Impugnazione
di sentenze contumaciali e decreti di condanna: le nuove norme |
A
seguito di una sentenza recentemente pronunciata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo di Strasburgo, che ha ritenuto insufficiente il
sistema di garanzie in favore del contumace vigente in Italia, sono state
apportate alcune modifiche all’ordinamento processuale penale in
materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna,
tese a garantirla nei casi in cui le persone condannate non siano state
informate in modo effettivo dell’esistenza di un procedimento a loro
carico.
E’ quanto prevede il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri n.195 nella riunione del 18 febbraio 2005, che adegua inoltre il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi, introducendo nuove disposizioni in materia di notificazione. (Altalex, 22 febbraio 2005) Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. (Testo approvato dal Consiglio dei Ministri n.195 nella riunione del 18 febbraio 2005. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell’esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n.56581/00 della Corte europea dei diritti dell’uomo; Considerata altresì la necessità e l’urgenza di armonizzare l’ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell’Unione europea che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l’esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo; Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all’imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; EMANA il seguente decreto-legge ART. 1 (Modifiche all’articolo 175 del codice di procedura penale) 1. All’articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l’impugnazione o l’opposizione non siano state già proposte dal difensore."; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: " 2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato."; d) al comma 3 le parole: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto." sono soppresse. ART. 2 (Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale ) 1. All’articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma " 8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori.". 2. All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.". ART. 3 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Da tempo, i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere rivelano crescenti difficoltà nel giustificare la disciplina e l’estensione che assume, nel nostro ordinamento, la figura della contumacia, che risulta spesso incomprensibile per gli altri Stati. Sul piano delle relazioni bilaterali, ciò è all’origine delle difficoltà che le autorità italiane incontrano con altri Paesi nel procedimento di estradizione attiva, quando la consegna del ricercato viene richiesta sulla base di una sentenza pronunciata in contumacia. Sul piano della conformità del nostro procedimento in contumacia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte europea di Strasburgo, in due recenti successive pronunce, ha ritenuto che alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia violano l’articolo 6 della CEDU. Nel caso Somogyi contro Italia (sentenza del 18.05.2004), la Corte ha condannato lo Stato italiano rilevando che "si verifica una negazione di giustizia nel caso in cui un individuo condannato in absentia non possa ottenere che una giurisdizione deliberi di nuovo, dopo che egli sia venuto a conoscenza del fondamento dell’accusa, in fatto e in diritto". Nel recentissimo caso Sejdovic contro Italia (sentenza del 10.11.2004), la Corte, nel condannare nuovamente l’Italia, ha osservato che l’articolo 175 del codice di procedura penale italiano viola l’art.6 della CEDU in quanto non conferisce all’imputato, che non sia stato informato in modo effettivo del procedimento a suo carico, il diritto incondizionato di ottenere la restituzione nel termine per proporre l’impugnazione. In questo caso la Corte non si è limitata a condannare l’Italia al risarcimento ma ha perentoriamente ingiunto allo Stato italiano di abrogare questa disposizione di legge affermando che essa costituisce una défaillance che, se non rimossa, darà luogo in futuro a numerose e fondate richieste di condanna dell’Italia. Con la sentenza Sejdovic, la Corte, per la prima volta, ha chiesto espressamente al nostro Paese di introdurre un meccanismo "effettivo" per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, in tutti i casi nei quali l’imputato non era stato effettivamente informato del procedimento a suo carico e non abbia rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire. Questa sentenza – per la portata generale del suo dispositivo – impone quindi di rimuovere le disposizioni che attualmente escludono la automaticità della rimessione in termini per l’impugnazione del provvedimento contumaciale, da parte dell’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico. Emerge anche la necessità, omai non più differibile, di rendere compatibile il nostro processo contumaciale con la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo. La decisione quadro del Consiglio n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 prevede, infatti, che se il mandato di arresto è stato emesso per la esecuzione di una pena pronunciata in absenta e l’imputato non è stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla condanna, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alla persona la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presente al giudizio. Le legislazioni di attuazione adottate da numerosi Stati membri, e, da ultimo, quella della Repubblica Federale di Germania entrata in vigore il 21 luglio 2004, espressamente prevedono il rifiuto della esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in un altro Stato membro quando, nel caso di processo contumaciale, la legislazione dello Stato richiedente non garantisce il diritto a un nuovo processo. Allo stato, queste assicurazioni non possono essere rese dallo Stato italiano, per le ragioni evidenziate dalla Corte di giustizia nelle pronunce sopra menzionate. Anche il disegno di legge n.2958 approvato dal Senato e contenete le disposizioni di adeguamento della decisione quadro sul mandato di cattura europeo all’ordinamento italiano prevede che l’autorità giudiziaria italiana rifiuta la esecuzione del mandato di cattura europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciate in absentia, nei casi in cui il condannato non sia stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza, se l’autorità giudiziaria emittente non fornisce assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio. La modifica normativa consente all’Italia di mantenere l’istituto del processo contumaciale e, al tempo stesso, di offrire maggiori garanzie alla comunità internazionale, con evidenti positivi riflessi sul piano delle procedure di estradizione dall’estero, sia su quello della piena conformità del nostro ordinamento processuale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Presupposto dell’intervento normativo è che il diritto alla restituzione nel termine per impugnare il provvedimento contumaciale debba essere riconosciuto all’imputato ogni qualvolta risulti dagli atti che questi non abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico e non abbia, quindi, scelto volontariamente di non comparire. Ne deriva la soppressione – in conformità della giurisprudenza sui diritti dell’uomo – dell’onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento e l’assenza di colpa che, attualmente, gravano sul richiedente. Vengono meno, così, le limitazioni previste nell’articolo 175, comma 2, codice di procedura penale, e che la Corte europea ha individuato come "ostacolo giuridico" incompatibili con l’articolo 6 CEDU. Infine, vengono aggiunte due nuove disposizioni agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, allo scopo di rendere più celeri e sicure le notificazioni all’imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia, senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 161. In questi casi, è previsto che le notificazioni siano eseguite presso i difensori. |
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