Con
la legge n. 1 del 19 gennaio 2005 il Parlamento ha convertito il decreto-legge n. 276 del 19
novembre 2004 recante disposizioni urgenti per snellire le strutture
ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.
LEGGE
19 gennaio 2005, n.1
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire
le strutture ed incrementare la funzionalita’ della Croce Rossa italiana.
(Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19-1-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art.
1.
1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti
per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita’ della Croce
Rossa italiana, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5434):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal
Ministro della salute (Sirchia) e dal Ministro della difesa (Martino)
il 20 novembre 2004.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente,
il 22 novembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, II, IV, V e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 25, 30 novembre
2004; il 1°, 2 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 1°, 9 dicembre 2004 ed approvato il 22 dicembre
2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3254):
Assegnato alla 12a commissione (Sanita), in sede referente, il 23 dicembre
2004 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 27 dicembre 2004.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il 27 e 28 dicembre
2004.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 dicembre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5434/B):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente,
il 28 dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni IV, V, XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 17 gennaio 2005 ed approvato il 18 gennaio 2005.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE
2004, N. 276.
All’articolo
1, al comma 1, la lettera d-ter) sostituita dalla seguente:
´d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 70 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale
e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati
dallo statuto della Croce Rossa italianaª.
All’articolo 2:
il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
´1. L’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana,
prescelto fra i colonnelli in servizio, e’ nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa,
su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell’articolo 73
del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni.
Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire
dal medesimo Corpo. L’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere
volontarie e’ nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della
salute, nell’ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale
della Croce Rossa italiana. L’ispettrice nazionale e’ scelta tra le
infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione
tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e’ confermabile
per non piu’ di una volta consecutivamente.
1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo
le modalita’ indicate nel presente articoloª;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
´2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell’ispettorato,
le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato
e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano
i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando,
durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu’
di una volta consecutivamenteª;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: ´(Corpo militare della Croce
Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)ª.
All’articolo 3:
al comma 1, capoverso 3), numero I): alla lettera a), le parole: ´i
soci attivi; il qualeª sono sostituite dalle seguenti: ´i soci attivi,
il qualeª; alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: ´nelle
deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni
statutarie, l’Assemblea nazionale e’ integrata dai presidenti dei comitati
provinciali e localiª;
alla lettera d), le parole: ´in seduta permanenteª sono soppresse e
le parole: ´riferisce dei controlliª sono sostituite dalle seguenti:
´riferisce sui controlliª;
al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: ´il consiglio
e’ integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta
regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;ª sono soppresse.
All’articolo 5:
al comma 1, capoverso, dopo le parole: ´da euro cinquecento aª e’ inserita
la seguente: ´euroª;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
´1-bis. Al terzo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresi’ l’obbligo"
sono sostituite dalle seguenti: "L’Associazione della C.R.I. ha altresi’
l’obbligo"ª;
al comma 2, le parole da: ´; tale qualitaª fino alla fine del comma
sono soppresse.
All’articolo 6, al comma 2, la parola: ´elettiveª, ovunque ricorra,
e’ soppressa.
All’articolo 7, al comma 1, le parole da: ´decreto-leggeª fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ´decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicaª.
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