afferma che tale legge “riconosce al Comandante
del Corpo quella specificità e quella autonomia che sono elementi di
peculiarità ed atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili
delle strutture comunali, anche di livello apicale”. Un altro aspetto importante
sottolineato nella sentenza è il richiamo allo “spirito informatore del vigente
art. 2103 c.c.” in virtù del quale il Giudice afferma “il diritto del
lavoratore all’utilizzazione, al perfezionamento ed all’accrescimento del
proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisita nella pregressa
fase del rapporto e ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni
determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate
fino a quel momento, o che per altro verso comportino una sotto utilizzazione
del patrimonio professionale del lavoratore avendosi riguardo non solo alla
natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore, ma anche al grado di
autonomia e discrezionalità del loro esercizio, nonché alla posizione del
dipendente nel contesto dell’organizzazione aziendale del lavoro”. (Altalex, 13 luglio 2007. Nota di Barbara Arzilli) Tribunale di
Camerino Sentenza 2 aprile
2007, n. 25 N° 25/07 Sent. TRIBUNALE DI CAMERINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica, nella
persona della Dott.ssa Giuliana Basilli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la
seguente SENTENZA nella causa civile - in materia di lavoro - iscritta al n. 116/05
del Ruolo Generale del lavoro dell’ anno 2005. promossa con ricorso depositato
presso la Cancelleria il 20.6.2005, DA B....... I......, residente a ....................................,
rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso introdutivo
dall’ Avv. Barbara Arzilli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
legale dell’ Avv. Barbara Arzilli in Macerata via Lorenzoni n. 17; - ricorrente - CONTRO COMUNE DI
C............................., in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato
a stare in giudizio in virtù di deliberazione Giunta Municipale n. 198/2005,
rappresentato e difeso, in forza di procura a margine della memoria di costituzione
e risposta, dall’ Avv. Tommaso Acconcia e dall’ Avv. Claudio Cicconi, ed
elettivamente domiciliato in San Severino Marche via XX Settembre n.4 presso lo
studio legale Acconcia - Cicconi, - resistente - Oggetto: demansionamento Conclusioni per il ricorrente: ’’ accertare i fatti in premessa e il
comportamento illegittimo, tenuto dal Comune di C.............. e per l’effetto
dichiarare la revoca, la nullità o annullare la delibera n. 101 del 3.7.2004 in
quanto lesiva dei diritti del ricorrente con il contestuale ripristino della
funzione di comandante in capo al sig. B.............. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ’’ Conclusioni per il resistente: ’’ Conclude affinchè l’ Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, voglia: In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile il
ricorso per difetto di giurisdizione. Nel merito, accertata la piena
legittimità dell’ operato dell’ Amministrazione, respingere il ricorso promosso
dal dipendente I...... B....... Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di
lite. ’’ SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Con ricorso depositato in data
20.06.2005 B....... I........, dipendente del Comune di C.........., conveniva
in giudizio innanzi al Tribunale di Camerino in funzione di Giudice del Lavoro
il predetto Ente, perchè venisse dichiarata la revoca, la nullità o l’
annullamento della delibera n. 101 del 3 luglio 2004, con la quale l’
Amministrazione convenuta aveva revocato le funzioni di Comandante del Servizio
di Polizia Muncipale al tenente B......, con il contestuale ripristino della
funzione di Comandante in capo al medesimo B....... Esponeva il ricorrente: - di essere dipendente del Comune di
C....... sin dal 1980 con funzioni di Comandante di Polizia Municipale; - che, con delibera Giunta Municipale
n. 14 del 14.2.2001 ( rectius : 2002); il Comune di C....... decideva di
trasferire il Servizio di Statistica dall’ Area Demografica a quella di Polizia
Municipale; - che, con provvedimento n. 2030 del
21.2.2002, l’ espletamento delle operazioni di rilevazioni statistiche veniva
affidato al B......, nominato unico responsabile del Servizio, mantenendo le
funzioni di Comandante di Polizia Muncipale; - che poi, con delibera n. 101 del 3.7.2004,
motivata con esigenze di rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di
Polizia Municipale, venivano revocate al ten. B...... le funzioni di Comandante
del Servizio di Polizia Municipale; - che tale determinazione si doveva
ritenere illegittima. Il Comune di C......, si costituiva in
giudizio con memoria di costituzione e risposta, eccependo, preliminarmente, l’
inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice adito e,
nel merito, contestando in fatto e in diritto le deduzioni e conclusioni di cui
al ricorso. L’ ente convenuto chiedeva pertanto, in
via preliminare, dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di
giurisdizione e, nel merito, il rigetto della domanda, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. L’ istruttoria si estrinsecava nella
produzione di documenti e nell’ interrogatorio libero delle parti; veniva
quindi concesso termine per note difensive e, all’ udienza dell’ 1.3.2007, la
causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale si dava lettura in
pubblica udienza. MOTIVI DELLA
DECISIONE Va in primo luogo rilevata l’
infondatezza dell’ eccezione di giurisdizione formulata da parte resistente. In materia di lavoro pubblico
privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall’ art. 63
co.1 D. L. vo n. 165/2001, risulta che non è consentito al titolare del diritto
soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere,
per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l’ annullamento
dell’ atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro
previa disapplicazione dell’ atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei
quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca
a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è
consentita esclusivamente l’ instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la
tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’ atto e dagli ampi
poteri riconsciuti al giudice ordinario dal secondo comma del menzionato art.
63 (Cass. S.U. ord. n. 13169 del 5.6.2006; sulla base del suddetto principio la
Corte ha dichiarato la giurisdizione dell’ A.G.O. in controversia concernente,
alla stregua del ’’petitum’’ sostanziale azionato, il comportamento del Comune
datore di lavoro il quale, modificando con tre delibere la pianta organica,
aveva dapprima soppresso il posto al quale era addetto il ricorrente,
collaboratore professionale, poi deliberato di adibirlo a mansioni di autista di
scuolabus e manutenzione di mezzi comunali, quindi, a fronte del rifiuto di
questi, deliberato di collocarlo in mobilità con atti che, pur essendo oggetto
di richiesta di annullamento, costituivano espressione del potere di gestire i
rapporti di impiego del personale). La giurisdizione del Giudice ordinario
e di quello amministrativo, infatti, deve essere in concreto identificata non
già in base al criterio dela soggettiva prospettazione della domanda, ma alla
stregua del cd. ’’petitum’’ sostanziale, ossia considerando l’ intrinseca
consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal
giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’
ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa
sostanziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto
amministrativo, poichè l’ individuazione della giurisdizione è determinata
dall’ oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al
criterio oggettivo del ’’petitum’’ sostanziale, all’ esito dell’ indagine sull’
effettiva natura della controversia in relazione ale caratteristiche del
particolare rapporto fatto valere in giudizio (Cass. S.U. sent. n. 14846 del
28.6.2006; Cass. S.U. n. 7507 del 15.5.2003). Nel caso di specie, alla luce dell’
orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sopra riferito e
considerato il petitum sostanziale individuato sulla base della effettiva
natura della controversia ( il ricorrente deduce la violazione di un diritto
soggettivo e chiede la declaratoria di revoca, nullità o annullamento della
delibera n. 101/2004 allo scopo di ottenere il ripristino della funzione di
Comandante della Polizia Muncipale del Comune di C.............. ), si ritiene
sussistente la giurisdizione dell’ Autorità Giudiziaria Ordinaria. In relazione
alla presente controversia. Nel merito, la domanda attorea è
fondata nei termini che seguono. La soluzione della controversia impone
come punto di passaggio obbligato l’ esame ’’cronologico’’ delle qualifiche e,
soprattutto, delle mansioni del ricorrente B........ e dei relativi atti
comunali, sulla base della documentazione agli atti di causa e delle
circostanze incontestate emerse in sede di interrogatorio libero delle parti,
nonchè della normativa di riferimento, cioè relativa alla polizia municipale. A seguito dell’ assunzione, avvenuta
con delibera consiliare del Comune di C....... del 22.2.1980 n. 9,
B.......I........ svolgeva le funzioni di Comandante della Polizia Municipale
di C.......... e in particolare mansioni di coordinamento e direttive ai vigili
urbani e al restante personale dell’ area e tali mansioni sono state svolte
ininterrottamente fino al febbraio 2002. Con delibera Giunta Municipale n. 14
del 14.2.2002, immeditamente esecutiva, l’ Amministrazione decideva di
trasferire le funzioni statistiche di competenza dell’ Ente Locale al Servizio
di Polizia Municipale, creando un ufficio statistica (v. parte motiva del doc.
n. 1 prodotto dal ricorrente) . Appena una settimana dopo, con
provvedimento prot. n. 2030 del 21.2.2002 emesso dal responsabile del servizio
di Polizia Municipale dott. A..........V........., il Tenente I.........
B.........., ’’attuale comandante del Servizio di Polizia Municipale’’ , veniva
nominato unico responsabile (ed addetto) del predetto ufficio statistica,
mantenendo le funzioni di comandante del Servizio di Polizia Municipale. Infine, con delibera Giunta Municipale
n. 101 del 2.7.2004 si deliberava ’’ di revocare al tenente
B..........I........ le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia
Municipale, attualmente in capo allo stesso’’. Tale delibera risulta formalmente
emessa per le seguenti causali e motivi: - intenzione di ’’ procedere ad una
rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di Polizia Municipale operante
nell’ Area di Vigilanza...al fine di permettere al personale presente nel
citato settore di acquisire una specifica professionalità che può essere
raggiunta solo attraverso un coinvolgimento ed un impegno personale dei
soggetti interessati nelle funzioni da svolgere con responsabilità diretta in
ordine agli atti e operazioni da porre in essere’’, - ’’ ... si ritiene necessario
avvicendare al comando del servizio del quo un soggetto diverso da quello (Ten.
I.......B.....) che attualmente svolge le relative funzioni...’’, - ’’ ... si rende necessario revocare
le funzioni in precedenza attribuite al Ten I.......B........ in ragione anche
dell’ incarico di responsabilità dell’ Ufficio Statistica al quale quest’
ultimo risulta già preposto’’, - ’’ ... dalla scelta deriverà un
sicuro vantaggio all’ Ente... un miglioramento della qualità del servizio reso
all’ utenza, nonchè una crescita professionale del soggetto che sarà coinvolto
nell’ operazione...’’, - ’’ ... dall’ operazione in questione
non conseguirà un diverso trattamento giuridico ed economico per il ten.
I......B...... le mansioni attualmente svolte dal B......., anche in ragione
dell’ incarico cui è preposto presso l’ Ufficio Statistica, sono da ritenersi
equivalenti e senza diminuzione della retribuzione globalmente goduta’’, - ’’ ... l’ avvicendamento di cui
sopra... si rende necessario anche a seguito delle ultime vicende giudiziarie
che hanno visto coinvolto il tenente B........ ... l’ amministrazione non si è
potuta esimere dall’ attivare un procedimento disciplinare... dieci anni fa lo
stesso è stato sottoposto ad altro procedimento disciplinare’’ (v. doc. 2
prodotto da parte ricorrente). Il provvedimento di revoca dovrebbe
trovare ragione e fondamento, secondo la motivazione della delibera e le
deduzioni dell’ Ente resistente, nella potestà organizzativa dell’ ente e nel
legittimo esercizio dello ius variandi del datore di lavoro con equivalenza
delle mansioni precedenti e successive al provvedimento. Ritiene invece il Giudicante che l’
attività posta in essere dal Comune resistente non risulta rispettosa della
normativa, e in particolare del disposto dell’ art. 52 D. l.vo n. 165/2001, che
richiama e ribadisce i principi di cui all’ art. 2103 c.c., e del CCNL di comparto. L’esame della parte motiva del
provvedimento di revoca dell’ incarico di Comandante della Polizia Municipale
in capo al B....... evidenzia, invero, che le motivazioni e causali dell’ atto
sono indicate con formule stereotipate e prive di effettivo significato ed
appaiono lacunose, generiche e contraddittorie, non sono indicate ragioni
concrete, tecniche e/o organizzative, per la revoca dell’ incarico al B...... L’unica ragione concreta della revoca
dell’ incarico desumibile dalla delibera n. 101/2004 è data dal coinvolgimento
del B....... in vicende giudiziarie e nella sottoposizione dello stesso a
procedimenti disciplinari, uno risalente nel tempo ed uno più recente, e quindi
un intento ’’paradisciplinare’’, da cui deriva l’ illegittimità del provvedimento
per contrasto con il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni
disciplinari e per violazione delle norme relative al procedimento
disciplinare. Nel caso di specie, risulta evidente,
anche soltanto sulla base del mero esame degli atti posti in essere dall’ Ente
Locale, che non ci troviamo di fronte ad un datore di lavoro accorto ed
imparziale che si avvale legittimamente dello ius variandi, ma di fronte ad un
datore che, pur di ’’eliminare’’ da un posto di responsabilità e ’’visibilità’’
un dipendente ’’scomodo’’, non esita ad esporsi alle gravi conseguenze che
possono derivare da un contenzioso come quello che ci occupa. Le motivazioni addotte nella delibera
in questione, invero, non giustificano la revoca dell’ incarico di Comandante
di Polizia Municipale al B........, la sua assegnazione, quale ’’responsabile
unico’’ all’ ufficio statistica e la sua sostanziale esclusione dall’ organico
della Polizia Municipale, senza considerare l’ effettiva consistenza e le
condizioni di lavoro del ricorrente, il quale, in sede di interrogatorio
libero, ha riferito, con riguardo al lavoro presso l’ ufficio statistica, ’’
l’espletamento di dette mansioni richiede pochissimo tempo, data l’ entità
della popolazione, ciò fino a settembre 2004, preciso che svolgevo detto lavoro
nella soffitta del Comune dove ero completamente solo. Con provvedimento dell’
ottobre 2004 mi sono stati assegnati altri sette procedimenti...’’ Ritiene inoltre il Giudicante che,
dalla semplice lettura della normativa di riferimento e della documentazione
agli atti relativa alle mansioni effettivamente assegnate se disimpegnate dal
B......, emerga in modo palese la violazione dell’ art.2103 c.c., i cui
principi sono ribaditi dall’ art. 52 del D. L.vo n. 165/2001, da parte dell’
Ente datore di lavoro. Il Tenente B........I......., quale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale espletava mansioni pacificamente
consistite - tra l’ altro - in attività di coordinamento del personale addetto
al proprio ufficio, in attività di polizia giudiziaria e di polizia locale o
amministrativa, di qualificato contatto con la popolazione e con autorità
pubbliche, sicuramente professionalmente più qualificanti di quelle assegnate
da ultimo ed attualmente espletate presso l’ ufficio statistica. Nella nota n. 6508 del 4.6.2002
indirizzata al B....... e in quelle allegate alla stessa (doc. n. 5 di parte
ricorrente) sono elencate le funzioni da svolgere da parte dell’ ufficio
statistica ’’ di esclusiva competenza ’’ del B......... Da tali note si evince che trattasi di
mansioni di carattere ripetitivo, che non richiedono particolare
professionalità, e comunque un grado di professionalità notevolmente inferiore
rispetto a quelle di Comandante della Polizia Muncipale, e non implicano, a
differenza di quelle in precedenza svolte presso l’ Ufficio di Polizia
Municipale, l’esercizio di funzioni di coordinamento e controllo di altri
lavoratori, funzioni queste ultime che, tra l’ altro, il ricorrente, ha
espletato per lungo tempo. Ciò risulta palese soltanto considerando
le ridotte dimensioni e l’ entità della popolazione del Comune di
C............. ( nella delibera n. 14 del 14.2.2002 si indica una popolazione
di circa 4.600 abitanti) e la conseguente limitata consistenza - in termini di
operazioni da svolgere, di semplicità e ripetitività delle stesse e del tempo
necessario per l’ espletamento - dell’ attività dell ufficio statistica, nel
quale per altro il B......... opera quale unico addetto (v. nota n. 6508 del
4.6.2002 e delibera n. 101/2004) , mentre, come sopra evidenziato, quale
comandante di Polizia Municipale effettuava attività di coordinamento e
direzione di altri dipendenti di livello inferiore ( v. dotazione organica del
Comune di C........ in atti) . Non si può inoltre non tener conto che
la Polizia Municipale è caratterizzata dalla peculiarità ed atipicità delle
funzioni attribuite che concernono una attività di Polizia locale la cui azione
è preordinata alla tutela del pubblico interesse, dovendo garantire la
sicurezza, la salvaguardia e l’ ordinata e civile convivenza della
collettività. La normativa di riferimento, costituita
dalle legge 7.3.1986 n. 65 - legge quadro sull’ ordinamento della Polizia
Municipale - , riconosce al Comandante del Corpo quella specificità e quella
autonomia che sono elementi di peculiarità ed atipicità che lo
contraddistinguono dagli altri responsabili delle strutture comunali, anche di
livello apicale. In sostanza, essendo il Comandante
della Polizia Municipale l’ unica figura professionale, nell’ ambito del
comune, che gode di una disciplina ad hoc, non è consentita la sua sostituzione
con un altro soggetto, essendogli riservata per espressa previsione normativa,
una disciplina diversa da quella degli altri dipendenti ( v. Consiglio di Stato
12.3.1996 n. 262 e 28.4.1995 n. 623). La materia della polizia locale trova
inoltre regolamentazione nella legge Regione Marche n. 38 del 29 ottobre 1988 -
norme in materia di polizia locale. La L.R. n. 38/1988 all’ art. 4 elenca
specificamente i molteplici e peculiari compiti degli addetti ai servizi di
polizia locale: ’’a) vigilare sull’ osservanza delle
leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanati dallo Stato, dalla Regione
e dagli enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia
urbana e rurale, la circolazione stradale, l’ edilizia, l’ urbanistica, il
commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza
ittica e venatoria, la tutela ambientale ; b) svolgere i compiti di polizia
stradale attribuiti dalla legge; c) prestare opera di soccorso nelle
pubbliche calamità e nei disastri, d’ intesa con le autorità competenti, nonchè
in caso di privati infortuni; d) assolvere a compiti di informazione,
di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle
autorità competenti; e) prestare servizi d’ ordine, di
vigilanza e di scorta, necessari per l’ espletamento di attività e compiti
istituzionali degli enti di appartenenza; f) assolvere alle funzioni di polizia
locale o amministrativa attribuite agli enti locali dal DPR 616/1977; g) esercitare funzioni di polizia
giudiziaria e svolgere, nell’ ambito delle proprie attribuzioni, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo
1986 n. 65; h) svolgere funzioni tipiche di
prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto
con la popolazione; i) svolgere gli altri compiti demandati
dal regolamento del successivo art. 11 ’’ . Tra i compiti degli addetti ai servizi
di polizia locale non sono ricomprese le funzioni di responsabile del servizio
di statistica, attribuite ai Tenente B...... in data 21.2.2002 (v. decreto del
segretario Comunale in atti), che, anche per tale motivo e non essendo stato
adottatodal Comune di C...... il regolamento di cui all’art. 11 L. n. 38, non
potevano essere assegnate al B..... Inoltre l’ art 5 della predetta legge
regionale prevede espressamente, con riguardo allo svolgimento dell’ attività
sul territorio, che ’’1. Le attività di polizia vengono svolte in una
uniforme... 2.
Gli addetti al servizio di polizia locale non possono essere adibiti a compiti
diversi da quelli istituzionali. 3. I distacchi e i comandi sono
consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di
polizia locale ... ’’. Nel caso in esame è evidente la
violazione del divieto normativo sopra indicato da parte del Comune di
C........, atteso che il B....... non poteva essere adibito a compiti diversi
da quelli di Comandante della Polizia Municipale, del cui ufficio (importante
per la molteplicità, importanza e delicatezza dei compiti svolti) è stato per
molto tempo responsabile unico, per poi essere via via sminuito nelle sue
mansioni e nella sua figura professionale, da ultimo con la delibera n. 101/2004. Al riguardo si segnala che il B.......,
già all’ atto della ricezione del provvedimento sindacale prot. n. 6508 del
4.6.2002 indirizzata al Ten I......B....... Responsabile del procedimento -
statistica area vigilanza e avente ad oggetto l’ invio prospetto funzioni da
svolgere da parte dell’ Ufficio Statistica, ha contestato la ’’legittimità’’
dell’ affidamento di tali mansioni, apponendo in calce alla nota la dicitura ’’
il quale dichiara che questo provvedimento è in contrasto con l’ art. 5 comma 2
Legge Regionale Marche 29.10.1988 n. 38’’. Come è noto l’art. 2103 c.c. afferma il
diritto del lavoratore all’ effettivo svolgimento della propria prestazione
anche perchè il lavoro costituisce non solo un mezzo di sostentamento, ma
altresì un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore ai sensi
degli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione (Cass. Sez. Lav. n. 7967 dell’
1.6.2002) . Corente con lo spirito informatore del
vigente art. 2103 c.c. è l’ affermazione che tale norma sia tesa a far salvo il
diritto del lavoratore all’ utilizzazione, al perfezionamento ed all’
accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia
acquisita nella pregressa fase del rapporto (v. in tal senso, tra le altre,
Cass. 4.10.1995 n. 10405) e ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni
determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate
fino a quel momento, o che per altro verso comportino una sotto utilizzazione
del patrimonio professionale del lavoratore avendosi riguardo non solo alla
natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore, ma anche al grado di
autonomia e discrezionalità del loro esercizio, nonchè alla posizione del
dipendente nel contesto dell’ organizzazione aziendale del lavoro (Cass.
14.7.1993 n. 7789). In siffatta ottica, una violazione
della lettera e della ratio dell’ art. 2103 c.c. può quindi ipotizzarsi, in
considerazione degli interessi sostanziali tutelati dal legislatore, anche
allorquando si sia in presenza di una modifica solo quantitativa (ma non è
questo il caso di specie) delle mansioni assegnate al lavoratore, che si
traduca in una riduzione dei compiti lavorativi del dipendente. La modifica delle mansioni del
dipendente può infatti determinare in concreto - in ragione dell’ inattività o
della ridotta attività, della specifica natura delle residuali prestazioni e
delle sue concrete modalità di svolgimento - un progressivo deperimento del
bagaglio culturale del dipendente ed una perdita di quelle conoscenze ed
esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi, in
ultima analisi, in un graduale appannamento della propria professionalità. Il disposto dell’ art. 2103 c.c.
finisce, affermano sempre i Giudici della Corte di legittimità, per essere
violato non solo quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma
anche quando il medesimo (ancorchè senza conseguenze sulla retribuzione) sia
lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti
rapportati alla propria capacità professionale acquisita, come è nel caso di
specie, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo
di estrinsecazione della personalità del soggetto (v. sul punto: Cass.
4.10.1995 n. 10405; Cass. 13.8.1991 n. 8835). Ciò posto, rilevato che l’ art. 2103
c.c., nell’ ambito dei poteri organizzativi e gestionali del datore di lavoro,
stabilisce il principio della immodificabilità in peius delle mansioni cui è
adibito il dipendente, deve ritenersi - conformemente all’ orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità - che il concetto di
equivalenza delle mansioni prescinda dalla riconducibilità in astratto delle
mansioni al medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove
mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e
professionale del dipendente al fine di salvaguardare il livello professionale
raggiunto: ne segue che, ai fini del giudizio di equivalenza, si deve
verificare se le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del
dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito
nella pregressa fase del rapporto e da garantire lo svolgimento e l’
accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità
di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione
delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed
esperienze (ex plurimis Cass. S. U. sent. n. 25033 del 24.11.2006; Sez n.10628
del 9.5.2006, relativa a caso analogo a quello oggetto del presente giudizio;
Cass. 2.10.2002 n. 14150; Cass. n. 425 del 12.1.2006; Cass n.7453 del
12.4.2005; Cass. n. 7351 dell’ 11.4.2005; Cass. n. 6326 del 23.3.2005; Cass. n.
19836 del 4.10.2004). Da quanto sopra esposto è certo ed
incontrovertibile che, nella fattispecie, non è stata posta in essere soltanto
un’ alterazione dei precedenti assetti organizzativi, ma una concreta
variazione in peius della posizione professionale di B......I....... Ebbene, nel caso di specie, deve
ritenersi l’ illegittimità dell’ assegnazione del ricorrente all’ Ufficio
Statistica e la successiva revoca delle funzioni di Comandante della Polizia
Municipale, essendo stata determinata una dequalificazione professionale del
B....... , tenuto conto dell’ attribuzione di compiti tali da costringerlo ad
una parziale inattività e che evidenziano uno svuotamento del contenuto
professionale delle mansioni cui il medesimo era precedentemente adibito e tali
da non consentire, in ogni caso, l’ utilizzo del bagaglio professionale e delle
capacità acquisite. Si rileva che la sussistenza di
dequalificazione in casi analoghi (anche relativi a controversie coinvolgenti
Comandanti di Polizia Municipale) è stata ripetutamente affermata dalla
giurisprudenza (v. Corte d’ Appello di Roma del 16.5.2002; Trib. Lecce ord.
17-18.3.2003; Corte d’ Appello di L’ Aquila 5.8.2003, Cass. 11.1.1005 n. 276). Ne segue il diritto del ricorrente ad
essere reintegrato nelle mansioni precedentemente svolte (in relazione alla
peculiarità del ruolo rivestito, per quanto sopra detto, deve escludersi che
possano essere individuate mansioni equivalenti), previa disapplicazione della
delibera n. 101/2004, stante la domanda di cui al ricorso introduttivo. A ciò è sicuramente facoltizzato il
giudice ordinario, il quale, oltre al potere di disapplicare gli atti
amministrativi, se illegittimi e se rilevanti ai fini della decisione, ha la
potestà di adottare provvedimenti di ’’ accertamento, costitutivi e di
condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati ’’ . Di contro deve disattendersi la domanda
del ricorrente volta all’ annullamento degli atti datoriali, considerata la
natura di tali atti (delibere del Consiglio Comunale) e che la violazione del
disposto dell’ art. 2103 c.c. , mediante il comportamento complessivo dell’
ente (concretizzatosi nel caso di specie nell’ adozione di provvedimenti che
appaiono preordinati alla demansionamente del dipendente) non legittima l’
anullamento del provvedimento dell’ Ente. La domanda va pertanto accolta nei
termini di cui al dispositivo. La parziale soccombenza del ricorrente
in merito alla rimozione dei provvedimenti amministrativi consente la
compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, mentre i residui due
terzi devono essere posti a carico dell’ ente resistente e si liquidano come in
dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Camerino, in
composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giuliana Basilli, in
funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda
avanzata dal ricorrente B.........I......... nei confronti di COMUNE DI C............ ogni diversa domanda, istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: In parziale accoglimento del
ricorso, accerta il demansionamento del ricorrente per effetto della delibera
Giunta Municipale del Comune di C......... n. 101 del 3.7.2004 e,
conseguentemente, condanna l’ ente resistente alla reintegra del ricorrente
nelle mansioni precedentemente svolte. Condanna l’ ente resistente
alla rifusione in favore del ricorrente di 2/3 delle spese di lite, che liquida
in Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.200,00 per onorari) oltre IVA e CAP come per
legge, compensando tra le parti il residuo 1/3. Così deciso in Camerino, li 1.3.2007 Il Giudice IL CANCELLIERE C1 V° depositato in
cancelleria in data 2 APR 2007 Il Cancelliere C1 |
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