IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [1]
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 [2], concernente regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [3];
Visto l’articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 [4],
recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo,
che prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione ed integrazione
della medesima legge, di revisione ed armonizzazione delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, nonché di definizione delle modalità
di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione previsto dalla
stessa legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 17 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 settembre 2004;
Ritenuto di poter solo in parte aderire ai rilievi ed alle osservazioni
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, allo scopo di mantenere
la coerenza dell’intervento e la sua rispondenza al testo unico in materia
di immigrazione;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali,
per le politiche comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, per le
pari opportunità, per gli italiani nel mondo, degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività
produttive, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i
beni e le attività culturali;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art.
1
Accertamento
della condizione di reciprocità
1. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, di seguito denominato: "d.P.R. n. 394 del 1999", è
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità).
1. Ai fini dell’accertamento della condizione di reciprocità, nei
casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta,
comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che
ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati
relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte
dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti stranieri.
2. l’accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini
stranieri titolab>, nonché per i cittadini stranieri titolari di
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia,
per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari
in regola con il soggiorno.".
Art.
2
Rapporti
con la pubblica amministrazione
1.
All’articolo 2 del d.P.R. n. 394 del 1999 [6] sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di cui agli articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati
nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi
dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di
traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana
attesta la conformità all’originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia.
l’interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti
non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina
gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2, del testo unico.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma
1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di
una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità
dei documenti, rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche
in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione
del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche
o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,
sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli
interessati.".
Art.
3
Comunicazioni
allo straniero
1.
All’articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999 [7] sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione,
il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello
di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il
rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato,
contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione,
effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del
contenuto dell’atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana,
il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto,
anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella
lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per
indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento
in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo
la preferenza indicata dall’interessato.";
b) al comma 4, dopo le parole: "legge 30 luglio 1990, n. 217," sono inserite
le seguenti: "e successive modificazioni,".
Art.
4
Rilascio
dei visti d’ingresso
1.
All’articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 [8] sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso,
nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascun
tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli
affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali, della giustizia, della salute, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali
e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali
assunti dall’Italia.".
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio
del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete
e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto
o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove
è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.";
c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
"c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all’articolo
4, comma 3, del testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato
per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della
questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con
allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del
visto per il soggiorno di cui all’articolo 10, comma 3-bis;";
d) il comma 7 è soppresso;
e) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo
quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.";
f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d’ingresso, la rappresentanza
diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato,
che illustri i diritti e
doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia,
di cui all’articolo 2 del testo unico, nonché l’obbligo di presentarsi
nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il
suo ingresso in Italia.".
Art.
5
Visti
per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
1. l’articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito).
1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti
di cui all’articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello
unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda
dell’interessato deve essere corredata dalla:
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i
requisiti di cui all’articolo 28, comma 1, del testo unico [9];
b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui
all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico [10];
c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a
norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine,
l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa
la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico
ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età
e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi
di salute previsti dall’articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del
testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato
con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza
dei familiari a carico di cui all’articolo 29, comma 1, lettere b-bis)
e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti
privati, valutata dall’autorità consolare alla luce dei parametri
locali.
2. l’autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla
legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e)
e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano
diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento
familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima
procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini
della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un
procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia ricevuta della domanda
e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della
domanda e degli atti, del timbro datario dell’ufficio e della sigla dell’addetto
alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti
dall’articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello
straniero, lo Sportello unico per l’immigrazione verifica l’esistenza
del codice fiscale o ne richiede l’attribuzione, secondo le modalità
determinate con il decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo
11, comma 2. Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia, anche attraverso
procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta
ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità
consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l’archivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari
esteri.
5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma
4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda
di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati
a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione,
in via telematica, allo Sportello unico.".
Art.
6
Diniego
del visto d’ingresso
1.
Dopo l’articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Diniego del visto d`ingresso).
1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente
regolamento, l’autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero,
con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente
l’indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto
di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne
in primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile
o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dall’interessato. Il provvedimento di diniego è motivato,
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento
è consegnato a mani proprie dell’interessato.".
Art.
7
Uscita
dal territorio dello Stato e reingresso
1.
All’articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 [11] sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "permesso di soggiorno" sono inserite le
seguenti: "o della carta di soggiorno";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non
più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto
dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto
a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento
scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti
dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per
adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso
di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei
suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso
dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.";
c) il comma 5 è soppresso.
Art.
8
Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato
1.
Dopo l’articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore straniero, deve indicare con un’apposita dichiarazione, inserita
nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché
nella proposta di contratto di soggiorno di cui all’articolo 30-bis, comma
2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti
di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri
nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti
dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno,
di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) [12], del testo
unico, è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione
del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall’articolo
35, comma 1.".
Art.
9
Richiesta
del permesso di soggiorno
1.
All’articolo 9 del d.P.R. n. 394 del 1999 [13] sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro
il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella
quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in
caso di ricongiungimento familiare, di cui all’articolo 6, comma 1, ed
in caso d’ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 36,
comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell’interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia
dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il
terzo da conservare agli atti d’ufficio e il quarto da trasmettere al
sistema informativo di cui all’articolo 49 del testo unico. In luogo della
fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto
di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell’immagine, in dotazione all’ufficio.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse
da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell’interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002 [14], di cui all’articolo 5, comma 8, del testo
unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto
giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello
unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall’autorità
consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato
di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato
di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno,
tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli
11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede l’annullamento dei codici
fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta,
ovveroconferma l’avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del
dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità
determinate con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo
11, comma 2.";
c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per
il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da
quelli per motivi di famiglia e di lavoro.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell’articolo
24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati
dall’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2-bis [15], del medesimo
testo unico.";
e) al comma 6, dopo le parole: "del testo unico" sono aggiunte le seguenti:
"e all’articolo 11, comma 1, lettera c)".
Art.
10
Richiesta
del permesso di soggiorno in casi particolari
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 [16]
è inserito il seguente:
"1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta
giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto
turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell’ingresso
nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e
la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall’ufficio
di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le
procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dell’interno.".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 è
inserito il seguente:
"3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi
di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere
umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per
i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i
minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere
presentata dal legale rappresentante dell’ente proponente alla questura
competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.".
Art.
11
Rilascio
del permesso di soggiorno
1.
All’articolo 11 del d.P.R. n. 394 del 1999 [17] sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell’Autorità giudiziaria,
per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei
casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile
in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’articolo
380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti
di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6
e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali
per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato
di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive
e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello
straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di
una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi
nelle condizioni di cui all’articolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter,
del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di
cui all’articolo 33 del testo unico.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale,
che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con
l’indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto
permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero
non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità
annuale e alla data prevista dal visto d’ingresso per il rientro nel territorio
nazionale. Tale visto d’ingresso è concesso sulla base del nullaosta,
rilasciato ai sensi dell’articolo 38-bis.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità
al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di
istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi e contiene l’indicazione del codice fiscale.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 17,
rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i
soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in
via telematica, dei dati per l’attribuzione allo straniero del codice
fiscale e per l’utilizzazione dello stesso codice come identificativo
dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori
extracomunitari. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite
le modalità di consegna del permesso di soggiorno.";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede
al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento
familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello
unico che provvede alla convocazione dell’interessato per la successiva
consegna del permesso o dell’eventuale diniego, di cui all’articolo 12,
comma 1.".
Art.
12
Rinnovo
del permesso di soggiorno
1.
All’articolo 13 del d.P.R. n. 394 del 1999 [18] sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma
11";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro,
nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro
attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri
richiamati dall’articolo 5-bis, comma 1,
lettera a), del testo unico.".
Art.
13
Conversione
del permesso di soggiorno
1.
l’articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 14.
Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza
conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità
dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano
gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché
l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore
di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso,
previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro
è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso
al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione
minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il
Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente
l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni
di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo
e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno
per residenza elettiva di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2. l’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio
o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione
provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano
alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso
di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato
nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno
per l’attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente,
per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività
lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali,
anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite
annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del testo
unico, le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3,
comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio
sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per
motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per
motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti
sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.
La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito
in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della
frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o
dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare
corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio
può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno
per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo
3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
presso lo Sportello unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in caso
di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all’articolo
6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 39, comma 9. La disposizione
si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione
ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione
è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione
frequentato o del tirocinio svolto.".
Art.
14
Iscrizioni
anagrafiche
1.
Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223 [19], come modificato dall’articolo 15, comma
2, del d.P.R. n. 394 del 1999, è sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo
e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso
di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta
giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. l’ufficiale di anagrafe aggiornerà
la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.".
Art.
15
Richiesta
della carta di soggiorno
1.
All’articolo 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 [20] sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento
pensionistico per invalidità, specificandone l’ammontare.";
b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato
dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente, da cui risulti un
reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del
testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all’articolo
9, comma 1, e all’articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo
unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al
comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni
diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno,
e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati
dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione
in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono
validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti
per l’Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è
richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio
nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma
3, lettera a), del testo unico. A tale fine l’interessato deve produrre
l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti
di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari
e conviventi non a carico.";
d) al comma 6 dopo la parola: "corredata" sono soppresse le parole da:
",oltre" ad: "anche".
Art.
16
Rilascio
e rinnovo della carta di soggiorno
1.
Al comma 2 dell’articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999 [21], il
primo periodo è soppresso.
Art.
17
Ricorsi
contro i provvedimenti di espulsione
1.
Il comma 1 dell’articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 [22] è
sostituito dal seguente:
"1. La sottoscrizione del ricorso di cui all’articolo 13, comma 8, del
testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica
o consolare italiana, viene autenticata dai funzionariì delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono all’inoltro all’ufficio del giudice
di pace del luogo in cui siede l’autorità che ha disposto l’espulsione,
cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione
del ricorso.".
Art.
18
Divieto
di rientro per gli stranieri espulsi
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 [23]
è aggiunto il seguente:
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre
idonea documentazione comprovante l’assenza dal territorio dello Stato
presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza
o di stabile residenza, che provvede, verificata l’identità del
richiedente, all’inoltro al Ministero dell’interno.".
Art.
19
Autorizzazione
speciale al rientro per gli stranieri espulsi
1.
Dopo l’articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi).
1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
all’articolo 13, comma 13, del testo unico [24], è presentata
dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana
dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all’inoltro
della stessa al Ministero dell’interno, previa verifica dell’identità
e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della
documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
all’interessato il provvedimento del Ministero dell’interno.".
Art.
20
Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza
1.
Il comma 1 dell’articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 [25] è
sostituito dal seguente:
"1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento
dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai
sensi dell’articolo 14 del testo unico, è comunicato all’interessato
con le modalità di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, unitamente
al provvedimento di espulsione o di respingimento.".
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, è
aggiunto il seguente:
"5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero
destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione
all’udienza di convalida prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, del testo
unico.".
Art.
21
Rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
1.
Dopo il comma 3 dell’articolo 27 del d.P.R.
n. 394 del 1999 [26] sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all’articolo 18, comma 5, del
testo unico [27], può essere convertito in permesso
Mercoledì, 23 Febbraio 2005
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