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Decreti Legge 23/02/2005

In vigore dal 25 febbraio 2005 Immigrazione, modifiche all’attuazione della Bossi-Fini (Dpr 334/2004 Gu 10.2.2005)

da "CittadinoLex"

In vigore dal 25 febbraio 2005
Immigrazione, modifiche all’attuazione della Bossi-Fini
(Dpr 334/2004 Gu 10.2.2005)

Il regolamento attuativo della Bossi-Fini (Legge 189/2002) comporta una serie di modifiche e di integrazioni nei confronti della legislazione corrente in tema di immigrazione. Interviene infatti sul regolamento attuativo del Testo Unico di legge sull’immigrazione (d.P.R. 394/1999).

Ricapitoliamo per grandi linee alcuni aspetti essenziali dell’attuale normativa sull’immigrazione.

- PRINCIPALI MOTIVI DI INGRESSO: studio, lavoro, cure mediche a proprio carico, motivi umanitari. Per gli studi universitari, gli atenei stabiliscono entro il 31 dicembre di ogni anno il numero di posti da destinare agli studenti stranieri per l’anno successivo. Il rinnovo dei visti per lo studio dipende anche da un minimo di esami sostenuti. l’iscrizione agli ordini e ai collegi professionali per l’esercizio di determinate professioni dipende dalle amministrazioni competenti. Il Ministro competente può richiedere tuttavia il superamento di una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento. Per il riconoscimento delle professioni sanitarie (anche quelle che non hanno un ordine o collegio professionale) bisogna fare riferimento al Ministero della salute. Per l’iscrizione a quegli albi o agli elenchi speciali predisposti dal Ministero è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua italiana. I visti di ingresso per ricevere cure mediche a proprio carico vengono rilasciati dietro versamento di una cauzione pari al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni. E’ richiesta anche una documentazione che provi la disponibilità di risorse per la permanenza fuori della struttura sanitaria e per il rimpatrio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore.

- INGRESSI PROGRAMMATI DI LAVORATORI: appositi decreti fissano le quote massime di anno in anno, con indicazioni per il lavoro subordinato (anche a carattere stagionale) e per il lavoro autonomo. Per il 2005, vedi i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (entrambi nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2.2.2005). Un decreto riguarda i flussi dai Paesi comunitari (79.500 unità), l’altro è per quelli dai Paesi extracomunitari (79.500 unità).

- VISTI DI INGRESSO E DI TRANSITO: devono essere richiesti presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. La procedura non prevede più il rilascio separato di visti per il coniuge e i familiari al seguito. I visti di ingresso per lavoro dipendente sono rilasciati in base ad una proposta del datore di lavoro (contratto di soggiorno per lavoro). Il datore di lavoro certifica inoltre la disponibilità di un alloggio a norma e assume l’onere delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. l’accettazione delle domande avviene di norma entro 90 giorni dalla richiesta. Insieme al visto i migranti ricevono un documento che illustra i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso e al soggiorno in Italia.

- LO SPORTELLO UNICO: questo ufficio, istituito presso tutte le prefetture, lavora in modo coordinato con le questure, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatico-consolari e le Direzioni provinciali del lavoro. Tra le sue attività, l’esame delle proposte di contratto di soggiorno per lavoro (rilascio di nullaosta); la verifica o l’attribuzione di un numero di codice fiscale al lavoratore straniero; l’esame delle domande di ricongiungimento familiare (rilascio di nullaosta).

- DOCUMENTI DI SOGGIORNO: il permesso di soggiorno (rinnovabile) e la carta di soggiorno (non ha scadenza) valgono come documenti di identificazione personale e vanno richiesti presso la questura della provincia nella quale si intende soggiornare, ovvero presso Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare.

- COMUNICAZIONI ALLO STRANIERO: le comunicazioni per i provvedimenti che dispongono il respingimento, l’espulsione, la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno, il rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca o il rifiuto della carta di soggiorno avvengono per iscritto e recano le motivazioni e le modalità di impugnazione.

- USCITA E REINGRESSO: gli stranieri che vogliono recarsi dall’Italia in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione europea devono munirsi di passaporto. Per il rientro degli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, viene richiesto di esibire il passaporto o un documento equivalente, insieme al permesso di soggiorno o alla carta di soggiorno in corso di validità.

- ATTIVITA’ A FAVORE DEGLI IMMIGRATI: gli organismi privati, gli enti e le associazioni di settore possono presentare domanda di iscrizione all’apposito registro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. l’iscrizione per le attività di integrazione sociale è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni al contributo del Fondo nazionale per l’integrazione.

Un ampio sistema di note facilita la lettura del regolamento. Rinviano in particolare agli articoli modificati del regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione. (22 febbraio 2005)





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.



 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [1]



Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 [2], concernente regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [3];

Visto l’articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 [4], recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione ed integrazione della medesima legge, di revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché di definizione delle modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione previsto dalla stessa legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Ritenuto di poter solo in parte aderire ai rilievi ed alle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, allo scopo di mantenere la coerenza dell’intervento e la sua rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, per le pari opportunità, per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i beni e le attività culturali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Accertamento della condizione di reciprocità

1. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato: "d.P.R. n. 394 del 1999", è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità).

1. Ai fini dell’accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti stranieri.

2. l’accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolab>, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.".

Art. 2

Rapporti con la pubblica amministrazione

1. All’articolo 2 del d.P.R. n. 394 del 1999 [6] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di cui agli articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la conformità all’originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

l’interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2, del testo unico.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.".

Art. 3

Comunicazioni allo straniero

1. All’articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999 [7] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato.";

b) al comma 4, dopo le parole: "legge 30 luglio 1990, n. 217," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,".

Art. 4

Rilascio dei visti d’ingresso

1. All’articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 [8] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia.".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.";

c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico;

c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all’articolo 10, comma 3-bis;";

d) il comma 7 è soppresso;

e) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.";

f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d’ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato, che illustri i diritti e

doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all’articolo 2 del testo unico, nonché l’obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.".

Art. 5

Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito



1. l’articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito).

1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell’interessato deve essere corredata dalla:

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all’articolo 28, comma 1, del testo unico [9];

b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico [10];

c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;

e) documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall’articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all’articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall’autorità consolare alla luce dei parametri locali.

2. l’autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale.

4. Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall’articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l’immigrazione verifica l’esistenza del codice fiscale o ne richiede l’attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l’archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.".

Art. 6

Diniego del visto d’ingresso

1. Dopo l’articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis (Diniego del visto d`ingresso).

1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l’autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l’indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell’interessato.".

Art. 7

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

1. All’articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 [11] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "o della carta di soggiorno";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.";

c) il comma 5 è soppresso.

Art. 8

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

1. Dopo l’articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un’apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all’articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) [12], del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall’articolo 35, comma 1.".

Art. 9

Richiesta del permesso di soggiorno

1. All’articolo 9 del d.P.R. n. 394 del 1999 [13] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all’articolo 6, comma 1, ed in caso d’ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell’interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d’ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all’articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 [14], di cui all’articolo 5, comma 8, del testo unico.

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall’autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l’annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovveroconferma l’avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 11, comma 2.";

c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell’articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2-bis [15], del medesimo testo unico.";

e) al comma 6, dopo le parole: "del testo unico" sono aggiunte le seguenti: "e all’articolo 11, comma 1, lettera c)".

Art. 10

Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 [16] è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell’ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall’ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno.".

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:

"3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell’ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.".

Art. 11

Rilascio del permesso di soggiorno

1. All’articolo 11 del d.P.R. n. 394 del 1999 [17] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell’Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 31, comma 3, del testo unico;

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all’articolo 33 del testo unico.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l’indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d’ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d’ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell’articolo 38-bis.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l’indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l’attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l’utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell’interessato per la successiva consegna del permesso o dell’eventuale diniego, di cui all’articolo 12, comma 1.".

Art. 12

Rinnovo del permesso di soggiorno

1. All’articolo 13 del d.P.R. n. 394 del 1999 [18] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 11";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall’articolo 5-bis, comma 1,

lettera a), del testo unico.".

Art. 13

Conversione del permesso di soggiorno

1. l’articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 14.

Conversione del permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2. l’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.".

Art. 14

Iscrizioni anagrafiche

1. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 [19], come modificato dall’articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, è sostituito dal seguente:

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. l’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.".

Art. 15

Richiesta della carta di soggiorno

1. All’articolo 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 [20] sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l’ammontare.";

b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall’autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.";

d) al comma 6 dopo la parola: "corredata" sono soppresse le parole da: ",oltre" ad: "anche".

Art. 16

Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno

1. Al comma 2 dell’articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999 [21], il primo periodo è soppresso.

Art. 17

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

1. Il comma 1 dell’articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 [22] è sostituito dal seguente:

"1. La sottoscrizione del ricorso di cui all’articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionariì delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all’inoltro all’ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l’autorità che ha disposto l’espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.".

Art. 18

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 [23] è aggiunto il seguente:

"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l’assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l’identità del richiedente, all’inoltro al Ministero dell’interno.".

Art. 19

Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi

1. Dopo l’articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:

"Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi).

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all’articolo 13, comma 13, del testo unico [24], è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all’inoltro della stessa al Ministero dell’interno, previa verifica dell’identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all’interessato il provvedimento del Ministero dell’interno.".

Art. 20

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

1. Il comma 1 dell’articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 [25] è sostituito dal seguente:

"1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico, è comunicato all’interessato con le modalità di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.".

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all’udienza di convalida prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.".

Art. 21

Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 [26] sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all’articolo 18, comma 5, del testo unico [27], può essere convertito in permesso

Mercoledì, 23 Febbraio 2005
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