CIRCOLAZIONE STRADALE -INFRAZIONI
AL CODICE DELLA STRADA - LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - SUPERAMENTO DI OLTRE 10 E
NON PIÙ DI 40 KM/H -TRATTAMENTO SANZIONATORIO. SUPERAMENTO DI OLTRE 40 KM/H
-TRATTAMENTO SANZIONATORIO.
La norma censurata non può ritenersi irragionevole e la questione relativa al comma 8 è manifestamente infondata, dato che il sistema sanzionatorio previsto
dall’art. 142, articolato in tre distinte “fasce” sanzionatorie, consente al
giudice, in relazione alla crescente gravità delle possibili violazioni
all’interno di ciascuna “fascia” di graduare la pena tra un minimo e un
massimo, con la conseguenza che egli ha tutte le possibilità di dosare la pena
in relazione alle diverse velocità raggiunte e, in generale, alle possibili
diverse gravità delle condotte accertate.
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ORDINANZA
N. 264 ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Franco | BILE | Presidente | - Giovanni Maria | FLICK
| Giudice | - Francesco | AMIRANTE | " | - Ugo | DE
SIERVO | " | - Paolo | MADDALENA | " | - Alfio | FINOCCHIARO | " | - Alfonso
| QUARANTA | " | - Franco
| GALLO | " | - Luigi
| MAZZELLA
| " | - Gaetano
| SILVESTRI | " | - Sabino | CASSESE
| " | - Maria Rita | SAULLE | " | - Giuseppe | TESAURO | " | - Paolo Maria
| NAPOLITANO | " |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9
dell’art. 142 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285), promosso dal Giudice di pace di Luino nel procedimento civile vertente
tra Beatrice Moranti e il Comune di Luino, con ordinanza del 5 aprile 2006,
iscritta al n. 668 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
3, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
6 giugno 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 5 aprile
2006, il Giudice di pace di Luino ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art.
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
nella parte in cui tali norme consentono di sanzionare con pene sensibilmente
differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente
non altrettanto distinte; che, riferisce il
rimettente, M. B., in qualità di conducente di una autovettura, aveva proposto
ricorso avverso il verbale di contestazione della Polizia locale di Luino del
10 novembre 2005, con il quale le si contestava che la velocità tenuta dal
veicolo, rilevata a mezzo autovelox,
aveva superato di 12 km/h il limite di
velocità previsto per quel tratto di strada, in violazione dell’art. 142, comma
8, del C.d.S; che la ricorrente si
doleva del fatto che, per aver superato di solo 2 km/h il limite di 10 km/h di
cui al precedente comma 7 dello stesso art. 142, le era stato applicato il
trattamento sanzionatorio, previsto dal comma 8, del pagamento della somma di
euro 143,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida, trattamento
fortemente deteriore rispetto a quello previsto dal predetto comma 7 che
contempla, invece, il pagamento di appena euro 33,60 e nessuna decurtazione di
punti dalla patente, ed aveva affermato che la sanzione inflitta col verbale
impugnato non era assolutamente proporzionata alla violazione commessa; che il rimettente,
condividendo le affermazioni della ricorrente, dubita della legittimità
costituzionale sia della norma di cui al comma 8 dell’art. 142 del codice della
strada, sia della norma di cui al comma 9 dello stesso art. 142, per manifesta
irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a
situazioni analoghe, nonché per l’evidente sproporzione tra la sanzione e il
disvalore dell’illecito e per il conseguente svilimento della finalità
rieducativa della pena; che, secondo il
rimettente, dal raffronto tra i commi 7 e 8 e tra i commi 8 e 9, si evincerebbe
una palese violazione dei principî di ragionevolezza e di uguaglianza di cui
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, a causa della macroscopica
sproporzione tra il disvalore dell’illecito e le sanzioni edittali previste
dalle norme dei suddetti due commi dell’art. 142 del codice della strada; che, in particolare,
quanto al comma 9, tale norma addirittura mancherebbe della fissazione del
limite massimo di velocità e in tal modo assoggetterebbe ad una uguale sanzione
tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocità di 40 km/h ivi
previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita; che, con atto di
intervento del 19 febbraio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata; che, secondo
l’Avvocatura dello Stato, la censura al comma 9 dell’art. 142 del codice della
strada sarebbe manifestamente irrilevante rispetto alla concreta controversia
sottoposta alla decisione del Giudice di pace di Luino, nella quale si discute
solamente della violazione di cui al comma 8; che, sempre secondo
l’Avvocatura dello Stato, la censura relativa al comma 8, basata sulla asserita
sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell’illecito, nonché sull’asserita
manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a
situazioni analoghe, sarebbe inammissibile perché si esaurirebbe in una
apodittica enunciazione del dissenso del rimettente, dato che il giudice a quo non avrebbe indicato i termini di
raffronto per verificare il distorto uso della discrezionalità normativa e la
realizzazione dell’ingiustificata discriminazione; che per l’Avvocatura
dello Stato la questione sarebbe, comunque, infondata, in quanto l’art. 142 del
d.lgs n. 285 del 1992, ha modificato le norme previgenti secondo un criterio di
maggiore gradualità nella modulazione delle fattispecie sanzionatorie e,
quindi, anche delle relative pene pecuniarie, sostituendo il comma 9 dell’art.
103 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), con due distinte norme (i commi 8 e 9 dell’art. 142 del
d.lgs. n. 285 del 1992), di cui la prima sanziona il superamento dei limiti
massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h e l’altra il
superamento di tali limiti di oltre 40 km/h.; che quindi,
contrariamente a quanto si assume nell’ordinanza di rimessione, il legislatore
avrebbe prestato particolare attenzione affinché vi fosse proporzione tra
sanzione e disvalore dell’infrazione; che, inoltre, lo
spartiacque individuato dal legislatore risponderebbe all’evidenza degli esiti
degli incidenti, che confermano la soglia di cui al comma 8, come limite entro
cui il valore di pericolosità resta contenuto, laddove l’eccedenza della
velocità oltre il limite dei 40 Km/h, di cui al comma 9, è - a sua volta - ponderata in ragione
dell’esito grave degli incidenti occorsi a tali velocità, che impongono di
stigmatizzare il comportamento del conducente con sanzioni gravi; che in ogni caso,
rammenta l’Avvocatura erariale, simili valutazioni attengono alla
discrezionalità del legislatore al quale, secondo quanto ribadito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 169 del 2006, spetta sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la
quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale
discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di
costituzionalità, solo ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o
arbitrario.
Considerato che il giudice di pace di Luino
dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme
consentono di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di
violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte; che la questione
relativa al comma 9 dell’art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 non è rilevante
nel giudizio a quo, in quanto
quest’ultimo, concernendo una fattispecie di superamento del limite massimo di
velocità di soli 12 km/h, è riconducibile esclusivamente alla previsione
dell’art. 142, comma 8 (relativo alle fattispecie di superamento dei limiti
massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h) e non in quella
del comma 9 (relativo alla fattispecie di superamento di oltre 40 km/h); che, quanto alla dedotta
violazione del comma 8, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la
valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del
legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (si vedano, in
tal senso, da ultime, la sentenza n. 144 del 2005; le ordinanze n. 319 e n. 323
del 2002; n. 1, n. 18, n. 172, n. 234 del 2003; la n. 212 e la n. 109 del 2004;
la n. 262 del 2005), non potendo la Corte sostituirsi al legislatore nella
quantificazione discrezionale delle sanzioni (in tal senso, ordinanze n. 44 del 1995, n. 190 del 1997, n. 274 e n. 279
del 2002); che la norma censurata
non può ritenersi irragionevole, dato che il sistema sanzionatorio previsto
dall’art. 142, articolato in tre distinte “fasce” sanzionatorie, consente al
giudice, in relazione alla crescente gravità delle possibili violazioni
all’interno di ciascuna “fascia” di graduare la pena tra un minimo e un
massimo, con la conseguenza che egli ha tutte le possibilità di dosare la pena
in relazione alle diverse velocità raggiunte e, in generale, alle possibili
diverse gravità delle condotte accertate; che, come questa Corte
ha più volte affermato, e recentemente ribadito (si vedano, in tal senso,
ordinanze n. 401 del 2005, n. 109 del 2004 e n. 475 del 2002), laddove il
legislatore abbia previsto un consistente margine di adeguamento della misura
della sanzione alla effettiva gravità dell’infrazione, come avviene con
l’utilizzazione delle cosiddette “forbici” edittali previste nelle disposizioni
censurate, la sanzione deve in ogni caso ritenersi ragionevole e proporzionata
rispetto alla condotta; che, pertanto, la
questione relativa al comma 8 è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 9
dell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Luino con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 8
dell’art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dal Giudice di pace di Luino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
2007.
F.to:
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.
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