Giurisprudenza di legittimità Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni -
Pagamento in misura ridotta - Violazioni al Codice della strada - Per le quali
non è previsto il pagamento in misura
ridotta della sanzione - Quantificazione della sanzione e definizione del
procedimento con la emissione della relativa ordinanza-ingiunzione da parte
del prefetto - Necessità - Motivazione. In tema di
sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del Codice della
strada per le quali l’articolo 202; terzo comma, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, non
ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della
sanzione nel verbale di accertamento dell’infrazione non incide sulla validità
del procedimento sanzionatorio, in quanto l’ammontare della sanzione deve
essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da
parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo
alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata
proposizione del ricorso amministrativo al prefetto non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con
conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di
cui all’articolo 27 della legge
24 novembre 1981 n. 689,
dovendo necessariamente, in virtù dell’esigenza
di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n. 689 del
1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a
prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso
amministrativo ai sensi dell’articolo 203 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, l’ordinanza-ingiunzione
irrogativa della sanzione nel termine previsto dall’articolo 204 del medesimo
D.L.vo. All’udienza stabilita dell’l aprile 2003 gli interessati e l’Ufficio territoriale del Governo, regolarmente costituitosi, precisavano le conclusioni, e la causa veniva spedita a sentenza, con la quale il giudice rigettava l’opposizione e compensava le spese. L’amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE - Col motivo. addotto a sostegno del ricorso i ricorrenti deducono violazione del diritto di difesa, in quanto in tempi ristrettissimi il prefetto provvedeva ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, senza che fosse scaduto il termine di sessanta, onde consentire agli interessati di proporre ricorso in via amministrativa. Inoltre il provvedimento non poteva essere pronunciato dal funzionario senza il preventivo ricorso degli interessati, e che costituiva un presupposto indefettibile di quell’atto amministrativo, sicché in difetto, essa era illegittimo o quanto meno inefficace. Con tale modo di procedere infatti il prefetto aveva intaccato il diritto di difesa degli opponenti, i quali ben potevano adire la via amministrativa, e quindi beneficiare semmai di una riduzione della sanzione pecuniaria. Inoltre in ordine alla sussistenza dell’infrazione nessuna questione al riguardo era stata sollevata con l’opposizione, perciò il giudice se ne era occupato in modo non regolare, giacché non ne era stato investito, e quindi aveva pronunciato extra petita. Infatti è noto che in riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nelle ipotesi in cui l’art. 202, terzo comma, c.d.s. non ammette il pagamento in misura ridotta, come nella specie in esame, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento della violazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto in tali ipotesi l’ammontare della sanzione deve essere determinato dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori (cfr. anche sent. n. 26270 del 2 dicembre 2005; massime precedenti vedi: n. 3715 del 2003 Rv. 561117; n. 5615 del 2003 Rv. 562051). Inoltre va osservato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il procedimento relativo alla definizione dell’iter amministrativo è caratterizzato da più fasi, per le quali quella relativa alla emissione del provvedimento prefettizio non deve necessariamente essere preceduta dalla presentazione del ricorso al prefetto, nelle ipotesi in cui non sia consentito il pagamento della sanzione in via ridotta (v. anche sentenza n. 6373 del 24 marzo 2005; massima precedente n. 3715 del 2003, Rv. 561117). Infatti in tale ipotesi in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’esigenza di dare alla norma di cui all’art. 27 della legge n. 689 del 1981 un’interpretazione conforme alla Costituzione comporta che, con specifico riferimento alle violazioni del codice della strada, qualora non sia possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 c.d.s. (come nel caso di violazione dell’art. 192 stesso codice), la mancata proposizione del ricorso amministrativo da parte del contravventore non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui al ricordato art. 27, dovendo necessariamente, per converso, essere emanata l’ordinanza-ingiunzione nel termine previsto dall’arto 204 c.d.s.; e ciò a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi del precedente art. 203 (v. pure sent. n. 3715 del 13 marzo 2003; massima precedente: n. 1941 del 1999, Rv. 523921). Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante che l’amministrazione non si è costituita. |
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