CIRCOLAZIONE
STRADALE - VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ - ACCERTAMENTO DELL’INFRAZIONE
MEDIANTE STRUMENTI ELETTRONICI (NELLA SPECIE, ’TELELASER’) - DISCIPLINA DEI
MEZZI TECNICI ATTI ALL’ACCERTAMENTO E AL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE
VIOLAZIONI ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE- OMESSA PREVISIONE DI VERIFICHE
PERIODICHE DI FUNZIONALITÀ. SENTENZA N.
277 REPUBBLICA
ITALIANA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19
settembre 2006 dal Giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra
M. A. ed il Prefetto di Venezia, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2007
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell’anno 2007. Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito
nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Sabino
Cassese. 1. – Il Giudice di pace di Dolo ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che
le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità
(taratura)». Il rimettente premette di essere chiamato a
giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di
infrazione stradale, relativo alla violazione dell’art. 142, commi 1 e 9, del
medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo di apposito
apparecchio elettronico di rilevamento della velocità (telelaser), dotato di
fotocamera digitale, regolarmente omologato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Aggiunge che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità
dell’accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser,
prescritta dalla norma internazione UNI 30012, e che, in subordine, ha eccepito
l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 suddetto nella parte in cui non
prevede verifiche periodiche di detto apparecchio. In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che dalla decisione della
questione di costituzionalità dipende la legittimità o meno dell’accertamento e
delle conseguenti sanzioni, atteso che la normativa vigente non prevede la
necessità della taratura degli strumenti di rilevazione della velocità.
Infatti, secondo il giudice – il quale riferisce che dello stesso avviso è il
Ministero delle attività produttive – la verifica metrologica periodica presso
i centri di taratura prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione
del sistema nazionale di taratura), non concerne gli apparecchi di misurazione
della velocità ma quelli di misura del
tempo, della distanza e della massa. Né l’obbligo può
scaturire da norme tecniche internazionali generali, in mancanza di specifico
recepimento o richiamo da parte di norme nazionali. Quanto alla non manifesta infondatezza, sul
presupposto che la verifica periodica non è prevista per i misuratori di
velocità, il giudice rimettente ipotizza il contrasto della norma censurata con
più parametri costituzionali. L’art. 3 Cost. sarebbe violato, sotto il
profilo del difetto di ragionevolezza, perché, senza giustificazioni, la
revisione è prevista solo per gli strumenti di misura nelle transazioni
commerciali (d.m. 28 marzo 2000, n. 182) e non per gli strumenti di rilevazione
della velocità, che sono comunque strumenti
di misura (velocità=spazio/tempo). Inoltre, poiché l’apparecchio, una volta
omologato, è soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile
in alcun modo, data anche l’irripetibilità dell’accertamento, e mancando uno
strumento che a posteriori permetta
di risalire alla sua corretta funzionalità, la persona assoggettata
all’accertamento si troverebbe «nell’impossibilità di esercitare il proprio
diritto di difesa», con conseguente lesione dell’art. 24 Cost. Infine, l’irripetibilità dell’accertamento
e l’impossibilità per l’interessato di verificare successivamente il corretto
funzionamento dell’apparecchio lederebbero
il principio della parità tra le parti processuali sancito dall’art. 111 Cost.,
godendo l’amministrazione di una presunzione di verità dell’accertamento,
nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico circa la funzionalità dell’apparecchio
di rilevazione. 2. – E’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata
inammissibile, prima che infondata. La questione sarebbe inammissibile, perché
la taratura degli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali è imposta
per la necessità di garantire la maggiore certezza possibile ai commerci,
mentre nel caso di specie la «tutela concerne profili di incolumità pubblica». Secondo la difesa erariale, la questione
sarebbe infondata sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 3 Cost.,
in presenza di una specifica disciplina concernente i misuratori di velocità e
relativa all’approvazione dei prototipi e alle modalità di impiego (decreto del
ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997). Sulla base di tale normativa
(art. 4), aggiunge l’Avvocatura, gli organi di polizia stradale sono tenuti a
«rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali
d’uso» ed è perciò esclusa la necessità di un controllo periodico, se non
espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il
Ministero dei trasporti. Quindi, per le apparecchiature destinate ad essere
impiegate solo in presenza di un operatore, la verifica della loro corretta
funzionalità è realizzata dagli stessi operatori di polizia che, prima di
metterle in uso, devono verificarne la corretta installazione secondo le
istruzioni del costruttore e, durante il servizio, devono vigilare su eventuali
anomalie e malfunzionamenti. Invece, i misuratori di velocità automatici,
utilizzati senza la presenza dell’operatore di polizia, devono essere
sottoposti ad una verifica metrologica presso la casa costruttrice, ovvero
presso uno dei soggetti accreditati presso i centri di taratura ai sensi della
legge n. 273 del 1991, con cadenza annuale o conformemente alle indicazioni
contenute nel certificato di approvazione e nelle istruzioni di funzionamento
fornite dal costruttore. Quanto alla lesione dell’art. 24 Cost.,
l’Avvocatura ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha più volte
precisato che il verbale di accertamento prova, sino a querela di falso, che lo
strumento rilevatore ha fornito all’agente i dati nel luogo e nel tempo
indicato, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova
contraria, «che può essere data dall’opponente, anche a mezzo di testimoni, in
base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da
fornirsi in base a concrete circostanze di fatto» (Cass. n. 13591 del 2006).
Infine, conclude la difesa del Governo, il giudice di merito può disporre
eventuali controlli tecnici sulla funzionalità e, in caso di dubbio, annullare
la sanzione. 1. – E’ all’esame della Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non
prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei
limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità
(taratura)». La disposizione censurata prevede, tra l’altro, solo
l’omologazione degli strumenti di rilevamento automatico delle violazioni alle
norme sulla circolazione stradale. La Corte è chiamata a decidere se la
mancata previsione delle revisioni periodiche di dette apparecchiature, violi:
a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché –
senza giustificazioni – la verificazione (taratura) periodica è prevista
nell’ordinamento solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali
e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura; b) l’art.
24 Cost., poiché la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe
«nell’impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa», essendo
l’apparecchio, una volta omologato, soggetto ad una presunzione di buon
funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilità
dell’accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalità;
c) l’art. 111 Cost., atteso che l’irripetibilità dell’accertamento e
l’impossibilità per l’interessato di verificare successivamente il corretto
funzionamento dell’apparecchio, lederebbero il principio della parità tra le
parti processuali, godendo l’amministrazione di una presunzione di verità
dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico
della funzionalità dello strumento di rilevazione. La questione non è fondata. Il giudice rimettente, dopo aver escluso
l’applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema
nazionale di taratura), ha erroneamente individuato nel decreto ministeriale 28
marzo 2000, n. 182, il termine di comparazione. Il d.m. n. 182 del 2000 si riferisce ad
altra materia (gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione della
quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali), non comparabile con la
misurazione della velocità ai fini dell’accertamento delle violazioni del
codice della strada. Invece, l’art. 2, comma 1, della legge n.
273 del 1991, al fine di consentire la taratura (art. 4), prevede la «realizzazione
dei campioni primari» sia per le «unità di misura di base» e «supplementari»,
sia per le unità di misura «derivate» del sistema internazionale delle unità di
misura SI. Quest’ultimo comprende la velocità come unità derivata. Il rimettente, nella ricostruzione del
quadro normativo e nella individuazione della norma rispetto alla quale lamenta
una irragionevole disuguaglianza, ha indicato la disciplina secondaria concernente gli strumenti di misura
utilizzati nei rapporti commerciali e non ha, invece, sperimentato
l’applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema
internazionale delle unità di misura SI, che comprende la velocità come unità
derivata (tale normativa l’amministrazione aveva dichiarato nel 2000 di volere
attuare: nota 27 settembre, n. 6050, del Ministero dei lavori
pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale). L’erronea individuazione della norma
indicata come termine di comparazione non consente al giudice rimettente di
affermare che, data l’irripetibilità dell’accertamento, la mancata previsione
di tarature periodiche per assicurare la funzionalità dello strumento di
rilevazione della velocità violi gli artt. 24 e 111 Cost. dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con
l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio
2007. Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007. |
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